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Paletti per i rimborsi alle vittime dei dissesti bancari

La legge di bilancio 2019 ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori per le vittime dei recenti dissesti bancari. A molti risparmiatori e ad alcuni politici non basta. Ma le erogazioni quasi automatiche rischiano di essere ingiuste e inapplicabili.

Il paradosso

Negli anni del salvataggio delle banche di Michele Sindona, un grande giurista napoletano, Gustavo Minervini, scriveva: “che il povero cafone del Sud, che non investe una lira in banca, debba contribuire, in quanto cittadino, al ristoro, a me pare (ma forse non sono imparziale) una iniquità che grida vendetta”. Oltre quaranta anni dopo, la stessa questione si ripropone in veste ancora più problematica.
Non si placano le voci dei risparmiatori che hanno visto “azzerati” i loro investimenti nel capitale delle quattro banche del Centro Italia e nelle due “venete”: chiedono che lo stato li ristori delle perdite subìte. Comprensibili le proteste, meno comprensibile che taluni politici le cavalchino come se il Parlamento non avesse approvato – appena due mesi fa e stanziando 1,5 miliardi di euro – le norme sul Fondo indennizzo risparmiatori, presentate come finalmente risolutive.
Siamo scivolati in un paradosso: le norme sul ristoro ci sono, ma sembrano scritte per essere inapplicabili e creare un pretesto per un contenzioso con le autorità europee, accusate di penalizzare i risparmiatori. Vediamo perché.

Ricordare che lo stato non dovrebbe “ristorare” chi ha compiuto investimenti rischiosi è fin troppo ovvio, ma non va al cuore del problema. Certo, quando qualsiasi impresa fallisce, per primi ne fanno le spese coloro che hanno investito nel capitale di rischio: è il principio che governa ogni procedura concorsuale.
Ma i recenti dissesti bancari hanno complicato il quadro. Per anni le banche oggi fallite hanno fatto leva sulla loro posizione di intermediari per finanziarsi collocando i propri titoli presso la clientela: l’autocollocamento (self-placement) è stato accompagnato da politiche di “classamento” aggressive, spesso sconfinate in violazioni delle norme a tutela degli investitori. Talora, poi, i titoli sono stati sottoscritti quando ancora non operavano né la direttiva sulle risoluzioni bancarie né l’orientamento della Commissione europea che, nei salvataggi bancari, condiziona la concessione di aiuti di stato alla “condivisione degli oneri” a carico di azionisti e obbligazionisti subordinati.
È giusto, allora, che lo stato consideri l’opzione politica di ristorare i risparmiatori. Ma è qui che si annida l’equivoco.

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Accertare le condotte illegittime

Gli improvvisati difensori del risparmio tradito sostengono che è “l’Europa” a impedire gli indennizzi, in base all’odioso bail-in. Non è così. La Commissione ha riconosciuto, a partire dal caso Monte dei Paschi di Siena, che lo stato può legittimamente farsi carico delle “conseguenze sociali” della condotta illegittima (mis-selling) della banca, perché si tratta di una misura solidaristica e non del vietato aiuto di Stato. Ciò che la Commissione esige di assicurare è che il denaro pubblico vada a ristorare chi è vittima di una condotta illegittima, non ogni investitore sfortunato; altrimenti, si finirebbe per rimborsare agli azionisti (a prescindere) il capitale investito in banche insolventi.

Occorre, allora, che l’accesso al fondo indennizzi sia la conseguenza dell’accertamento di condotte illegittime (mis-selling) verso il singolo investitore. Non basta che le violazioni fossero “massive” e rispondessero a una “prassi” interna di quegli istituti: devono pur sempre aver colpito singoli soggetti da individuare nel variegato insieme dei “risparmiatori”, e ciò deve emergere da un’analisi caso per caso (si auspica spedita, anche superando il sistema di arbitrati oggi in vigore). Al massimo, potranno essere previste eccezioni nei limitati casi in cui condizioni di reddito e istruzione facciano presumere “in astratto” l’inadeguatezza dell’investimento per il singolo. In altre parole, la verifica delle situazioni individuali dovrà essere sufficientemente seria da evitare che il contribuente medio – che, per sua fortuna, ha probabilità relativamente scarse di aver investito in quelle banche – si trovi a dover sussidiare quanti hanno concentrato i propri risparmi su azioni spesso dichiaratamente illiquide, e talora come contropartita della concessione di credito “facile”.

È meglio, insomma, tenersi alla larga dalle erogazioni “automatiche” che molti invocano. E non per compiacere Bruxelles, ma per evitare un assurdo conflitto tra il “cafone” di Minervini e il pensionato veneto. Chi agisce diversamente non rende un buon servizio né ai risparmiatori traditi (che rischiano di veder congelate le misure di ristoro), né ai contribuenti (specie se indennizzi “a pioggia” saranno finanziati, tanto per cambiare, col debito).

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Il Punto

  1. Antonio

    E’ necessario precisare che il ristoro per gli incauti risparmiatori che hanno investito nelle banche ora in liquidazione coatta amministrativa proviene dai fondi dormienti, ossia somme non reclamate dai titolari e attualmente nella disponibilità di banche e assicurazioni. Non sono ristori che vengono finanziati col debito pubblico e quindi a carico della collettività. L’operazione è a costo zero per lo Stato, anche se una certa dose di responsabilità è a carico degli enti (Banca d’Italia e Consob) che, pur vigilando, lo hanno fatto male come risulta dalla Commissione Parlamentare.

  2. Michele

    Assolutamente in disaccordo. Le attuali norme che dovrebbero tutelare i risparmiatori – scritte dai famosi “esperti” – in realtà tutelano solo gli emittenti e le banche che collocano i prodotti. In Italia una “analisi caso per caso spedita” è un ossimoro. Se le “violazioni sono massive e corrispondono ad una prassi”, ulteriori distinguo servono solo a far lavorare gli avvocati e nascondere responsabilità. La normativa europea sul bail-in è sacrosanta. Da noi è stata introdotta malissimo e gestita peggio. Occorre cambiare strada: semplificazioni normative e assoluto rigore devono essere i pricipi base. Il self-placement deve essere proibito e anzi deve essere considerato una pesante aggravante per giudicare i casi passati. Solo così ci si potrà allontanare dallo sfruttamento del “parco buoi”

    • Giulio Sandrelli

      Grazie. Sono molto d’accordo sulle criticità legate all’introduzione retroattiva della normativa sul bail-in. Concordo anche sulla necessità di un trattamento rigoroso del self-placement, peraltro già in parte assicurato, oggi, dalle norme Mifid II. Ma – neppure oggi – la violazione di quelle norme più rigorose consentirebbe di superare la necessità di dimostrare un effettivo pregiudizio individuale. Nel caso di specie, lo scrupolo è doppiamente significativo, posto che il ristoro viene posto a carico della collettività.

      • Michele

        1) Il self-placement va semplicemente proibito, anzi – per il passato – deve essere una presunzione assoluta di mis-selling 2) il problema del sacrosanto bail-in non è la sua retroattività, ma la mancata informazione del pubblico molto prima che entrasse in vigore 3) per l’accertamento del pregiudizio individuale si devono usare situazioni tipizzate e presunzioni forti, altrimenti diventa solo un pretesto per allungare i tempi e diluire le responsabilità

  3. marylena

    Le banche venete erano popolari non s.p.a. lo sono diventate per decreto Renzi, Quando si cambiano le regole di un contratto da sempre si chiude il precedente e si apre eventualmente un altro con nuove condizioni, invece in questo caso è stato decretato <> entro 8 mesi, legittimato per stabilità del Paese
    (perchè non hanno usato i loro risparmi per stabilità del Paese?) Non c’è giurisprudenza in materia,esclusi dallo stato di diritto

  4. Oreste Ronchetti

    Buongiorno dott. Sandrelli, ho letto con piacere il suo articolo; ciò che non comprendo, però è perchè debba essere lo stato, ovvero la collettività, a rifondere persone che si sono viste ingannare da persone che hanno venduto loro prodotti a rischio spacciandoglieli per prodotti sicuri. In un sistema corretto e rispettoso di tutti, forse dovrebbe essere coloro che hanno ingannato a rifondere..Buona giornata

    • Giulio Sandrelli

      Grazie. Non vi è dubbio che a rifondere i risparmiatori debbano essere coloro che li hanno ‘ingannati’, come Lei giustamente osserva. Le norme infatti non precludono questa possibilità. Tuttavia, la sopravvenuta insolvenza delle banche emittenti-collocatrici di quei titoli rende teorica la possibilità di un effettivo risarcimento; analogamente difficile – per ovvie ragioni – è recuperare sufficienti somme dalle persone fisiche che sedevano ai vertici di quelle banche, sempre che ne sia accertata la responsabilità. Da qui, allora, l’invocato intervento del Fondo Indennizzo Risparmiatori.

  5. Giulio Sandrelli

    Grazie. Corretta la precisazione. Vero è, però, che i fondi provenienti dai conti dormienti non rivendicati dai rispettivi titolari sono acquisiti dallo Stato e, quindi, costituiscono a tutti gli effetti fondi pubblici che, in ipotesi, potrebbero essere destinati ad altro impiego. Direi, quindi, che il costo per lo Stato non è zero.

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