Dalla consultazione del 4 dicembre ci si attende – lo dice il testo del quesito referendario – un risparmio di costi della politica. Stimiamo – con margini di incertezza – un risparmio massimo per il contribuente di 140 milioni due anni dopo l’entrata in vigore della riforma, e di 160 milioni a regime. Oltre all’articolo, la versione e-book di 12 pagine. Con la riforma costituzionale sottoposta al giudizio degli elettori sarebbero ammessi referendum consultivi e propositivi, una soglia più alta per le leggi d’iniziativa popolare e uno sconto sul quorum del referendum consultivo se le firme sono oltre 800 mila. Sempre su referendum e dintorni: un sistema (quasi) monocamerale genera maggiore stabilità del governo? In teoria sì. In pratica, il bicameralismo non è la sola causa dell’effimera durata media dei governi italiani, la più breve tra i sistemi parlamentari europei. Esecutivi a scadenza fanno riforme poco incisive, orientate solo agli obiettivi di breve.
Se i sondaggisti americani – che hanno sbagliato le previsioni sulle presidenziali – avessero tenuto d’occhio quello che i cittadini cercavano sui motori di ricerca, avrebbero capito meglio le tendenze dell’elettorato. Che sono sfuggite ai metodi tradizionali di indagine.
Parlando di ridurre le emissioni, bisogna partire dal fatto che i vari paesi del mondo producono CO2 in misura diseguale. C’è chi ne produce troppa rispetto alla sua popolazione (il Nord America) e chi – come l’India – ne produce meno di quanto potrebbe “permettersi”. In mezzo la Cina che inquina suppergiù in linea con la sua demografia. Il secondo di tre articoli.
Nel bilancio dell’ultimo periodo di programmazione dei fondi europei ancora una volta l’Italia si è mossa come un elefante tra i cristalli. Progetti e pagamenti in ritardo, rischio di perdere i finanziamenti e, dove ci sono stati risultati positivi, contributo modesto alla crescita. Per il futuro serve attenersi a regole più rigorose.
Marisa Civardi risponde ai commenti al suo articolo “Referendum costituzionale bocciato dal metodo statistico”
Referendum e regole statistiche
Di Marisa Civardi
il 22/11/2016
in Commenti e repliche
Ringrazio i lettori che hanno commentato il mio articolo “Referendum costituzionale bocciato dal metodo statistico” e rispondo.
Mi spiace ma non sono stata in grado di capire il commento di Roberto, tranne ovviamente le ultime sei parole che sono chiarissime. Penso tuttavia che Roberto possa convenire che con la consultazione referendaria, anche se è “un procedimento stabilito per legge” di fatto viene condotta un’indagine per rilevare il giudizio (se gli dà fastidio parlare di atteggiamento) degli elettori sulla legge costituzionale. Sotto il profilo della metodologia statistica il tema che mi proponevo di affrontare era quello delle regole che dovrebbero essere rispettate da chi progetta un’indagine (il legislatore che decide, come lo chiama Guido). Non posso quindi essere d’accordo con Henri Schmit che, sostenendo che “è chi pone la domanda che decide su che cosa si decide” (il che è vero), afferma che “non si misura ma si decide”. Infatti con il referendum si misura quanti votanti approvano quello che è stato deciso e quanti lo rifiutano. Gli elettori cioè sono solo i soggetti sottoposti a osservazione ma ad essi deve essere comunque assicurato il diritto della libertà di voto, cioè il diritto di esprimere correttamente la loro accettazione o il loro rifiuto delle singole modifiche apportate alla costituzione vigente, ed è della verifica di come, e quando, questo diritto sia stato assicurato che l’articolo si occupa.
L’affermazione di Guido: ”è il legislatore che decide” è corretta ma troppo semplicistica. Infatti l’iter per arrivare ad indire il referendum è articolato e a ogni passo, al fine di assicurare il diritto di cui sopra, sarebbe stato possibile innescare un processo di modifica della decisione iniziale del Governo (il primo decisore) che ha proposto il titolo della legge costituzionale sapendo che, in base alla normativa, quello sarebbe stato il testo dell’eventuale referendum. In primo luogo lo avrebbe potuto fare il Parlamento che però non aveva la “forza” di modificarlo ma che, avendo votata la legge con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, ha reso possibile la raccolta di firme perché si procedesse al referendum popolare. In secondo luogo l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di Cassazione, che con le ordinanze (del 6 maggio e dell’8 agosto 2016) ha dichiarato legittime e ammesse le richieste di referendum popolare svolgendo unicamente un ruolo di tutela generale dell’ordinamento. In terzo luogo il Presidente della Repubblica che però, a quel punto non poteva far altro che emanare la legge. Da ultimo la giudice del tribunale di Milano che ha respinto il ricorso di impugnazione (con una motivazione in linea con quanto scritto da Enrico Rettore) guidata probabilmente anche da “motivi di convenienza politica-organizzativa”, come scrive Michele Lalla a proposito della scelta di proporre il quesito non “spacchettato”.