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La sanzione intelligente

I crimini commessi da organizzazioni richiedono il coinvolgimento di più persone. È un elemento di debolezza che può essere sfruttato per perseguire i comportamenti illeciti. Come insegna l’esperienza delle autorità antitrust, gli sconti nelle sanzioni o i premi per chi denuncia l’attività illegale non devono sostituirsi alle indagini. Si rivelano infatti incentivi più efficaci se l’inchiesta è già avviata. Ed è cruciale sviluppare la capacità di verifica sulle rivelazioni. Indispensabile, poi, una cultura della legalità, per affiancare alla sanzione della legge quella sociale. Riproponiamo per i lettori de lavoce anche gli interventi di Vincenzo Ferrante, Vincenzo Perrone e Luigi Zingales sull’opportunità di premiare chi denuncia illeciti.

La sanzione intelligente

Nel dibattito sollevato dalla sconcertante vicenda Parmalat, Luigi Zingales ha prospettato l’introduzione di uno strumento, utilizzato negli Stati Uniti per facilitare l’individuazione di condotte criminose all’interno delle organizzazioni. Consiste nella possibilità di premiare quanti, dall’interno delle organizzazioni stesse, rivelino informazioni cruciali per lo svolgimento delle indagini: i cosiddetti whistle-blowers.

È forse utile per inquadrare potenzialità e limiti di questa proposta analizzarla alla luce del problema di law enforcement che le autorità debbono affrontare nel perseguire i crimini attuati da organizzazioni, e nello specifico i cosiddetti corporate crimes. Inoltre, risulterà utile considerare questa proposta alla luce dell’esperienza di strumenti analoghi già utilizzati negli Stati Uniti e in Europa.

Un crimine in collaborazione

La principale caratteristica dei crimini commessi da organizzazioni, rispetto ai crimini individuali, risiede nella struttura più complessa e articolata del soggetto che promuove l’azione illegale, che richiede il coinvolgimento e la collaborazione di molti individui.
All’interno di una organizzazione, inoltre, i benefici delle azioni illegali non sono ripartiti in egual modo tra tutti i soggetti che, con ruolo direttivo o esecutivo, partecipano alla loro realizzazione. Infine, le sanzioni, pecuniarie e penali, possono colpire molti soggetti all’interno dell’organizzazione, con ruoli e responsabilità diverse.
Nella vicenda Parmalat, ad esempio, ogni giorno apprendiamo nuove informazioni sulle tecniche di manipolazione contabile e di equilibrismo finanziario che hanno permesso l’accumularsi degli ingenti ammanchi, e di come numerosi uffici e funzionari partecipassero a queste operazioni.
I corporate crimes, pertanto, pur potendo determinare conseguenze ben più devastanti di quelle innescate dalla condotta delittuosa di un singolo soggetto, hanno in sé un elemento di debolezza che può essere sfruttata nel disegno delle politiche repressive e di indagine: la collusione (omertà) tra i soggetti promotori dell’azione delittuosa può saltare, con una conseguente diffusione di notizie preziose per le indagini.
Contro questa fragilità sono naturalmente molti gli strumenti che una organizzazione può mettere in campo, dai benefici monetari allargati ai membri attivi della malversazione (come non pensare al signor Fausto Tonna) alle sanzioni “sociali” che possono creare terra bruciata attorno a quanti rivelano informazioni preziose per le indagini.

Il disegno di una politica repressiva intelligente deve tenere conto di questi fattori messi in campo dalle organizzazioni per garantire la propria coesione e omertà, e prevedere incentivi adeguati a neutralizzarli.
L’analisi economica dell’applicazione della legge da questo punto di vista offre importanti spunti e riferimenti, che possiamo sintetizzare in questo modo:

1. L’incentivo dei singoli soggetti di una organizzazione a rivelare informazioni utili è relativamente basso quando le indagini non hanno ancora puntato l’attenzione sulla vicenda che li coinvolge: in questa fase, infatti, a fronte dei benefici che i soggetti ricevono dal partecipare all’azione delittuosa, il pericolo di subire l’azione della legge appare remoto.

2. Gli incentivi alla collaborazione, invece, risultano molto più elevati, inducendo a collaborare alle indagini, una volta che una inchiesta sia aperta, o almeno i rumors su eventuali malversazioni inizino a circolare. È in questa fase che tipicamente si osserva il moltiplicarsi delle collaborazioni (si pensi anche al periodo delle inchieste di Mani Pulite).

3. Maggiori sono i benefici offerti a quanti collaborano, più efficace risulta lo strumento. Se ad esempio viene previsto non solo l’annullamento della sanzione (monetaria o penale), ma addirittura un premio a quanti collaborino, come proposto da Zingales, l’incentivo a rompere l’omertà potrebbe essere sufficiente a far emergere rivelazioni anche in assenza di indagini già avviate.

4. La capacità delle imprese di “comprare” l’omertà dei propri dipendenti e funzionari è minore quando questi ultimi rischiano sanzioni penali, mentre è facilitata da un clima sociale omertoso che condanna la collaborazione.

I Leniency Programs

La politica di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia nelle indagini contro il crimine organizzato risponde sostanzialmente a questa logica. Queste indicazioni sono anche alla base della politica sanzionatoria adottata dalle autorità antitrust americana ed europea.
Il dipartimento di Giustizia americano è stato l’apripista nell’utilizzo dei cosiddetti “Leniency Programs”, programmi di riduzione o annullamento delle sanzioni monetarie e penali nei confronti dei soggetti coinvolti in pratiche di cartello che collaborino alle indagini.
Sono stati creati partendo dalla constatazione che i corporate crimes non erano adeguatamente scoraggiati da sanzioni anche pesanti, senza una sufficiente capacità (probabilità) di arrivare alla condanna.

Introdotti nel 1978, i Leniency Programs prevedevano inizialmente uno sconto nella sanzione solamente nel caso in cui i manager delle aziende coinvolti rivelassero informazioni prima che una indagine venisse avviata. In questa formulazione si rivelarono scarsamente efficaci, con uno o due casi ogni anno avviati sulla base di queste rivelazioni. Nel 1993 i criteri vennero riformati, prevedendo la possibilità di riduzioni, anche complete, nelle sanzioni penali qualora la collaborazione alle indagini fosse sostanziale e avvenisse anche dopo l’avvio delle indagini stesse.

Con queste nuove regole l’efficacia dei Leniency Programs americani si è fortemente potenziata, con una media di venticinque casi all’anno conclusi con successo.

La Commissione europea a partire dal 1996 ha introdotto strumenti analoghi, ulteriormente affinati nel 2002.
La lezione che ci viene dall’esperienza sanzionatoria in materia antitrust ci permette di imparare qualcosa di utile anche in materia di crimini finanziari.
Gli sconti nelle sanzioni (o addirittura i premi) non sono un sostituto per gli sforzi di indagine indipendente da parte delle autorità di vigilanza, dal momento che risultano più efficaci proprio quando le indagini iniziano a stringere il cerchio attorno alle condotte criminali. Così come la capacità di indagine e verifica sulle rivelazioni appare cruciale per evitare di essere catturati da collaboratori “infedeli”.

Gli sconti nelle sanzioni, d’altra parte, consentono più rapidità nel concludere le indagini e un accertamento più pieno dei fatti (e delle risorse distratte). Gli sconti, inoltre, alzando il prezzo della fedeltà dei dipendenti coinvolti in condotte delittuose, riducono il profitto delle imprese derivante da tali condotte. Possono quindi operare indirettamente da deterrente rispetto a questi comportamenti.
Infine, una cultura della legalità è background necessario per affiancare alla sanzione della legge quella sociale, e al premio al collaboratore il suo apprezzamento da parte della collettività.

Per saperne di più

M.Polo, Internal Cohesion and Competition among Criminal Organizations, in S. Pelzman e G. Fiorentini (eds.), The Economics of Organized Crime, Cambridge U.P. pp. 87-108, 1995.
M.Polo, Cosa Nostra: ritratto di un interno. Coesione e strutture, in Secondo Rapporto sulle priorità nazionali, Fondazione Rosselli, Milano, Mondadori (1995).
F.Ghezzi, M.Polo, Osservazioni sulla politica sanzionatoria della Commissione in materia antitrust: la Comunicazione sulla non imposizione di ammende, Rivista delle Società , v. XLIII, n.2-3, pp.682-731, 1998.
M.Motta, M.Polo, Leniency Programs and Cartel Prosecution, International Journal of Industrial Organization, 21 (3), 347-380, 2003

 

 

L’interesse dell’impresa

27 gennaio 2004
Vincenzo Ferrante

“>Zingales  formula la sua proposta, e cioè che nessuna impresa abbia interesse ad assumere uno “spione”.
Se l’interesse alla trasparenza non è condiviso dalle imprese ammesse alla quotazione, perché queste dovrebbero poi darsi carico di premiare chi di questa trasparenza si fa portatore ?
Vero è comunque, come afferma Zingales, che a differenza di quanto accade in Italia, in altri paesi il whistle-blowing è fenomeno da tempo diffuso, anche in assenza di ricompense, e ritenuto legittimo ove sussista un interesse pubblico alla conoscenza della notizia rivelata. Si pensi ad esempio al settore ospedaliero, dove, per un verso, sono gli stessi operatori, medici o infermieri, a rischiare in prima persona anche sul piano penale, e, per un altro, sussiste spesso un pericolo per i pazienti in caso di adozione di prassi pericolose o proibite.
Una considerazione più attenta degli interessi coinvolti in ipotesi analoghe a quelle verificatesi nel caso “Parmalat”, potrebbe condurre a una revisione della disciplina di legge, che attualmente è poco coordinata.

Si prevede, infatti, (i) un obbligo di segretezza in capo al lavoratore (articolo 2105 c.c.), interpretato dai giudici in senso molto ampio; (ii) un divieto penale relativo, secondo la migliore interpretazione, solo a coloro che hanno accesso a determinate notizie in conseguenza della posizione che occupano nell’organigramma societario (articolo 622 c.p.: segreto professionale) e, infine, (iii) un divieto specifico, dettato da una legislazione di settore, diretto a impedire la rivelazione di una ampia serie di notizie al pubblico per evitare turbative del mercato, (legge n. 157 del 1991, sul cosiddetto insider trading).
Non si può seriamente pensare, però, a forme di tutela risarcitoria nei confronti di chi fa “la soffiata”, dal momento che il comportamento delle altre imprese che si rifiutassero di assumere un lavoratore per trascorsi di questo tipo sarebbe illegittima (è la pratica del cosiddetto blacklisting, vietata da oltre un secolo in tutti i paesi anglosassoni).
E allora?

Un antagonismo fra interessi

L’osservazione di “> coglie nel giusto quando rileva che sussiste un antagonismo fra l’interesse del management (o della proprietà) a utilizzare della società come di una cosa propria e quello, non solo dei dipendenti ma di tutta la comunità, a mantenere l’integrità dell’impresa, quale motore di arricchimento e di benessere per il territorio.
Questa osservazione, che pure potrebbe apparire scontata, è in verità uno dei punti più discussi dalla dottrina giuridica, poiché si imputa a quanti sostengono l’esistenza di una simile dissociazione, di voler separare l’impresa dalle persone, di volerla per così dire “ipostatizzare” e, dunque, di volerla assoggettare a controlli di tipo pubblicistico.
L’idea della impresa come un bene di cui il proprietario può “usare e abusare”, insomma, sarebbe un’idea liberale, mentre quella di un interesse dell’impresa, separato da quello degli azionisti, sarebbe l’anticamera del corporativismo.

L’idea dell’interesse dell’impresa, rifiutata da noi, è però ben accolta in Germania, dove, proprio in forza di questa concezione, si è prevista una struttura duale di governo societario: accanto all’organo di amministrazione, espressione della proprietà, si colloca un organo “di sorveglianza” dove siedono i finanziatori dell’impresa (in genere le banche) e i lavoratori, con il compito (e i poteri necessari) di controllare da vicino l’andamento dei conti e, in certa misura, anche le strategie dell’impresa.

Allora la domanda è: sarebbe successo il caso Parmalat (o Cirio) se le banche (e i lavoratori) avessero avuto modo di controllare i dati contabili?
Questo sistema, che la Germania ha saldamente difeso in sede comunitaria, è sempre stato considerato un freno agli investimenti, per i vincoli che pone nella gestione (e non è certo esente da difetti, come dimostra il caso recentissimo Vodafone-Mannesmann). L’Italia, dopo lunghi dibattiti, ha con la recente riforma del diritto societario permesso alle imprese che lo volessero di strutturarsi secondo il sistema dualistico (articolo 2380 c.c.), ma su questa strada non sembra che nessuno voglia seriamente incamminarsi.
Una direttiva europea del 2001 (n.86), che attende di essere trasposta entro l’ottobre del 2004 da tutti gli stati membri dell’Unione, offre però al nostro paese la possibilità di ripensare seriamente l’argomento.
La direttiva, infatti, istituisce finalmente la società europea (Se) e cioè un tipo societario unico per tutta l’Europa, destinato alle imprese multinazionali che vogliano risparmiare sui costi di gestione.
La direttiva, redatta tenendo conto del desiderio della Repubblica federale tedesca (e dell’Olanda), fa di tutto per non annacquare il potere di “cogestione” dei sindacati tedeschi e, così facendo, consente a quel paese di meglio difendere gli impianti localizzati sul suo territorio. Al contrario l’Italia sembra orientata a non prevedere alcuna forma di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d’impresa della futura società europea, nella speranza di poter per questa via attrarre capitali stranieri.
Eppure, già da oggi le banche potrebbero condizionare i loro finanziamenti alla presenza di alcuni loro rappresentanti nell’organo di sorveglianza. E certamente, ove si volesse ripensare il sistema dei controlli, la legislazione potrebbe incoraggiare la diffusione dello schema dualistico come mezzo di controllo della governance societaria.
Nell’attuale dibattito, non sarebbe il caso di considerare anche questo punto, che si fonda sull’antagonismo degli interessi dei soggetti coinvolti, piuttosto che proporre la moltiplicazione delle autorità di garanzia?

Il lato oscuro della forza

27 Gennaio 2004
Vincenzo Perrone

La storia di Parmalat sembra essere la conferma definitiva del noto proverbio: chi trova un amico trova un tesoro. Almeno fino a quando non arriva la Guardia di finanza. A Parma gli amici venivano tutti dallo stesso istituto di ragioneria, si conoscevano da anni, cambiavano società di revisione, ma mantenevano lo stesso cliente. Al centro di tutto vi era il nocciolo duro della famiglia: figli, zii, forse nipoti.

Dal capitale sociale…

Le relazioni economiche sono immerse in una rete di relazioni sociali. Legami di sangue, di amicizia, di fiducia e lealtà, di clan e dialetto, di comunanza culturale, religiosa o ideologica, aiutano a scegliere le parti con le quali preferibilmente scambiare, ci spingono a rischiare di più in queste relazioni economiche e ci consentono di farle durare nel tempo.
Queste relazioni hanno un tale valore per l’azione economica che negli studi organizzativi da qualche tempo si è cominciato a parlare di capitale sociale per intendere proprio le maggiori possibilità di azione e di successo economico di cui gode l’attore che ha una dotazione elevata di relazioni sociali positive e con attori potenti, competenti, ricchi e affidabili, quanto e più di lui. Si è scoperto che quanto più elevato è il capitale sociale di un individuo, tanto più facile sarà per lui trovare un nuovo lavoro, o un’azienda partner per un accordo di joint-venture, o un banchiere disposto a prestargli soldi.
Il capitale sociale è una forza che riduce anche la complessità delle forme organizzative di governo degli scambi: se possiamo fidarci delle persone che abbiamo nella nostra rete di relazione, avremo meno bisogno di strumenti di controllo organizzativo costosi, come le regole formali o la gerarchia.

Il capitale sociale sostiene la produzione e la riproduzione del capitale economico: lo sapeva bene Georges Duroy l’arrivista assoluto detto “Bel-Amì” e con lui tutti i frequentatori di salotti e terrazze importanti. Lo sanno quanti operano in un distretto industriale e si occupano di alleanze tra imprese, o coloro che affidano alla società di consulenza dove hanno iniziato una brillante carriera la ricca commessa che ora possono firmare come amministratore delegato di un’impresa.

…Al familismo amorale

Del capitale sociale si parla quindi bene. Forse troppo. Nella vicenda Parmalat, relazioni personali di parentela e di amicizia, reti chiuse e cementate dalla fiducia e dalla conoscenza personale hanno svolto un ruolo tale da consentire il protrarsi di una truffa di quelle dimensioni per ben quindici anni.
Esaminata da questa prospettiva la storia dell’azienda, del suo fondatore e della rete di relazioni che ha saputo sviluppare nel tempo ci ricorda che il capitale sociale è neutro rispetto alle finalità dell’azione che sostiene: può aiutare a raggiungere i propri scopi Gino Strada come Totò Riina.
E può produrre esiti negativi di entità preoccupante.
Può fare assomigliare Parma a Montegrano, il nome fittizio scelto negli anni Cinquanta dal sociologo statunitense Edward C. Banfield per il paese della Basilicata emblema del nostro “familismo amorale”. Ovvero la tendenza a restringere la validità e l’obbligo di rispetto delle norme morali alla sola ristretta cerchia delle proprie relazioni familiari, sviluppando una contrapposizione netta tra famiglia (e famigli), per il bene dei quali tutto si giustifica, e società in generale.
Può trasformare la rete di relazioni amicali e di fiducia in una trappola nella quale si fa forza sui “debiti” e “crediti” sociali per ottenere acquiescenza, se non proprio connivenza, rispetto a comportamenti scorretti. O più semplicemente può stendere un velo opaco di benevola presunzione pro-reo che riduce l’incisività dei controlli, ritarda i dubbi e le verifiche, lascia prosperare il male.

Un sostituto del capitale finanziario

Verrebbe da pensare che in quella fondamentale componente del capitalismo italiano rappresentata dalle aziende a proprietà familiare, il capitale sociale sia stato usato al posto di quello finanziario per sostenere la crescita senza perdere il controllo.
Rivolgersi all’amico banchiere o farsi consigliare fantasiose e ardite operazioni societarie da qualche esperto, non meno vicino e disponibile, forse costa e preoccupa meno di aprirsi al mercato dei capitali, di fortificare le proprie strutture organizzative con immissione di manager capaci e relativamente indipendenti e di distinguere in modo più netto e trasparente il patrimonio aziendale da quello familiare.
L’era moderna comincia quando le relazioni tra estranei sono rese possibili e vantaggiose da un sistema di regole definito e fatto rispettare da una autorità legittimata, da diritti e doveri, individuali e collettivi, impersonali e universali, dall’autodisciplina determinata dalla necessità di competere in modo ordinato nel processo di allocazione di risorse scarse. Senza questi ingredienti essenziali il capitale sociale, da solo, rischia di essere il pericoloso pretesto per un salto all’indietro in un mondo nel quale la fedeltà conta più della fiducia.
Dobbiamo allora imparare a osservare meglio anche il lato oscuro del capitale sociale. E darci gli strumenti che possano servire a spezzare questa utile, ma a volte pericolosa rete di legami.

Whistle-blower e spie

Negli Stati Uniti nel gennaio del 2002 è stata varata una nuova legge, nota come “Sarbanes-Oxley Act”, che ha come finalità dichiarata quella di proteggere gli investitori migliorando l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni offerte dalle aziende e più in generale della loro gestione contabile e finanziaria. Nata come reazione decisa ai noti scandali, resta da vedere quanto sarà efficace.
Questa legge, oltre a prevedere fino a venticinque anni di galera per chi si rendesse colpevole di frodi al mercato azionario, parla della protezione del “whistle-blower”, letteralmente del soffiatore di fischietto. La spia, diremmo forse malignamente noi, visto che il colpo di fischietto serve per richiamare l’attenzione di chi sta fuori dall’azienda su cose non troppo pulite che vengono fatte e occultate all’interno.
La copiosa letteratura organizzativa che esiste sul fenomeno del whistle-blower, lo definisce infatti come colui o colei che fornisce informazioni a terzi relativamente ad azioni compiute dalla propria azienda, che potrebbero danneggiare altri o l’interesse pubblico, perché illegali o socialmente dannose. Corruzione, falso in bilancio, inquinamento, reati contro il diritto del lavoro, tanto per fare qualche esempio tra i casi più studiati.
Ci si è chiesti cosa motiva questo delatore a fin di bene. Valori morali a parte, la risposta sta nel calcolo dei benefici che si possono ottenere impedendo all’azienda di continuare nel proprio comportamento criminale in rapporto ai costi della denuncia. Costi in primo luogo determinati dalle ritorsioni che è lecito aspettarsi da parte dei manager responsabili dei comportamenti illeciti.

La mano pubblica può intervenire per rendere più conveniente questo calcolo e incentivare quindi le denunce dall’interno. Il Sarbanes-Oxley Act prevede espressamente per il whistle-blower la totale compensazione di qualsiasi danno dovesse subire a causa delle ritorsioni aziendali.
Ma si potrebbe essere ancora più proattivi, come proposto da
Luigi Zingales proprio su lavoce.info, prevedendo premi proporzionali al danno evitato alla collettività o agli investitori con la denuncia.
Molti scandali italiani, a cominciare da tangentopoli, sono caratterizzati da una compatta omertà aziendale che curiosamente non ha attratto finora l’attenzione che forse meriterebbe.

Questo anche se la solitudine del politico che intasca la mazzetta richiede spesso una organizzazione criminale meno articolata e sofisticata di quella che l’azienda che gliela vuole dare deve mettere in piedi. E per tenere in vita una truffa enorme per quindici anni su scala globale occorre probabilmente coinvolgere un numero cospicuo di persone. Tutte pronte a parlare. Dopo. E tutte pronte a dire la stessa cosa: che eseguivano ordini irrifiutabili provenienti dall’alto.
Se l’onestà non paga, bisogna cambiare gli incentivi che la rendono la scelta migliore.
E magari cominciare a insegnare ai nostri figli una tiritera diversa da “chi fa la spia non è figlio di Maria…”

Se l’onestà non paga

30 Dicembre 2003
Luigi Zingales

Il crac della Parmalat ha lasciato tutti sbigottiti. Non solo per l’entità, ma per il tipo di impresa coinvolta. Di fronte agli scandali Enron e WorldCom era fin troppo facile scaricare la colpa sulle stock options, l’avidità dei manager americani, la complessità delle operazioni finanziarie su cui queste società vivevano. Ma come è potuto accadere nella nostra Parma, simbolo della laboriosità e dell’efficienza padana, a un industriale come Calisto Tanzi, famoso per il suo attaccamento ai fondamentali valori cattolici? Come è potuta, questa mega truffa finanziaria, continuare per quindici anni, come sembra trasparire dalle prime indagini?

Un fenomeno globale

Spiegazioni contingenti sono inadeguate. Questo è un fenomeno globale, che non ha colpito solo l’America e l’Italia, ma anche l’Olanda (con Ahold) e, in passato, l’Inghilterra (con Maxwell). La moralità degli operatori non basta più.
Bernard Ebbers, l’amministratore delegato di WorldCom, è un buon cristiano, adorato dai suoi concittadini, ai cui bambini insegnava religione tutte le domeniche. Ma questo non gli ha impedito di alterare i bilanci. Occorrono quindi nuove regole, ma quali?

Prima ancora di conoscere le cause del crac Parmalat, il presidente della Consob, Lamberto Cardia, si è affrettato a chiedere più poteri per la Consob, mentre il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, ha colto l’occasione per spingere il suo disegno di un’unica autorità per il risparmio.
Entrambe sono iniziative meritevoli, ma dubito che possano eliminare questi scandali. In America, la Sec ha molti più poteri della Consob, ma non è riuscita a prevenire scandali ancora peggiori.

Neppure le riforme di corporate governance, introdotte negli Stati Uniti dopo i casi Enron e WorldCom, sembrano essere molto efficaci.
Prima del crollo, Enron seguiva tutte le migliori pratiche di corporate governance. Aveva nel suo consiglio di amministrazione personaggi indipendenti, stimati, e molto qualificati, a cominciare dall’ex rettore della Stanford Business School, luminare in contabilità. Se la frode gli è passata sotto il naso, come possiamo sperare che altri siano in grado di identificarle?

La verità è che il mondo della finanza si basa sulla fiducia e quindi si presta ad abusi da parte di chi, per disperazione o mancanza di scrupoli, è disposto a falsificare documenti, mentire, ingannare.
Qualsiasi controllo esterno fa fatica a individuare un problema, quando esiste la connivenza dei dipendenti chiave. Per eliminare questi scandali, quindi, è necessario spezzare il muro di omertà interna. Ma come?
Perché i dipendenti Parmalat non hanno parlato prima?

Premiare l’onestà

Non è solo un malinteso senso di lealtà. Il vero problema è che l’onestà non paga abbastanza.
A fronte degli enormi danni sociali causati da queste frodi, non esiste un adeguato compenso per le persone che contribuiscono a portarle alla luce. Non solo chi fa la soffiata spesso si attira (ingiustamente) l’odio delle vittime, ma in aggiunta vede la propria carriera compromessa. Chi vuole assumere uno “spione”? Considerate il caso del direttore degli uffici informatici Parmalat, Ugo Bianchi, che si è semplicemente rifiutato di distruggere gli archivi elettronici, come gli era stato ordinato. Ha compiuto un atto socialmente encomiabile, ma non riceverà mai una ricompensa (al di là dell’elogio sul Corriere della Sera). Anzi. Questo suo gesto lo renderà meno appetibile per futuri datori di lavoro, che preferiranno un dipendente leale a uno onesto. Lo stesso vale per i dipendenti Enron e WorldCom che hanno messo in luce gli scandali. Molti elogi sui giornali (perfino la copertina di Time), ma molte difficoltà sul lavoro.

Se il problema è che l’onestà non paga abbastanza, la soluzione è di aumentarne il rendimento per legge. Basta stabilire una ricompensa per chiunque permetta di far emergere una frode finanziaria, con un compenso proporzionato alla sua entità. Pensate forse che la truffa di Parmalat sarebbe durata quindici anni se ci fosse stata una ricompensa, diciamo del 10 per cento della dimensione della truffa, per chi avesse fornito informazioni utili alla sua identificazione? Sono pronto a scommettere di no.

Abbiamo accettato di lasciare liberi assassini (come quelli di Walter Tobagi), pur di stroncare il fenomeno delle Brigate Rosse. Perché non spendere qualche euro per premiare gli onesti e stroncare la criminalità economica?

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Gennaio

  1. patrizia farello

    Sostanzialmente è una proposta come quella per i pentiti, ma ha funzionato per la mafia, speriamo sia utile anche in questo caso.

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