DOMENICA 14 GIUGNO 2026

Lavoce.info

I SOLDI E I PARTITI: SEPARARE LA FINANZA DALLA POLITICA

Sull’onda degli ultimi scandali, si torna a parlare di riforma del finanziamento pubblico ai partiti. Tutte le proposte finora presentate in Parlamento cercano di ridurre i flussi di finanziamento e di commisurarli a quello che realmente si è speso. Ma forse sarebbe meglio recidere il legame tra partito e finanza, affidando a un soggetto terzo la gestione dei fondi. Comporterebbe una riduzione dell’autonomia dei partiti, ma renderebbe più indipendente e oggettiva la funzione di gestione finanziaria, introducendo un filtro più chiaro con la funzione di indirizzo politico.

CHI GESTIRÀ LE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO?

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UN FINANZIAMENTO DA RIPENSARE

Gli scandali legati al finanziamenti dei partiti non ci sono solo in Italia. E d’altra parte anche un finanziamento solo privato comporta dei rischi, primo fra tutti la “cattura” del legislatore da parte di lobby potenti e danarose. E allora la soluzione migliore è pensare a un sistema fondato su un’Autorità indipendente dal mandato ampio, con meccanismi di controllo più rigidi di quelli attuali, che preveda il rimborso sul numero di voti effettivamente ottenuto da ciascun partito e incentivi le piccole donazioni private.

TROPPO POCO PER LE DONNE

Le donne soffrono di più la crisi: i dati in proposito sono molto chiari. La riforma del mercato del lavoro propone alcune misure apprezzabili, ma si tratta di interventi simbolici. Mentre non trovano spazio sufficiente la tutela delle donne, il riconoscimento del peso del loro ruolo familiare e gli incentivi a una loro maggiore presenza sul mercato del lavoro. Obiettivo di una riforma efficace dovrebbe essere la riduzione dei divari di generazione e di genere, già così ampi nel nostro paese. E dovrebbe cercare di diminuire, non di accrescere, la dipendenza dei figli dalla famiglia.

DOVE VA LA LIQUIDITÀ DELLE BANCHE ITALIANE?

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DISOCCUPAZIONE E CIG

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IMU, LA SPECIAL ONE

Arriva l’Imu, ma c’è poca chiarezza sulla sua disciplina. Se vuole essere un’imposta patrimoniale, allora bisogna chiarirne la portata, con un’analisi dettagliata dei suoi effetti redistributivi. Se è un’imposta locale, è necessario indicare quali siano i benefici locali che garantisce. Oltretutto, è anche un’imposta nazionale. Il suo peccato originale è la mancanza di cifre certe. E quella che è stata inizialmente definita come stima di gettito di 21 miliardi di euro, è in realtà un obiettivo minimo. Chiariti invece altri punti di contenzioso.

RITARDI NEI PAGAMENTI DELLA PA: SOLUZIONE CERCASI

La Spagna cerca di risolvere la questione dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione con un accordo che coinvolge banche, amministrazioni locali, creditori e governo. Un modello che l’Italia potrebbe copiare? Considerazioni di ordine contabile e dimensionale portano a dubitarne. Soprattutto, ogni tentativo di soluzione dovrebbe affrontare, sotto il profilo giuridico, la natura anomala di alcuni enti locali come Asl e aziende ospedaliere. Ancora più serio il problema amministrativo: molti enti non conoscono neanche la loro vera situazione debitoria.

LA RIFORMA È FATTA. LUNGA VITA ALLA PROSSIMA RIFORMA

Dalla mediazione tra governo e partiti è uscita una riforma del lavoro con più rigidità in uscita in cambio di meno restrizioni all’abuso di contratti temporanei rispetto alla proposta iniziale. Il compromesso ci consegna un mercato del lavoro che non risolve il dualismo e che aumenta il cuneo fiscale e la complessità della procedura di licenziamento. Ci sarebbe voluto molto più coraggio sulla limitazione delle forme di lavoro parasubordinato e sul percorso verso la stabilità di chi cerca lavoro a tutte le età. A ridurre il precariato ci penserà, inevitabilmente, la prossima riforma.

LA RISPOSTA AI COMMENTI

Ringrazio tutti i lettori dei commenti ricevuti.
Nessuno mette in dubbio l’opportunità di identificare univocamente i soci delle società. Questa, però, è attività che potrebbe essere fatta a basso costo (per esempio) in sede di iscrizione nel registro delle imprese, né più ne meno di quanto accade dinanzi a un altro ufficio pubblico. Un controllo di questo tipo risponderebbe sia alle generali esigenze di tutela di corretta tenuta dei registri pubblici, sia a finalità di lotta al riciclaggio o a fini di polizia. D’altronde, anche oggi i notai certo non rifiutano, né ovviamente potrebbero, di rogare atti in cui parti siano società fiduciarie, italiane o estere, o società estere a loro volta formate senza le “garanzie” notarili nei rispettivi Paesi d’origine. Rispondo qui incidentalmente anche a chi afferma che le direttive prescrivano l’intervento del notaio. Non è così: l’art. 10 della I direttiva (art. 11 dell’attuale versione, 2009/101) richiede alternativamente il controllo amministrativo o giudiziario oppure  la forma dell’atto pubblico.
Quando invece si parla di “controllo di legalità” si parla della generale conformità dello statuto ad un “tipo” di società predeterminato dalla legge. Il controllo notarile ha il merito storico di aver consentito l’abolizione del controllo giudiziario, come ricorda un lettore, che a sua volta fu una grande conquista di libertà, perché sostituì quello governativo, erede della “concessione” sovrana. Questo controllo, tuttavia, è nella stragrande maggioranza dei casi una mera formalità: nelle operazioni più semplici le parti adottano statuti assolutamente standardizzati (i cui modelli potrebbero essere offerti anche dalle camere di commercio), in quelle più complesse gli statuti non sono che uno dei tasselli di una complessa serie di contratti negoziati con l’aiuto di avvocati, commercialisti e altri consulenti. D’altro canto, molte importanti deliberazioni societarie sono prese senza intervento del notaio: per esempio, l’approvazione del bilancio (che viene poi reso pubblico) e la determinazione dei compensi degli amministratori.
La distinzione – che un lettore mette in dubbio – circa l’intervento in materia di società e la circolazione della ricchezza resta a mio parere essenziale. In particolare, i diritti reali immobiliari fanno caso a sé per (almeno) due motivi: nel caso delle compravendite immobiliari il notaio garantisce sostanzialmente che chi compra, compri bene, funzione molto, ma molto più importante rispetto alla verifica di astratta legalità dell’atto rogato (com’è per le competenze propriamente “societarie”). In secondo luogo, per la stragrande maggioranza degli italiani la casa è un investimento in cui si concentra la grandissima parte del risparmio familiare, e che ha un rilevante valore sia di scambio, sia d’uso. Di conseguenza, la sicurezza dell’acquisto è di importanza fondamentale, e giustifica l’intervento di un soggetto che offra questa certezza, in mancanza di sistemi pubblici affidabili. Se il costo dei servizi notarili in questo ambito sia congruo è un problema aperto che non può certo essere liquidato con un “troppo caro”.  Il sistema a tariffa fissa su base territoriale (di fatto, a quanto mi è stato possibile capire, sono i Consigli notarili a stabilire i criteri applicativi della tariffa) che è invalso finora fa sì, a livello del singolo utente il costo del notaio può essere, in relazione allo specifico atto rogato, molto variabile. Poiché si paga in base al valore, e non alla complessità dell’atto e all’attività di fatto svolta dal notaio, il notaio costa poco (talvolta troppo poco, dal punto di vista del notaio) per quello che offre nelle transazioni di piccolo valore, e troppo per quelle di grande valore (specie se semplici). Ma, ripeto, questo è un altro problema, che non tocca la questione del se un notaio debba intervenire nelle compravendite immobiliari: a ciò risponderei, allo stato attuale del sistema, positivamente, pur non avendo mai approfondito la questione.
Circa, invece, la circolazione delle quote, si dimentica sovente che le azioni di s.p.a. circolano senza bisogno di notaio, con sottoscrizione autenticata dalla banca o, per le azioni dematerializzate, mediante mera annotazione in conti tenuti dagli intermediari con modalità informatiche.
Il tema del capitale sociale – toccato in modo del tutto incidentale – è ampiamente dibattuto; le direttive sul capitale minimo, comunque, non si applicano alle s.r.l. Il capitale sociale non è certo il metro del merito creditizio; e non fa alcuna differenza, dal punto di vista di una banca, che il capitale sia di 1 euro o 10.000.
Il notaio, poi, non svolge proprio alcuna funzione in relazione all’esistenza del capitale, limitandosi a constatare che è stato versato (per almeno il 25%) in banca. Ma, appena dopo la costituzione, l’amministratore è libero di prelevare quel denaro e spenderlo come desidera, che sia un euro, diecimila, o un milione; se lo spende male, ne risponderà ai soci e ai creditori.
Più in generale, il problema della responsabilità limitata è sovente mal posto. Nessuno costringe un contraente a entrare in affari con una s.r.l. e, di conseguenza, chi lo fa deve valutare se è il caso di erogare credito, o no; di vendere a credito, o no; ecc. Dubito che una decisione del genere possa essere influenzata dal fatto che la società sia costituita con atto notarile o, invece, mediante atto depositato nel registro delle imprese con sottoscrizione autenticata da un funzionario.

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