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Arriva davvero la web tax made in Italy?

La web tax italiana dovrebbe diventare realtà con la legge di bilancio 2020. Ma una normativa sulla falsariga della proposta comunitaria richiede un intervento che integri l’attuale formulazione della tassa. Intanto, anche l’Ocse rivede la sua posizione.

La tassa italiana e la proposta di direttiva Ue

Pare confermato che la web tax italiana entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Confermata pare, poi, anche l’entità del gettito (600 milioni). Qualche più ravvicinata considerazione si impone.

L’entrata in vigore della web tax, come prevista dall’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 145/2018, è condizionata all’emanazione di alcuni decreti ministeriali in assenza dei quali non decorre il termine (60 giorni) per l’entrata a regime. La legge di bilancio 2020 potrebbe eliminare il vincolo; ma fatto è che i decreti ministeriali servono a precisare elementi – fra tutti, i servizi che restano fuori dall’imposta – la cui omissione rischia di ampliarne eccessivamente l’ambito applicativo. Se si desidera rimanere nel solco della proposta di direttiva Ue formulata nel marzo 2018 dalla precedente Commissione – e mai attuata per assenza di unanimità – occorre esplicitare i servizi esclusi dall’imposta. Sono tali, ad esempio, i servizi di trasmissione dati coperti da normative Ue di carattere finanziario. Potrebbero esserlo i servizi di telecomunicazione e forse anche quelli di tipico e-commerce. Non a caso, la proposta di direttiva li esonerava espressamente; altrettanto fa la legge francese di recente entrata in vigore in materia di web tax ed esplicitamente ispirata proprio alla proposta di direttiva. Lo stesso Parlamento italiano sembrava consapevole di questa necessità quando, il 25 gennaio scorso, in sede di conversione del decreto legge 135/2018, votava (in Commissione affari costituzionali) un emendamento che portava le integrazioni necessarie ad allineare la normativa italiana con quella della proposta di direttiva. Salvo, poi, abbandonare la questione nella (giusta) considerazione che l’emendamento nulla aveva a che spartire con l’oggetto del decreto da convertire (si trattava di “disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”).

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Se, quindi, si vuole allineare la normativa italiana a quella francese sulla falsariga della proposta comunitaria, occorre farlo con un intervento normativo a tutto tondo che integri l’attuale formulazione della nostrana web tax.

Oggetto di tassazione non sono tutte le prestazioni di servizi digitali, ma solo quelle espressamente richiamate e cioè: (i) servizi pubblicitari, (ii) accesso a circuiti digitali per lo scambio di informazioni, beni e servizi fra utilizzatori del medesimo circuito, (iii) fornitura dietro corrispettivo di dati sui movimenti di utenti del circuito digitale. Orizzonte ampio, ma certamente non onnicomprensivo e tale da comportare due distinte difficoltà applicative. Innanzitutto, la comprensione da parte degli organi che amministrano il tributo (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza) dell’ambito delle nuove norme che richiedono una elevata dimestichezza con le modalità operative dell’economia digitale (non vedo difficoltà di comprensione da parte del contribuente, visto che questi può essere solo una grande impresa con fatturato mondiale superiore a 750 milioni di euro). E poi l’individuazione e la territorialità della relativa base imponibile. Il presupposto dell’imposta, infatti, sta nell’attivazione dell’apparecchio (“device”) che, connettendosi, attribuisce all’ordinamento italiano il diritto a tassare. Se la connessione interviene in Italia la tassabilità spetta al nostro sistema. Se la connessione avviene all’estero spetterà al locale sistema. Ma come si individua la “connessione”? Attraverso il cosiddetto Internet Protocol. Si tratta, in questo caso, di un meccanismo di carattere commerciale e non di uno strumento con forme di ufficialità. Legare il presupposto di imposta a uno strumento così poco strutturato rappresenta un elemento di debolezza davvero poco raccomandabile.

Gettito presunto: 600 milioni di euro. Considerato che l’imposta si applica, con l’aliquota del 3 per cento, sul fatturato al netto della sola Iva, significa ipotizzare un volume d’affari annuo dell’ordine di 20 miliardi di euro. Non dispongo di elementi idonei a contestare questa ricostruzione, ma considerata la limitatezza delle prestazioni rilevanti e dei contribuenti coinvolti viene da domandarsi se non si sia esagerato un po’.

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Anche l’Ocse rivede la sua posizione

In questo contesto, con grande prontezza di riflessi, interviene il documento Ocse del 9 ottobre 2019 che demanda al proprio segretariato la formulazione di una proposta unitaria basata sostanzialmente su alcuni – pienamente condivisibili – capisaldi e cioè: (i) il riconoscimento della specialità dell’economia digitale; (ii) l’abbandono – parrebbe solo per l’economia digitale – della tassazione di attività esercitate in un paese diverso da quello di residenza solo al ricorrere di una presenza fisica nell’altro paese (stabile organizzazione); (iii) l’accettazione di un criterio di determinazione della base imponibile anche diverso dalle risultanze contabili e basato su parametri concordati e basati essenzialmente sul fatturato realizzato in ciascun paese; (iv) il ridimensionamento del ruolo del valore di mercato di transazioni intercompany (cosiddetto “arm’s length principle”).

Sono temi a lungo osteggiati dall’Ocse (sotto l’evidente influenza degli Usa), oggi miracolosamente riemersi con una profilazione scientificamente, oltreché politicamente, condivisibile. Quasi una (sgradevole) conferma che l’unilateralità, alle volte, paga.

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  1. Henri Schmit

    Non capisco il ruolo (i.e. il legame con la web tax che l’OCSE sembra stabilire) della lotta al transfer pricing (l’ “arm’s length” che riguarda la correzione dell’utile imponibile) se la futura tassa dipende dal fatturato (ed è indipendente dai costi e dall’utile). Il fatturato determina il consumo e il valore aggiunto. Non servirebbe allora un’IVA più alta, per mettere l’economia digitale e quella tradizionale alla pari? Abbassando la tassazione dell’azienda (di quelle rimaste, italiane o stabili organizzazioni di multinazionali) compensando con quella sul consumo renderei il contesto nazionale pure più attrattivo per investimenti e quindi le web compagnies non avrebbero più ragione di barricarsi artificialmente o strategicamente (sono sinonimi, qua) in fortezze off-shore.

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