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Dal Garante della privacy un parere nel rispetto della legge

Due ruoli separati

Ringrazio anzitutto anch’io Alessandro Santoro, per un confronto che spero possa servire a fare finalmente chiarezza su alcuni punti spesso da molti non compresi.

Osservo però che è del tutto fuorviante instaurare alcuna correlazione tra il parere del Garante sul provvedimento dell’Agenzia di individuazione dei criteri per la profilazione del rischio fiscale e un presunto depotenziamento di tale strumento di contrasto dell’evasione fiscale, imputato alla predeterminazione ex ante dei criteri in base ai quali stilare le liste dei contribuenti a maggior rischio. Infatti:

  1. la richiesta della verifica preliminare, contenuta nel provvedimento del mio predecessore, era dovuta per legge, allora, secondo quanto previsto dal Codice privacy;
  2. la predeterminazione ex ante dei criteri in base ai quali stilare le liste dei contribuenti a rischio era anch’essa prevista dalla legge, dal momento che il comma 4 dell’art. 11 Dl 201/2011, nel testo vigente al momento dell’espressione del parere del Garante attribuiva proprio a un provvedimento dell’Agenzia il compito di individuare “i criteri” “per l’elaborazione, con procedure centralizzate, (…) di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione”;
  3. in ottemperanza a tale obbligo di legge, la previsione con successivo provvedimento dei criteri in base ai quali svolgere la profilazione era stata prefigurata, peraltro correttamente, dalla stessa Agenzia che, nel sottoporre al Garante il provvedimento oggetto di parere nell’aprile 2012, aveva appunto fatto riferimento a tale successivo provvedimento;
  4. ai fini dell’elaborazione di tali criteri di profilazione, sono ed erano già allora per legge utilizzabili tutti i dati previsti dalla norma, dunque il Garante non ha affatto introdotto alcuna limitazione in tal senso;
  5. con nota del 7 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito della suddetta verifica preliminare, ha sottoposto all’attenzione del Garante la propria, autonoma, intenzione di sperimentare una procedura di selezione dei contribuenti basata sull’utilizzo delle informazioni fornite dall’Archivio dei rapporti finanziari e degli elementi presenti nell’Anagrafe tributaria per l’individuazione dei profili di evasione rilevanti e, con provvedimento del 2017, il Garante ha espresso parere non ostativo all’avvio di questa sperimentazione;
  6. non spetta certo al Garante – né mai si è avuto simile pretesa – l’ipotizzata valutazione della “logicità astratta” dei criteri di individuazione del rischio fiscale o della metodologia statistica utilizzata. L’Autorità valuta unicamente la compatibilità dei provvedimenti proposti alla disciplina di protezione dei dati personali.

Confido che siano così fugati i dubbi e fraintendimenti su questo tema complesso, nell’interesse di una corretta informazione.

Antonello Soro, Presidente dell’Autorità garante per la privacy

 

La risposta di Alessandro Santoro

Pur reiterando i ringraziamenti, non trovo nella replica del Garante la risposta alle mie precedenti domande.  Provo a riformularle.

A) In base all’attuale quadro normativo, il Garante ritiene necessario richiedere la conoscenza preliminare dei criteri di elaborazione delle liste selettive dei contribuenti a maggiore rischio di evasione di cui all’articolo 11 del decreto legge 201/2011?
B) Se la risposta alla domanda A) è affermativa, il Garante ritiene rispettoso della normativa che detti criteri siano il mero esito di un’analisi statistica condotta dall’agenzia delle entrate incrociando, a livello individuale, tutti i dati dell’anagrafe dei rapporti con i dati, sempre individuali, relativi alle dichiarazioni, agli accertamenti e a qualsiasi altro comportamento fiscalmente rilevante in modo da ottenere la profilazione del grado di rischio di ogni contribuente censito?

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  1. Riccardo

    il dott. Soro (medico e chirurgo, politico democristiano), scrive che “non spetta certo al Garante – né mai si è avuto simile pretesa – l’ipotizzata valutazione della “logicità astratta” dei criteri di individuazione del rischio fiscale o della metodologia statistica utilizzata.”

    Eppure nel suo precedente articolo si legge:

    “In ciascuno dei provvedimenti dell’Autorità è evidente la ricerca di un bilanciamento, il più equo possibile [..]”

    “[..] l’Autorità ha prescritto all’Agenzia di ricostruire il reddito utilizzando spese certe e non i dati delle spese medie Istat, migliorando in tal modo l’efficacia dell’azione [..]”

    “[..] il Garante ha ritenuto idonee le misure [..] prescrivendo soltanto la trasmissione delle risultanze della sperimentazione, in vista degli ulteriori utilizzi del modello di analisi sperimentato.”

    “Analogamente favorevole è stato il riscontro reso dal Garante [..] pur con l’indicazione di accorgimenti utili a garantire l’effettiva correttezza del trattamento, oltre alla congruità delle verifiche fiscali”

    “l’azione del Garante si è rivelata semmai funzionale alla migliore efficacia degli accertamenti fiscali”.

    Quindi il Garante, PER SUA STESSA AMMISSIONE, si preoccupa di equità, congruità, efficacia degli accertamenti fiscali. Chiede modifiche alle metodologie EX ANTE e prescrive la trasmissione EX POST dei risultati delle sperimentazioni “in vista degli ulteriori utilizzi”.

    Perchè il Garante non si candida a direttore dell’ Agenzia delle Entrate?

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