Lavoce.info

Ischia: tre condoni edilizi. Più uno

La tragedia di Ischia ha riacceso la polemica sui condoni edilizi. Da sempre contestati dagli ambientalisti, sono ancor più sotto accusa oggi, in tempo di cambiamenti climatici. Cosa prevede la speciale sanatoria per i comuni dell’isola del 2018.

Le responsabilità di una tragedia

All’indomani della tragedia di Casamicciola, e ancora prima di completare l’opera di ritrovamento di tutte le persone disperse, si sono subito accesi i tradizionali dibattiti televisivi finalizzati a individuare le presunte responsabilità politiche, penali e amministrative. Sul banco degli imputati anche le 27 mila pratiche di condono edilizio presentate sull’isola di Ischia e lo speciale condono edilizio che il Governo in carica nel 2018 ha riservato ai soli comuni dell’isola colpiti dal terremoto del 2017 nel contesto del “decreto Genova”. L’ex premier Giuseppe Conte si difende, affermando che “il decreto-legge non contiene un nuovo condono edilizio ma una procedura di semplificazione”.

Tre sono i condoni edilizi introdotti nell’ordinamento: il primo con la legge n. 47/85 (Governo Nicolai-Craxi), il secondo con la legge n. 724/94 (Governo Berlusconi) e il terzo con la legge n. 326/2003 (Governo Berlusconi).

Il primo condono edilizio

Con il primo condono edilizio, il legislatore ha consentito la regolarizzazione di tutti gli abusi edilizi, realizzati entro il 31 ottobre 1983, compresi quelli eseguiti in violazione delle norme urbanistiche e antisismiche. Alla presentazione dell’istanza di sanatoria, gli aventi titolo avevano solo l’onere di allegare le ricevute di pagamento della sanzione parametrata all’entità dell’abuso. Venivano esclusi dalla sanatoria solo gli abusi edilizi realizzati in aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta, definiti tali dalla legge o da puntuali provvedimenti amministrativi. Per gli abusi edilizi realizzati in aree gravate da vincoli “relativi”, che cioè non comportavano l’inedificabilità assoluta, era possibile ottenere la regolarizzazione edilizia dopo il parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Il secondo condono edilizio

Con il secondo condono edilizio, il legislatore poneva dei limiti alla sanabilità degli immobili soltanto in relazione alla consistenza volumetrica. Gli abusi realizzati entro il 31 dicembre 1993, nella fattispecie di nuove costruzioni, erano sanabili se non comportavano un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Per il resto, venivano confermati i requisiti oggettivi già richiesti dal primo condono.

Il terzo condono edilizio

Leggi anche:  Imprese partecipate dai lavoratori: una nuova proposta

Il terzo condono edilizio, pur ricollegandosi sotto molteplici aspetti ai primi due, non ne rappresentava una “riapertura”, come risulta evidente dalle innovazioni rispetto all’impianto precedente, tra le quali quella di restringere il campo delle opere sanabili (realizzate entro il 31 marzo 2004) a quelle dotate di “conformità urbanistica” (requisito non richiesto nei condoni precedenti). Per le opere realizzate in aree gravate da vincoli paesaggistici, la sanatoria era limitata ai soli abusi edilizi cosiddetti “minori”, cioè quelli che non comportano aumenti né di volume né di superficie utile rispetto a quanto legittimamente realizzato. L’autorità preposta alla tutela del vincolo era poi legittimata ad applicare la fiscalizzazione dell’abuso edilizio in luogo della demolizione o della rimessione in pristino: in poche parole, era possibile sanare la propria posizione con una multa anziché con l’eliminazione dell’abuso.

Lo speciale condono edilizio di Ischia

Per sostenere la ripresa economica dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, l’articolo 25 del decreto legge n. 109/2018 (“Definizione delle procedure di condono”), poi convertito con modificazioni nella legge n. 130/2018, abilita i medesimi comuni a definire le istanze di sanatoria edilizia relative agli abusi edilizi realizzati nei soli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, già presentate nel contesto dei tre diversi condoni edilizi. Nella disposizione si precisa che per la definizione delle relative istanze trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge che disciplina il primo condono edilizio e cioè la legge n. 47/85. Il capo IV contiene gli articoli (31, 32 e 33) che disciplinano i requisiti soggettivi e oggettivi per ritenere ammissibile l’istanza di condono edilizio. È poi riconosciuta ai comuni la facoltà di utilizzare l’istituto della conferenza di servizi per semplificare i procedimenti amministrativi. In pratica, per i soli edifici danneggiati dal sisma, veniva offerta la possibilità di godere dei criteri di condono stabiliti oltre trent’anni prima.

Ora, le motivazioni sottese alla normativa introdotta con quel decreto, che verosimilmente sfuggono ai più, sono invece ben note agli addetti ai lavori, cioè a coloro che lavorano negli uffici tecnici comunali e nelle soprintendenze e che si occupano delle pratiche di condono edilizio. Appare infatti evidente che l’obiettivo del Governo Conte era quello di consentire, in via del tutto straordinaria, il recupero di quei requisiti oggettivi di sanabilità richiesti dal primo condono edilizio e decisamente più permissivi.

Leggi anche:  La legalità rende: imprese più produttive se rispettano le regole

Non ci è dato sapere quante delle 27 mila istanze di condono edilizio presentate nei comuni dell’isola di Ischia stiano beneficiando dell’ampliamento dei requisiti di sanabilità. Certo è che l’articolo 25 del “decreto Genova” non può, laconicamente, definirsi soltanto una procedura semplificativa. 

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  La legalità rende: imprese più produttive se rispettano le regole

Precedente

Cosa fare contro la povertà energetica

Successivo

A tempo scaduto: la sentenza del tribunale Ue nel caso Carige

  1. Savino

    Anzitutto, il condono non sana lo scempio e, al netto della tempistica di prescrizione, non sana la fattispecie di reato che sorge con l’abuso edilizio, avendo esso più implicazioni amministrative in senso stretto che sanzionatorie di tipo penale. In secondo luogo, sarebbe opportuno chiedere “basta” allo Stato, ai Comuni e alle entità pubbliche in generale col fenomeno di fare cassa con i condoni. Si pone, poi, un problema di infedeltà, a scopi speculativi, di dirigenti e funzionari di uffici tecnici di enti pubblici che crea una situazione per cui non si pongono più in termini di legalità le questioni urbanistiche ed edilizie e le opere pubbliche o di pubblica utilità, laddove mi pare che l’obiettivo di tanti operatori sia diventato quello di tutelare il proprio diritto alla mazzetta o al rendiconto, frapponendo incomprensibili ostacoli burocratici al ripristino della legalità sui territori, che dovrebbe essere unico fine del proprio agire. Per questo, e per la corretta applicazione del PNRR, è auspicabile un repentino ricambio generazionale in tutti gli uffici pubblici più importanti che si occupano di queste materie, in modo tale da svolgere una funzione pubblica scevra di disonestà e più sensibile ai temi della fragilità del territorio.

  2. Savino

    correggo la parola rendiconto con tornaconto, ovviamente.
    Aggiungo anche che, in questa fase, non mi pare cosa opportuna quella di depenalizzare reati come l’abuso d’ufficio, anche perchè non mi risultano “paure della firma” per aver dato luogo ad alcuni scempi.

  3. Lorenzo Luisi

    Gentile dott. Greco,
    complimenti per la sintesi di una materia che è un vero ginepraio normativo;
    Invero, ad evitare facili e fallaci convinzioni di molti, vorrei fare una precisazione che accomuna tutti i provvedimenti da lei citati (L. n. 47/85, art.35; L. n. 724/94, art.39; L. n. 326/2003 art.32 nonché tutte le sentenze definitive, ex multis Cass. 21901/2022 – che ho già discusso in un mio post di qualche tempo fa e che riguarda proprio l’Isola d’Ischia [https://www.linkedin.com/posts/lorenzolusispazcartpugliese_consulenzeaerofotogrammetriche-abusivismoedilizio-activity-6948330050660265984-Ne8s?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web]) ovvero, all’istanza di sanatoria non basta allegare le ricevute di versamento della sanzione, ma OCCORRE includere una prova fotografica (ex art. 234 c.p.p.) come ad esempio quella di origine aerofotogrammetrica.
    Cordiali saluti
    #consulenzeaerofotogrammetriche #abusivismoedilizio

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén