La Corte costituzionale tedesca non si è limitata a esporre alla Corte di giustizia UE i suoi dubbi sul ruolo e la funzione della Bce e sulla solidarietà europea. Ha espresso una netta visione politica. Dalle risposte che riceverà dipenderanno gli assetti costituzionali dell’Europa del futuro.
DUE QUESITI PER LA CORTE DI GIUSTIZIA
Lo scorso gennaio, la Corte costituzionale tedesca ha posto alla Corte di giustizia UE due questioni relative alla legittimità della decisione della Bce sul programma cosiddetto Omt (Outright Monetary Transaction), che prevede la possibilità da parte del sistema delle banche centrali europee di acquisto illimitato di titoli di debito pubblico nel mercato secondario a favore di quegli Stati che aderiscano alle politiche di condizionalità fissate dall’European stability mechanism. Con la prima questione, la Suprema Corte tedesca vuole sapere se la decisione rientra nella politica monetaria, ovvero se deve ritenersi di politica economica; con la seconda, invece, vuole che gli eurogiuridici di Lussemburgo stabiliscano se il programma Omt è compatibile con il divieto di facilitazione finanziaria previsto dall’articolo 123 del Trattato sul funzionamento della UE.
Non confondano gli esoterismi sia giuridici che economici: le due questioni esprimono una netta visione politica e dalle risposte che verranno loro date dipenderanno gli assetti costituzionali dell’Unione Europea del futuro.
La prima questione riguarda il ruolo e la funzione della Bce. [tweetable]Nei trattati UE è disposto che la politica monetaria sia di competenza esclusiva dell’Unione e quindi sia nella completa disponibilità della Banca centrale[/tweetable], mentre le politiche economiche rimangono di competenza dei singoli Stati membri e l’Unione ha solo un ruolo di facilitazione del coordinamento delle diverse scelte nazionali. Così, se il programma Omt deciso dalla Bce rientra nella politica monetaria, è legittimo; mentre se è qualificabile come atto di politica economica, è inammissibile ai sensi del Trattato. La prima interpretazione consentirebbe alla Bce di operare in autonomia e con pienezza di strumenti, avvicinandola alla Fed americana; in base alla seconda, sarà sempre solo la guardiana della stabilità dei prezzi.
La seconda questione riguarda invece il tema della solidarietà europea. L’articolo 123 del Trattato sul funzionamento della UE vieta ogni forma di facilitazione creditizia della Bce e delle banche centrali nazionali a beneficio degli Stati o dell’Unione. Questo generale divieto di aiuti è finalizzato a sottoporre gli Stati alla disciplina del mercato: se non vogliono veder accrescere il tasso di interesse dei loro titoli pubblici, gli Stati devono mantenere in equilibrio i bilanci nazionali, senza poter contare su alcuna facilitazione da parte delle istituzioni finanziarie comuni. Se la Corte di giustizia dirà che il programma Omt è compatibile con l’articolo 123, vorrà dire che in alcuni casi, e a determinate condizioni, questa “clausola di non-solidarietà” non si applica, e la Bce può intervenire, con gli strumenti dell’Unione, nell’interesse di un singolo Stato membro.
L’EUROPA E GLI STATI
Le due questioni, vertendo sulla validità di un atto della Bce, devono essere risolte dalla Corte suprema dell’Unione, ossia dalla Corte di giustizia. È per assicurare il ruolo di garante della coerenza e unitarietà del diritto UE che i trattati prevedono che ogniqualvolta un giudice nazionale abbia un dubbio circa l’interpretazione o validità di un atto europeo, si spogli del problema e lo rinvii, prima di pronunciarsi, alla Corte di giustizia.
Nel caso però, la Corte di Karlsruhe ha assolto a questo suo dovere di rinvio pregiudiziale in maniera assai discutibile e irrituale. Non ha semplicemente espresso i suoi dubbi alla Corte di giustizia circa la compatibilità del programma Omt con i trattati UE, lasciando a quest’ultima la decisione finale. Karlsruhe ha invece: a) con una lunga e ragionata motivazione, già manifestato la sua ferma convinzione che il programma Omt, così come deciso dalla Bce, sia illegittimo e b) fissato le modifiche del programma stesso necessarie per renderlo compatibile con i trattati UE; tra queste, in particolare, la Corte tedesca ha chiesto che sia esclusa la possibilità della Bce di essere coinvolta nella eventuale ristrutturazione del debito pubblico e che l’acquisto di titoli di debito nazionali non sia illimitato.
(pt)Si tratta di una doppia sfida senza precedenti che Karlsruhe ha lanciato alla Corte di Lussemburgo e alla Bce. Nei confronti della prima, attraverso il rinvio pregiudiziale, si è formalmente inchinata, ma nella sostanza ha stabilito le condizioni che si aspetta di veder soddisfatte nella futura sentenza degli eurogiudici. Nei confronti della seconda, non si è limitata a segnalare “in negativo” gli aspetti di illegittimità del programma Omt, lasciando alla Bce la decisione sugli eventuali correttivi, ma ha definito “in positivo” le modifiche che la Bce deve effettuare per applicare il programma Omt.
[tweetable]Karlsruhe ha fatto la sua mossa, assai inappropriata per chi, come chi scrive, crede che le questioni europee debbano essere risolte dall’Europa e non da un singolo Stato[/tweetable]. Lussemburgo dovrà rispondere fermamente, come ha già fatto in passato in molte occasioni. E ricordando Machiavelli: bisogna essere volpe per riconoscere le trappole, e leone per impaurire i lupi.
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