L’approccio alla disabilità è spesso ancora quello di proteggere e assistere le persone che hanno una limitazione, invece di valorizzarle nelle loro capacità. Ai progetti legati al Pnrr si deve chiedere di rispettare i criteri per l’inclusività.

La disabilità nella Convenzione Onu

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006 definisce le persone con disabilità (articolo 1) “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.

Si tratta di un vero e proprio rovesciamento di prospettiva rispetto alla concezione tradizionale, secondo la quale la disabilità è esclusivamente un deficit individuale e le persone con disabilità sono caratterizzate da una condizione patologica dipendente esclusivamente da cause individuali. Viceversa, l’approccio della Convenzione, senza negare l’esistenza di menomazioni o limiti funzionali, mette l’attenzione sul fatto che possono essere le condizioni di contesto non a produrre la menomazione, ovviamente, ma a renderla un fattore disabilitante rispetto alla possibilità di esprimere pienamente le proprie potenzialità, di studiare, lavorare, viaggiare, partecipare a spettacoli, praticare uno sport e così via. 

Questo approccio impone un cambiamento nel modo in cui si considera l’integrazione delle persone con disabilità nei vari contesti di vita. Non si tratta di approntare percorsi e spazi separati con rischi di ghettizzazione, e neppure di imporre quote nelle assunzioni, peraltro facilmente aggirabili pagando una multa. Si tratta piuttosto di mettere a punto una organizzazione dello spazio fisico, della didattica, del lavoro e dei suoi strumenti, che ne consentano la fruizione anche a chi ha una qualche disabilità. Ciò non significa che non ci possa essere bisogno anche di accompagnatori e di attrezzature dedicate, ma quelli e queste vanno integrate nel flusso normale dell’organizzazione. La Convenzione Onu a questo proposito, all’art. 4, lettera f, tra gli obblighi generali che gli stati si impegnano a garantire, indica “intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell’elaborazione di norme e linee guida”.

L’Italia ha ratificato la Convenzione Onu nel 2009. Tuttavia, ancora oggi, sia nelle politiche sia nell’opinione pubblica permane la concezione tradizionale. Come è stato denunciato da associazioni e studiosi, ne deriva un approccio secondo cui le persone che hanno una qualsiasi limitazione vanno primariamente protette e custodite, accudite e assistite, piuttosto che valorizzate e sostenute nelle loro capacità. Tanto meno la loro disabilità interroga il modo in cui è organizzato l’ambiente in cui transitano, o vorrebbero transitare e abitare insieme ai normodotati, quanto non sia troppo spesso esso stesso disabilitante: dai gradini troppo alti dei treni e degli autobus, all’assenza di scivoli sui marciapiedi o all’ingresso degli edifici, dalla mancanza di ascensori alla rumorosità o affollamento di determinati ambienti, incluse le classi scolastiche.

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La figura 1 mostra quanto l’effetto disabilitante del contesto riduca le possibilità di svolgere attività, non solo lavorative, ma culturali, di tempo libero e di partecipazione sociale delle persone con disabilità.

Figura 1 – Percentuale di persone tra 14 e 44 anni per partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive (2019)

Fonte: elaborazione openpolis – Con i Bambini su dati Istat (disabilità in cifre). I dati sulla pratica sportiva sono relativi alla fascia 3-44 anni, tutti gli altri invece fanno riferimento a quella tra 14 e 44 anni.

A scuola e al lavoro

L’integrazione scolastica delle bambine/i e adolescenti con disabilità, che vede l’Italia in linea di principio tra i paesi più virtuosi, avendo anticipato di qualche decennio la Convenzione su questo punto, è esemplare di come una politica nata da un obiettivo fortemente inclusivo possa degenerare nel suo contrario se non sostenuta dal rispetto per i diritti integrali dei soggetti coinvolti da un lato, e da una adeguata preparazione culturale dall’altro. Non sempre, infatti, le scuole sono prive di barriere architettoniche. Spesso mancano anche gli strumenti necessari – materiale in braille, tecnologie di sostegno, dell’informazione e della comunicazione e simili – perché gli e le alunne con una disabilità possano essere in grado di apprendere insieme ai loro compagni. Secondo gli ultimi dati Istat, nonostante qualche miglioramento negli ultimi anni, solo il 32 per cento delle scuole è accessibile a studenti con difficoltà motorie, due su tre sono prive di postazioni informatiche accessibili agli alunni disabili, solo l’1 per cento ha disponibilità di ausili per studenti con cecità o ipovedenti. La disponibilità di insegnanti di sostegno, oltre a non essere sempre presente e in modo tempestivo in dispregio delle norme che la prevedono, è realizzata di fatto ricorrendo spesso a insegnanti non formati allo scopo, ma per i quali semplicemente non si è trovata altra collocazione. Sempre secondo i dati Istat, gli insegnanti per il sostegno nell’anno scolastico 2020-2021 sono stati sì di più, con un buon rapporto alunno/insegnante (1,4). Ma il 34 per cento è stato reclutato senza avere alcuna formazione specifica. Se questo dato si somma a quello più generale della mancata preparazione degli insegnanti a integrare nel proprio modo di fare didattica gli e le alunne con qualche difficoltà, affidandone la responsabilità unicamente all’insegnante di sostegno, è pressoché inevitabile che la “frequenza alla scuola di tutti” sia troppo spesso di fatto la pura condivisione di un edificio, non di attività, esperienze, relazioni. Non è un caso che, insieme agli alunni più poveri, quelli con una disabilità siano stati maggiormente esclusi dalla didattica a distanza a motivo delle, diverse, barriere di accesso.

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Anche l’inclusione lavorativa è lontana dall’essere soddisfacente. Proprio in questi giorni la Corte dei conti, nella relazione sulla gestione del fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità (2016-2021), ha rilevato “criticità che inficiano il funzionamento del Fondo ed il conseguimento degli obiettivi dallo stesso perseguiti, che (…) riguardano la tutela di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello a un’occupazione dignitosa e adeguata alle capacità e alla professionalità di persone che si trovano in condizioni di particolare difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro, pur potendo costituire un valore aggiunto per le aziende che li occupano”.

Problemi di governance, mancata programmazione, elevata eterogeneità delle situazioni a livello locale, sono tra le principali cause individuate dalla Corte per una performance largamente insufficiente anche solo a livello del numero delle assunzioni.

Cosa prevede il Pnrr

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza la questione dell’inclusione delle persone con disabilità era stata trattata solamente nelle missioni 5 e 6, quindi di fatto in modo residuale e in un’ottica ancora prevalentemente protettiva (servizi di cura). Tuttavia, anche grazie al lavoro dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità, la Ministra per la disabilità ha emanato una direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 marzo, che richiede che tutti gli interventi del Pnrr rispettino quattro criteri per l’inclusività delle persone con disabilità: accessibilità, design for all, promozione della vita indipendente e sostegno alla autodeterminazione, principio di non discriminazione. L’inclusione delle persone con disabilità, quindi, dovrebbe essere un criterio trasversale a tutte le missioni del Pnrr e relativi progetti. In realtà, molti bandi nei vari settori sono già stati fatti e chiusi senza riferimento a quei criteri. Occorrerà quindi richiedere esplicitamente che i progetti già approvati vengano rimodulati per includerli. E monitorare da vicino non solo che ciò avvenga, ma soprattutto che venga effettivamente realizzato.

Chiara Saraceno ha introdotto il forum organizzato da lavoce all’interno del Festival Internazionale dell’Economia di Torino intitolato “Disabilità: perché nessuno rimanga indietro”, che si è tenuto venerdì 3 giugno alle 11 all’Auditorium Vivaldi.

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