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C’è un limite all’obiezione di coscienza

La Costituzione pone limiti precisi all’obiezione di coscienza nelle istituzioni pubbliche. È possibile solo in casi eccezionali e secondo la legge. E la Pa deve assicurare la continuità del servizio con personale non obiettore.

Obiezione di coscienza nella Costituzione

Il recente caso di una donna di Padova che è si è vista rifiutare da ventitré ospedali il suo diritto di interrompere la gravidanza richiede una riflessione sui limiti dell’obiezione di coscienza nelle istituzioni pubbliche. Ora, se è vero che il grado di civiltà di un popolo si misura anche in relazione allo spazio che viene riconosciuto ai cosiddetti “obiettori di coscienza”, è altrettanto vero che in alcuni campi la comparazione degli interessi richiede un uso più attento dei precetti costituzionali.
L’obiezione di coscienza subisce infatti una decisa limitazione quando viene sollevata da quei cittadini che, oltre a essere chiamati alla comune fedeltà alla Repubblica e al rispetto di leggi e Costituzione (articolo 54 comma 1 Costituzione), risultano affidatari di funzioni pubbliche che, peraltro, devono adempiere con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (articolo 54, comma 2, Costituzione). In questi casi, l’obiezione di coscienza può essere eccepita solo in via del tutto eccezionale e, come tale, solo in forza di una specifica previsione di legge che, all’occorrenza, va interpretata restrittivamente.
Tipico è proprio il caso in questione della legge n. 194/1978, per il quale la giurisprudenza (Tar Lazio, sent. n. 8990/2016) ha riconosciuto l’esonero dal prendere parte alle procedure connesse agli interventi per l’interruzione di gravidanza al solo personale sanitario – la cui obiezione di coscienza è stata preventivamente dichiarata – impegnato specificamente e necessariamente a determinare l’interruzione di gravidanza e non anche a quello impegnato (spesso nei consultori familiari) nella fase antecedente e conseguente all’intervento. Il pronunciamento va letto unitamente a quello precedente del Consiglio di Stato secondo il quale, “(…) a chi avanza – anche in tali contesti pubblicistici – motivi di coscienza va replicato che solo gli individui hanno una coscienza, mentre la coscienza delle istituzioni pubbliche è costituita dalle sole leggi che le regolano (principio di legalità)” (sentenza n. 4460/2014).
Appare quindi condivisibile l’interpretazione fornita dai giudici amministrativi, considerato che il cittadino che esercita funzioni pubbliche deve necessariamente spogliarsi delle sue convinzioni etiche, morali, politiche e religiose per veicolare all’esterno solamente la volontà dell’istituzione pubblica che rappresenta o per la quale presta servizio. Quest’ultima, peraltro, dovrà assicurare la continuità del servizio attraverso la necessaria presenza di personale non obiettore.

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Gli obblighi delle pubbliche amministrazioni

In tale contesto istituzionale, mentre appare giusto assicurare il diritto di eccepire l’obiezione di coscienza alle condizioni dette, non trova altrettanta giustificazione il comportamento di un’azienda del servizio sanitario nazionale che rifiuta una prestazione d’interruzione volontaria della gravidanza perché sprovvista di adeguato personale sanitario non obiettore di coscienza.
Al di là del fatto che si possa ipotizzare in questo caso l’omissione di atti d’ufficio sanzionata dal codice penale, il perseguimento di un fondamentale interesse pubblico come quello strettamente connesso alla salute dei cittadini richiede infatti un rigoroso rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità quali corollari del costituzionale principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Il management della struttura sanitaria deve quindi riuscire ad assicurare il rispetto di quei principi nel contesto degli obiettivi assegnati dal rispettivo organo di governo regionale, ottimizzando risorse strumentali, umane e finanziarie. Peraltro, l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, ancora vigente, impone a tutte le pubbliche amministrazioni il preciso obbligo, promanante dal rapporto di servizio, di agire in conformità delle leggi, con diligenza, così da curare l’interesse dell’amministrazione per il bene pubblico.

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11 commenti

  1. Ferruccio

    Sono pienamente d’accordo con quanto riportato nell’articolo. Il singolo, obiettore di coscienza, ha tutto il diritto di farlo valere! L’istituzione pubblica ha il DOVERE di applicare la legge e mettere in condizione le donne, che lo vogliono, di abortire. Senza se e senza ma. Una domanda: se un agente di pubblica sicurezza si rifiutasse di usare l’arma di cui è dotato per difendere se stesso, un collega o un cittadino invocando l’obiezione di coscienza: cosa succederebbe?

    • sottoscritto

      Ciao Ferruccio. Concordo pienamente con te. Solo una puntualizzazione: per un agente di pubblica sicurezza non esiste la possibilità di essere obiettore mentre per un medico sì, a mio avviso la legge è sbagliata, andrebbe eliminata la possibilità di essere obiettori. Lo trovo scorretto perchè va a limitare il servizio offerto ai cittadini e cioè la funzione stessa del servizio sanitario. Si da priorità a un’ideologia personale rispetto all’interesse pubblico. Se una persona non si sente in grado di assolvere tutti i compiti che un ruolo prevede può scegliere un’altra professione. Per fare un esempio surreale una persona contraria alla macellazione degli animali non lavorerà come macellaio.
      Ciao, Sottoscritto

      • luigino

        sottoscrivo…Sottoscritto. L’origine di tutto è proprio la legge: poteva, forse, avere senso all’epoca dell’introduzione della legge per superare barriere probabilmente molto alte. Ma oggigiorno no, e non è neanche condivisibile il ragionamento dell’autore che dice che il grado di civiltà si misura anche con lo spazio dato all’obiezione. Eh no, lo spazio o grado di civiltà è già nel fatto che io Stato permetto a te medico di esercitare l’obiezione di coscienza, ma in generale. Quando tu medico lavori per me Stato il diritto alla salute e alla cura (o intervento) prevale su quello del singolo. Se il singolo non è d’accordo prende e se ne va ad esercitare nel privato.

  2. giovanni martini

    Contro questa opportunistica
    ” OBIEZIONE DI INCOSCIENZA ” le donne che DEVONO abortire clandestinamente DOVREBBERO denunciare il medico abortista clandestino e far così venire a galla i falsi obiettori.

  3. Francesca

    L’obiezione di coscienza per i ginecologi aveva un senso solo per quelli che hanno iniziato la professione quando l’aborto era illegale. Oggi penso andrebbe abolita, come è stata abolita per l’esercito dopo la fine della leva obbligatoria.

  4. Lorenzo

    La sanzione, quando è maggiore della prospettiva, giustifica l’obiezione di coscienza. Ovvero se il superiore mi chiede di uccidere una persona inerme e io gli obietto che non me la sento e quindi sono passibile di fucilazione, allora sto compiendo un atto (per alcuni eroico) per me conseguente alla percezione che ho da sempre (o che ho maturato in lungo tempo) di me stesso.
    Viceversa una decisione che può essere comunicata e revocata a piacimento (entro un mese), viene utilizzata dalla stragrande maggioranza del personale di ostetricia per bloccare (senza possibilità di una benché blanda sanzione) l’intero reparto.
    Una richiesta a risposta aperta esplicita del tipo “ha maturato ultimamente convinzioni contrarie al normale svolgimento delle operazioni ostetriche” all’inizio della carriera e un maggior periodo di tempo per comunicare e revocare l’obiezione, sarebbero più che opportune.

  5. Fabio Rosi

    Leggere commenti tutti nella stessa direzione, mi pare molto poco “etico”: proviamo a sparigliare le carte !

    Anzitutto va affermato che non esiste un diritto di qualsiasi Stato a richiedere la sempre e totale obbedienza dei propri cittadini, quando questo stesso suddetto Stato dovesse emanare leggi che obblighino alcuni o tutti i cittadini ad ammazzare esseri umani.
    E che i bambini concepiti siano esseri umani non lo mette in discussione più nessuno.
    Detto ciò, leggo l’ultima relazione del Ministero della Salute che afferma quanto segue: “nel 2014 gli aborti sono stati 96.578, i medici non obiettori sono 1408 nel 2014, ovvero ogni medico ha dovuto effettuare in un anno 68,6 aborti, in media 1,6 aborti alla settimana” … Ma di che cosa stiamo parlando ?
    Ricordo che la legge 194 inizia così: “Norme per la tutela sociale della maternità…” : ma di cosa stiamo parlando ? Vogliamo far nascere questi figli che hanno dei diritti pure loro, non fosse altro per avere qualcuno che ci paghi le pensioni ? Ah ! Ah ! Mi fermo qui…
    Se vogliamo fare polemiche inutili, continuiamo a farlo, uno in coda all’altro, ma almeno abbiamo conoscenza dei fatti (parlo anche all’estensore dell’articolo, molto fazioso nel suo modo di argomentare).
    E se tutti i ginecologi decidessero di fare obiezione di coscienza, cosa dovrebbe fare lo Stato ? assumere ginecologi del terzo mondo, come stanno facendo gli ospedali per le infermiere ? o pagare i viaggi all’estero delle mamme abortiste ? Mah …

    • Riccardo Antonangeli

      Quando ci sono leggi, queste vanno rispettate. Chi non è d’accordo può, tramite i suoi rappresentanti in parlamento, cercare di modificarle, ma vorrei ricordare che ci sono già stati due referendum.

  6. Storico

    L”obiezione di coscienza o.si riconosce o non esiste, quindi non può avere limiti. La.gravidanza NON è una malattia e se non la si interrompe nasce una nuova vita! Se,poi, tanti medici obiettano vuol dire che la legge È SBAGLIATA! e va abrogata.

    • Riccardo Antonangeli

      Lei ha il diritto di provare per via politica ecc., ma finché esiste una legge, bisogna rispettarla, volenti o nolenti. La mia opinione è che l’obiezione di coscienza in questo campo non può esistere perché significa che con una mano incasso i soldi dello stipendio, con l’altra mi segno. Costoro facessero altri lavori, ad esempio: con la carenza di vocazioni che c’è, facessero i preti.

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