Alcuni punti del disegno di legge di tutela del risparmio suscitano critiche, perché sono suscettibili di ostacolare l’ordinato funzionamento degli organi sociali senza peraltro realizzare l’obiettivo che si vuol perseguire. Tra i più rilevanti, la facoltà di nominare un amministratore attribuita alla minoranza che detiene il 2,5 per cento del capitale, i nuovi vincoli per le operazioni con parti correlate, l’azione di responsabilità contro gli amministratori promossa dal collegio sindacale, i rapporti tra le banche e le imprese azioniste.