Lavoce.info

Si può disinnescare la bomba della sentenza tedesca

Il pronunciamento della Corte costituzionale tedesca potrebbe creare un precedente potenzialmente esplosivo, in grado di condurre di fatto alla disintegrazione dell’intero impianto comunitario. Sta ai paesi membri neutralizzarne gli effetti.

Conseguenze da non sottovalutare

Il 5 maggio 1955 è la data della fine dell’occupazione della Germania Ovest da parte delle forze alleate dopo la Seconda guerra mondiale. Coincidenza o meno, la Corte costituzionale federale tedesca ha scelto proprio il 5 Maggio per emettere una sentenza che potrebbe condurre a una Germanexit: almeno nel senso di un’uscita selettiva da una politica della Banca centrale europea cruciale per la zona euro.

La sentenza della Corte tedesca ha dichiarato il programma di acquisto di titoli della Bce ultra vires. Si tratta di quel programma che, a seguito della dichiarazione di Mario Draghi secondo cui la Bce avrebbe fatto “qualsiasi cosa” (“whatever it takes”) per preservare l’euro, si è rivelato fondamentale nel prevenire la frammentazione finanziaria nell’Eurozona e ha di fatto salvato la moneta unica. Per affermare la sua autorità adesaminare il programma della Bce, tuttavia, la Corte tedesca ha dovuto in via preliminare intraprendere un ulteriore passo foriero di conseguenze: mettere da parte la sentenza della Corte di giustizia dell’Ue che aveva precedentemente legittimato le decisioni della Bce. Lo ha fatto dichiarando anche quest’ultimo pronunciamento ultra vires poiché, nella sua analisi, andava manifestamente oltre gli standard ammissibili per l’interpretazione legale. Il tono aggressivo della sentenza della Corte tedesca non ha precedenti e definisce il ragionamento della Corte di giustizia incomprensibile ed arbitrario. Con un unico pronunciamento vengono così impartiti due colpi al cuore dell’integrazione europea: la moneta unica e il primato del diritto comunitario.

La questione non va sottovalutata. La Corte sa di non avere giurisdizione diretta sulla Bce per quanto riguarda il suo programma di acquisto di titoli pubblici. Per questo motivo indirizza la sua sentenza alle autorità tedesche, ingiungendo loro di prendere tutte le misure necessarie per rovesciare la politica della Bce e di non adottare provvedimenti attuativi. Per la Bundesbank ciò significherebbe il ritiro dal programma della Bce, una mossa che ne minerebbe profondamente la credibilità e l’efficacia. Inoltre se è vero che, come afferma la Corte, questo caso non riguarda i nuovi programmi di emergenza di acquisto di titoli adottati a seguito della pandemia di Covid-19, la sentenza impone però una serie di condizioni molto rigorose per qualsivoglia programma della Bce sulla base di un’interpretazione restrittiva dell’art. 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), il quale vieta il finanziamento monetario degli stati membri della zona euro. Infatti, la Corte tedesca concorda con la Corte di giustizia sul fatto che il programma di acquisto titoli non viola l’art. 123, ma solo perché include una serie di condizioni a suo avviso necessarie per preservare la disciplina di mercato dalle politiche fiscali nazionali. Tali condizioni per esempio limitano il volume massimo degli acquisti al 33 per cento e stabiliscono che debba essere determinato in anticipo. Il problema è che condizioni di questo tipo non sono più previste nel nuovo programma emergenziale per far fronte alla pandemia. Ciò rischia di minacciare ancor di più la credibilità degli interventi della Bce, come tra l’altro sembra dimostrare il livello crescente dello spread.

Leggi anche:  I rischi del no dell'Italia alla riforma del Mes

Come disinnescare l’ordigno

Per quanto riguarda il primato del diritto europeo e l’autorità della Corte di giustizia, questa sentenza potrebbe creare un precedente capace di minare le fondamenta del diritto europeo. Non è la prima volta che corti costituzionali degli stati membri mettono in questione l’autorità della Corte di giustizia ma non è mai accaduto in questa modalità e con tali possibili disastrose conseguenze. Paradossalmente, la Corte tedesca non poteva scegliere occasione peggiore per affermare il ruolo delle corti costituzionali nella supervisione del controllo giurisdizionale della Corte di giustizia circa i limiti del diritto europeo. La Corte tedesca riconosce che il programma della Bce persegue obiettivi di politica monetaria che rientrano nelle sue competenze. Tuttavia, sostiene che non abbia agito in modo proporzionale, perché non ha dimostrato di aver tenuto conto di una serie di effetti economici negativi, quali l’impatto sul risparmio o il rischio di bolle sui mercati immobiliari e finanziari. Al contrario, la Corte non prende in minima considerazione i possibili benefici economici in altri stati membri: il giudizio sulla proporzionalità è condotto da una prospettiva esclusivamente tedesca. In sé questo non è sorprendente dato che il carattere nazionale dei procedimenti limita la partecipazione di interessi nazionali di altri paesi. È per questo motivo che la Bce e la Corte di giustizia sono in una posizione ben più appropriata per valutare gli interessi di tutti gli stati membri in questa situazione. A maggior ragione, quindi, la competenza tecnica cui normalmente gli organi giudiziari si rimettono e la necessità di proteggere l’indipendenza della Bce farebbero propendere contro la revisione di proporzionalità di una misura della Bce stessa da parte di una corte nazionale.

Quali prospettive adesso? La Corte tedesca ha innescato un dispositivo nucleare ma vi ha anche messo un timer per disattivarlo, sospendendo gli effetti della sentenza per tre mesi, così da dare il tempo alle autorità tedesche di ottenere una nuova valutazione di proporzionalità da parte della Bce conforme ai requisiti della sentenza stessa. L’Eurotower non deve quindi rispondere direttamente alla Corte federale, cosa che potrebbe dare il via molteplici ricorsi nazionali e porrebbe la Bce sotto la giurisdizione di tutte le corti costituzionali degli stati membri, con conseguenze disastrose per la sua indipendenza ed efficacia. Può però rispondere a richieste di informazione da parte della Bundesbank e dei membri del Parlamento europeo. Nulla impedisce alla Bce di utilizzare tali occasioni (o le motivazioni di una decisione futura) per provvedere a fornire una giustificazione più approfondita della proporzionalità delle sue azioni. Questo dovrebbe essere sufficiente per la Bundesbank per sostenere che le richieste della Corte tedesca sono state assolte e per continuare a partecipare al programma della Bce.

Leggi anche:  Nuove regole fiscali europee: è pur sempre una riforma*

La questione tuttavia ha risvolti ben più ampi, che potrebbero innescare un processo di disintegrazione come anche rafforzare l’integrazione europea. Lo scenario catastrofico vedrebbe il precedente della Corte costituzionale tedesca diffondersi come un virus (si fa per dire…) tra gli ordinamenti giudiziari nazionali. In questo caso l’efficacia e l’eguaglianza del diritto europeo andrebbero perduti e i conflitti tra interessi nazionali non verrebbero più aggiudicati in sede europea ma solo al livello delle corti nazionali. Allo stesso tempo, poiché la Bce non sarebbe in grado di ristabilire la credibilità delle sue politiche, ci sarebbe un effetto di frammentazione sui mercati finanziari, con un probabile conseguente sgretolamento dell’euro. Nello scenario positivo, invece, la Commissione minaccerebbe la Germania con una procedura di infrazione, senza però avviarla formalmente evitando così l’intensificarsi del conflitto. Nel frattempo le autorità tedesche potrebbero affermare che, come illustrato sopra, sono soddisfatte dalle spiegazioni della Bce circa la proporzionalità dei suoi interventi: in questo modo non ci sarebbe bisogno di perseguire l’infrazione e la credibilità della Bce verrebbe preservata. Solo corti e governi di regimi illiberali, quali la Polonia e l’Ungheria, a questo punto potrebbero essere tentate di seguire il modello tedesco ma sarebbe relativamente facile ricondurle a ragione attraverso sanzioni finanziarie, a norma dei trattati. L’isolamento della Corte costituzionale tedesca, così, finirebbe per rafforzare l’ordinamento giudiziario europeo e l’autorità della Corte europea di giustizia. Infine, i limiti posti dalla Corte tedesca alla partecipazione della Germania a interventi di mutualizzazione del debito e di trasferimenti fiscali non verrebbero usati dal governo tedesco per ostacolare l’Ue nel promuovere la ripresa economica ma, al contrario, al fine di creare una genuina e indipendente capacità fiscale per l’Unione.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  Nuove regole fiscali europee: è pur sempre una riforma*

Precedente

I ragazzi italiani bocciati in finanza

Successivo

La risposta Ue al virus: come spendere meglio le risorse*

  1. Henri Schmit

    L’articolo in parte condivisibile (salvare l’indipendenza della BCE e attraverso essa l’efficienza della sua politica monetaria inseparabile da effetti sui sistemi economici e fiscali degli stati membri) ignora il punto più importante, la natura (sui generis ma) inter-statale dell’UE e le competenze trattenute dagli stati membri (1952CECA, 1957CEE, 1993Maastricht, 2003Costituzione, 2005referendum F & NL, 2008Lisbona). L’estensione delle competenze o degli impegni dei singoli stati e dei loro cittadini richiede l’unanimità di ciascuno secondo le proprie procedure. Questa giurisprudenza risale agli anni 70 e 80 (sentenze Solange I e II). La sentenza del 5 maggio innova “solo” dichiarando l’interpretazione della CGUE (sentenza Weiss) ultra vires e quindi inapplicabile in Germania. Questa è roba pesante. Ma forse ne vale la pena. L’articolo passa sotto silenzio l’assioma principale dei giudici tedeschi, (che non è la proporzionalità, un principio comunemente accettato, ma troppo elastico, ma) l’obbligo di rispettare le procedure democratiche per allargare le competenze europee o le responsabilità fiscali dei cittadini di un paese per decisioni prese nell’interesse proprio dai rappresentanti politici di un altro paese. La prova del fuoco di questa dottrina sarà il piano di rilancio europeo presentato ieri dalla F e dalla D. PS Avrei evitato l’allusione al ritiro degli alleati nel 1955, 10 anni dopo il ripristino della democrazia in D; altri paesi hanno messo 30 anni in più!

  2. Marco De Antoni Ratti

    Nella crisi del 1929 la Federal Reserve fu impegnata in un programma di massiccio riacquisto di titoli azionari alla Borsa Valori di New York. La Banca Centrale erogava credito per alimentare una domanda artificiale di titoli e in questo modo sostenere il prezzo dei corsi azionari. In gergo si dice “passare ai blocchi”.

    E’ probabile che la BCE stia facendo lo stesso nei confronti delle borse europee. E in questo caso nessun economista solleva obiezioni contro una modlaità operativa che esula dal mandato istitutivo e dai trattati dell’UE, e che non è nemmeno giustificata da un fine di pubblica utilità, quanto piuttosto dall’interesse economico delle imprese private.

    https://www.msn.com/it-it/notizie/other/tra-l-ideologia-e-il-realismo-economico-il-dibattito-tedesco-sulla-questione-italica-che-maschera-la-questione-europea/ar-BB14kDhE?ocid=BingHPC

    Ma tutto ciò è vitale per evitare che al crollo dlela domanda reale di mercato segua il crollo delle Borse e il ripetersi di un nuovo Venerdì Nero.

    Sappiamo la lezione di Piero Sraffa come anche il fatto che le banche speculative siano interessate alla casa di proprietà dell’80% degli italiani, ai nostri risparmi e alo scarso indebitamento privato. Su questo fronte resta ancora molto da fare.

    E vogliono negare l’euro e l’acquisto di titoli pubblici per impedire allo Stato di finanziare affitti, ammortizzatori sociali e stimolo della domanda interna. Risultato: svendita dell’oro, ipoteca delle case, erosione dei risparmio privato

  3. Bernadette Lauro

    Gentile Professore, dopo aver partecipato a un seminario su un’analisi della decisione della Corte Costituzionale tedesca, e aver riletto la press release della Bundesfassungsgericht, di cui fornisco la versione in Inglese:(https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html) mi é risultato chiaro un quadro piú incoraggiante di quello che finora ho letto. In sostanza, si rileva molto chiaramente dai punti 5. e 6. della dichiarazione della Corte, che si vuole salvaguardare il principio fondamentale della democrazia contenuto nella costituzione tedesca, che nemmeno la Corte di Giustizia Europea puó violare. Pertanto si chiede alla Banca Centrale Europea di fornire delle ragioni al suo operato, non tanto orientate alla finalitá, quanto a una ratio che faccia comprendere come questo principio fondamentale non venga violato. Se ho ben capito, da questo punto di vista, la richiesta della Corte é legittima e al contrario degli scenari negativi paventati in tutti I commentari letti finora, intravedo la volontá di sanare un difetto originale dell’Unione Europea, attraverso la creazione, come lei stesso ha affermato, di una genuina e indipendente capacità fiscale per l’Unione, ovvero di uno Stato Europeo. Mi conforti su questa lettura piú positiva della decisione della corte tedesca.

    • Henri Schmit

      Gentilissima Bernadette Laura, mi potrebbe indicare a quale seminario sulla sentenza tedesca ha partecipato. Dove si è svolto, chi sono stati i relatori? L’analisi dei relatori menzionati coincide con la mia. Finora (siamo a quattro settimane dalla sentenza!) non ho letto un solo commento di diritto costituzionale (tanto meno di scienze politiche) italiano che segua quest’interpretazione, contrariamente ad una certa esegesi tedesca (prof. Gaerditz 21.05.2020 su Verfassungsblog) e francese (prof. Reverchon 15.05.2020 su Jus Politicum), più fedele alle intenzioni della sentenza e meno critica delle conclusioni. Grazie HS

    • Henri Schmit

      La commentatrice, di nazionalità francese, è un’economista presso la BCE; il convegno di cui parla – e dove la sentenza è stata interpretata secondo me correttamente – si è svolto molto probabilmente in Germania. La domanda fatta dalla lettrice all’autore è rimasta inevasa.

  4. lorenzo

    la procedura di infrazione sarebbe di dubbia utilità. L’eventuale esito sfavorevole alla Germania infatti non verrebbe da questa riconosciuto, poichè l’inottemperenza sarebbe non solo ma anzi (dal punto di vista della Corte Costituz. tedesca) . Più o meno l’ha detto pure l’economista tedesco Sinn in projectsyndicate.org https://www.project-syndicate.org/commentary/german-constitutional-court-european-union-sovereignty-by-hans-werner-sinn-2020-05

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén