Dal 24 novembre 2021, gli enti non profit possono scegliere se diventare o meno “enti del Terzo settore”, iscrivendosi a un apposito registro. I dati sui nuovi iscritti al Runts, destinati a salire, mostrano il favore con cui è stata accolta la riforma.

Tre mesi di iscrizioni al Runts

Il Terzo settore è stato riformato con la legge delega 106/2016 e con i successivi decreti legislativi di recepimento.

Un tassello importante della riforma è costituito dai decreti su funzionamento e procedura di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts): solo grazie all’adesione a questo registro gli enti non profit possono acquisire la qualifica di Ets (si vedano in particolare il Dm 106/2020 e il decreto direttoriale 561 del 26 ottobre 2021 che ha individuato il 24 novembre 2021 come data di partenza per le iscrizioni).

Gli enti devono in primo luogo verificare se hanno le condizioni per diventare Ets (principalmente in relazione alle attività svolte, che devono essere di interesse generale, e alle finalità non lucrative e di utilità sociale) e poi decidere in quale specifica categoria rientrare. Il Runts è infatti strutturato in sette sezioni: a) organizzazioni di volontariato; b) associazioni di promozione sociale; c) enti filantropici; d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) reti associative; f) società di mutuo soccorso; g) altri enti del Terzo Settore.

Dal 24 novembre 2021 al 2 marzo 2022, quindi nei primi tre mesi di vita del Runts, si sono aggiunti più di 700 “nuovi” enti e la sezione in cui si registrano più iscritti è quella delle associazioni di promozione sociale, che ammonta a quasi 300 iscritti. Abbastanza numerosi sono anche gli enti che optano per la categoria delle organizzazioni di volontariato e per la categoria residuale di “Altri enti del terzo settore”.

Il dato si riferisce ai “nuovi iscritti”, intendendo per tali coloro che non erano prima iscritti in precedenti registri. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato già esistenti e iscritte nei rispettivi registri (sono più di 90 mila) infatti non devono effettuare la nuova iscrizione nel Runts perché per loro è in corso un processo di trasmigrazione automatica, previo controllo della sussistenza dei requisiti richiesti per diventare Ets. Il dato inoltre va letto al netto delle “imprese sociali”, che non compaiono ancora nell’elenco perché tale qualifica sia assume iscrivendosi all’apposita sezione del “Registro delle imprese” (solo in futuro l’elenco delle imprese sociali confluirà anche nel Runts). Il numero potrebbe poi salire nel momento in cui si sblocca la situazione delle onlus, per le quali non opera la trasmigrazione automatica: per poter esercitare la scelta di iscriversi al Runts, le onlus devono ancora attendere una comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al Ministero del Lavoro (art. 34 Dm 106/2020).

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Nei circa 700 enti iscritti al Runts troviamo quindi associazioni (in prevalenza) e fondazioni neocostituite o che hanno valutato per la prima volta l’opportunità di acquisire una specifica qualificazione.

Al netto di onlus e imprese sociali, il numero dei nuovi iscritti, a tre mesi dalla partenza, è sicuramente molto elevato.

I motivi della scelta

Quali fattori possono avere maggiormente influito sulla scelta di diventare Ets?

1) Personalità giuridica. La configurazione Ets consente di acquisire personalità giuridica contestualmente all’iscrizione al Runts. Il nuovo sistema (normativo) risulta più vantaggioso rispetto a quello previsto dal Dpr 361/2000 (concessorio), il quale tuttavia non è stato abrogato. Il sistema concessorio infatti comporta un controllo sulla liceità dello scopo e l’adeguatezza del patrimonio da parte della prefettura o della regione, da effettuare entro 120 giorni dalla domanda. Nell’analisi le autorità competenti godono di una certa discrezionalità. Il nuovo sistema normativo invece si caratterizza per la riduzione dei tempi (essendo contestuale all’iscrizione al Runts) e attribuisce una minore discrezionalità all’autorità competente (ad esempio in merito all’adeguatezza del patrimonio il cui ammontare minimo risulta ora fissato dalla legge).

2) Patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica. La disciplina del Cts individua in misura univoca il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica che per le associazioni è di 15 mila euro e per le fondazioni di 30 mila euro, in forma di somma liquida e disponibile, oppure di beni, il cui valore deve risultare da una relazione giurata.

3) Benefici. Dall’iscrizione nel Runts derivano diversi benefici, tra cui: a) l’accesso al contributo del cinque per mille; b) la partecipazione e il coinvolgimento attivo a forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento; c) la fruizione di servizi erogati dai centri di servizio per il volontariato (Csv); d) la concessione in comodato di beni mobili e immobili di proprietà dello stato, delle regioni e degli enti locali; e) l’accesso ai contributi per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale; f) l’applicazione di uno speciale regime fiscale.

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Per quanto riguarda la disciplina fiscale, si tratta di diverse disposizioni di natura agevolativa, rivolte sia agli Ets che ai donatori e che, quanto all’imposizione sul reddito (Ires), interessano principalmente l’attività commerciale svolta dagli Ets.

Le disposizioni che riguardano l’imposta sul reddito non sono ancora operative in quanto subordinate a due condizioni: 1) l’operatività del Runts; 2) l’autorizzazione della Commissione europea volta ad attestare che le nuove norme non siano contrarie alle regole del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli “aiuti di stato”. Il Runts è operativo dal 23 novembre 2021, ma l’autorizzazione alla Commissione europea non è stata ancora richiesta. Ipotizzando che venga ottenuta nel 2022, le disposizioni fiscali diverrebbero applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2023.

Di contro, le altre agevolazioni fiscali sono immediatamente applicabili a tutti gli enti che si iscrivono al registro. Si tratta ad esempio di agevolazioni in materia di imposte di registro, donazioni, ipo-catastali, bollo, tributi locali; delle deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali agli Ets.

In conclusione, se si considerano i vincoli che ancora impediscono ad alcuni enti di farne parte, è ragionevole presumere che il dato sulle “nuove” iscrizioni sia destinato ad aumentare in maniera estremamente consistente, riconducendo la enorme platea di diversi enti non profit all’unica categoria degli Ets, più facilmente riconoscibile e soggetta a regole comuni, chiare e omogenee.

La scelta manifestata dagli enti non profit di rivestire la nuova qualifica è un chiaro segnale del favorevole impatto della riforma del Terzo settore, che sta mano a mano rivelando i suoi pregi.

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