La gara d’appalto per il general contractor che dovrebbe costruire il ponte sullo Stretto è alla fase finale. Ma sul 60 per cento di finanziamento da reperire sul mercato c’è poca chiarezza. Toccherebbe al Parlamento dissipare i dubbi. Se si vuol costruire il ponte con finanziamenti statali, si discuta di questa scelta. Se invece si decide che i capitali devono essere privati, si renda nota l’indisponibilità dell’operatore pubblico e si proceda ad appurare subito se il mercato è o meno interessato all’opera. Altrimenti si rischia di finire in un brutto pasticcio.
La maggioranza intende cambiare la legge elettorale a pochi mesi dal voto perché ritiene di poter conseguire risultati migliori col sistema proporzionale che con quello maggioritario. Ma sarebbe sbagliato pensare che la legge elettorale intervenga semplicemente cambiando l’esito, in termini di seggi, di una data distribuzione dei voti. L’esperienza indica che chi cambia la legge elettorale in genere perde voti. E i deputati e i senatori che approvano il cambiamento hanno una probabilità molto più bassa di essere rieletti dei loro predecessori o successori.
La nuova disciplina del fallimento amplia gli spazi per gli accordi tra le parti nella ricerca di soluzioni della crisi d’impresa, anche prima della dichiarazione di fallimento. Le decisioni sulla gestione delle crisi sono attribuite ai creditori. Le procedure divengono più semplici e rapide. Il nuovo sistema non è perfetto, ma introduce novità positive. Ora si tratta di iniziare ad applicare le nuove norme. E sarebbe opportuno istituire un sistema di monitoraggio dell’efficienza delle procedure concorsuali, anche mentre sono in corso.
Il sistema finanziario e industriale italiano è al centro di un importante sforzo riformatore, attraverso la riforma del diritto fallimentare, del risparmio, e del Codice Preda. Dalla crisi asiatica degli anni Novanta possono venire interessanti insegnamenti. Intanto che si tratta di questioni interdipendenti. Poi che la legislazione fallimentare deve riservare ai creditori poteri direttivi nella procedura. Mentre va limitato l’interventismo delle autorità governative nelle crisi d’impresa. Ma il punto decisivo è la governance bancaria.
La nuova normativa fallimentare solleva due questioni rilevanti. Il testo approvato sembra indicare che il mantenimento del complesso aziendale è sempre preferibile, anche quando da una sua liquidazione si ricaverebbe di più. Non si rispetta così un elementare principio di efficienza economica. E si protrae artificiosamente la vita di imprese che non sono in grado di remunerare a condizioni di mercato il capitale impiegato. Quanto al comitato dei creditori, finirà probabilmente per esercitare un ruolo solo nei dissesti di maggiori proporzioni.
Le modifiche suggerite dalle Commissioni parlamentari peggiorano ulteriormente il testo sulla previdenza complementare e minano l’asse portante della delega. Se il Governo le accettasse, i lavoratori più giovani sarebbero discriminati nell’adesione alla previdenza complementare. Inoltre, la concorrenza fra fondi pensione contrattuali e adesioni collettive ai fondi pensione aperti sarebbe marginale e si baserebbe sulla forzatura delle norme che regolano i contratti di lavoro. La governance dei fondi sarebbe ridondante o contraddittoria, quella delle polizze previdenziali assicurative insufficiente.
Il secondo pilastro del sistema pensionistico resterà “semi-obbligatorio” quand’anche la devoluzione “silenziosa” del Tfr dovesse, col tempo, diventare “del tutto” forzosa. Sarà infatti alimentato anche dalla libera contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori. Il carattere ibrido non aiuta a individuare le caratteristiche che il secondo pilastro dovrebbe avere, riguardo alla struttura dell’offerta, al regime fiscale e alla gestione delle rendite, al duplice fine di evitare a queste ultime incertezze ed abusi e di consentire al risparmio previdenziale di rendere al meglio.
Si blocca la riforma del TFR. Forse meglio così perchè il testo di decreto attuativo, che poteva essere approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, discriminava i lavoratori più giovani, i maggiori beneficiari dello smobilizzo del trattamento di fine rapporto. E riduceva la concorrenza fra fondi contrattuali e fondi aperti, violando principi di portabilità dei contributi di lavoratori e datori di lavoro. Nella lunga trattativa si è perso il riferimento ai principi che dovrebbero ispirare una riforma così importante. Bene ricapitolarli.
Procede invece, la riforma del diritto fallimentare. E’ un passo avanti rispetto alla situazione attuale, ma il Parlamento dovrà al più presto migliorare le procedure di recupero (il concordato fallimentare fa concorrenza sleale a quello preventivo), l’amministrazione straordinaria (troppi i poteri dati alla PA nella gestione della crisi di impresa) e la disciplina dell’esercizio provvisorio (che porta a salvare l’impresa anche quando sarebbe meglio smembrarla). Affinché la riforma abbia piena efficacia è inoltre importante introdurre le giuste regole di corporate governance nel sistema bancario.
Poniamo a disposizione dei lettori il parere legale nel quale Pietro Ichino argomenta l’incostituzionalità del testo di riforma del t.f.r. elaborato dal ministro Maroni. Il parere, redatto nel settembre 2005 su incarico dell’Ania, sviluppa tesi già sostenute dallo stesso Ichino nel primo e nel secondo volume del suo trattato su “Il contratto di lavoro” (Giuffré, rispettivamente 2000 e 2003). agosto 2004.
Alleghiamo inoltre il Testo Unico della previdenza complementare e la Legge n.243 del 23 agosto 2004.
Partono i negoziati per l’adesione della Turchia all’Unione Europea. Se guardiamo alle condizioni da soddisfare per l’avvio delle trattative, una analisi oggettiva sui criteri politico ed economico rivela differenze evidenti tra la Turchia di oggi e i paesi dell’Europa centro-orientale nel 1998. E infatti la Commissione ha introdotto formule che potrebbero rimandare o limitare l’adesione piena del paese alla Ue. Ma sono ambiguità che sarebbe corretto chiarire subito, per consentire ai cittadini europei e turchi un sereno giudizio sulla questione.