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Quell’ingiusto privilegio del fisco nei fallimenti

Nei fallimenti il fisco gode di un privilegio: i crediti che vanta verso l’imprenditore insolvente devono essere pagati prima di molti altri. Perché altrimenti il fallito eviterebbe di pagare le tasse, scaricandone il costo sulla collettività. Ma tutto ciò pone problemi di equità e giustizia.
I CREDITORI DI FRONTE AL FALLIMENTO
Negli ultimi anni i fallimenti sono cresciuti in misura significativa: nel 2012 sono stati 12.463, mentre nel 2009 erano “solo” 9.383. Il dato non stupisce vista la recessione in cui l’economia italiana è piombata negli ultimi cinque anni, recessione di cui non si vede davvero la fine. L’insolvenza di un’impresa coinvolge innumerevoli soggetti: in primo luogo, i creditori, che rischiano di non essere pagati, e i lavoratori, che rischiano di perdere le mensilità arretrate e il lavoro. Riguardo alla distribuzione dei beni dell’imprenditore fallito, la legge pone tutti i creditori sullo stesso piano (cosiddetta par condicio creditorum o pari passu).
Tutti davvero uguali i creditori? Non esattamente: fanno eccezione quelli che avevano ottenuto dal debitore una garanzia, quale un pegno o un’ipoteca; e talune altre categorie cui è la legge ad assicurare il diritto a essere pagati prima degli altri. Nel diritto italiano tra le diverse categorie di creditori privilegiati sussistono complesse relazioni e priorità, con meccanismi davvero intricati. Quel che importa, però, è che tutti gli altri creditori, privi di garanzie o non protetti dalla legge, rischiano di non trovare più un euro in cassa quando toccherà a loro.
I PRIVILEGI TRIBUTARI
Tra i creditori privilegiati troviamo anche lo stesso Stato e gli enti pubblici per i vari crediti tributari. Il privilegio tributario più importante è quello generale su tutti i beni mobili (e in via sussidiaria sugli immobili) del debitore, che protegge i crediti per il pagamento di Irpef, Ires, Irap e Iva. (1) Il decreto legge 98/2011 (la manovra finanziaria del luglio 2011), inoltre, ha esteso questo privilegio alle sanzioni. Certo, i crediti tributari privilegiati possono essere rateizzati o persino soddisfatti parzialmente in base a un concordato preventivo che contempli una “transazione fiscale”, ma questo può accadere solo rispettando l’ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione. (2)
Se il credito tributario non fosse privilegiato, si ritiene comunemente, il fallito riuscirebbe a evitare di pagare le imposte, a tutto danno della comunità nazionale nel suo complesso. Tuttavia, la malcelata ragione dei privilegi fiscali sono ovvie esigenze di cassa. Lo dimostra la manovra d’estate del 2011, che ha esteso il privilegio a tutti i crediti tributari, indipendentemente dal fatto che fossero stati posti in riscossione, mentre in precedenza il privilegio si limitava alle sole cartelle esattoriali emesse nell’anno precedente all’esecuzione.
Alcuni Stati dell’Unione Europea, come Germania, Austria e Regno Unito, peraltro, hanno abolito, nel corso del tempo, i privilegi tributari, che sembrano essere ormai una caratteristica dei paesi latini. Questa semplice osservazione fa sorgere un qualche dubbio: possibile che Germania, Austria e Regno Unito siano così “ingiusti” da accettare senza colpo ferire che i debitori insolventi non paghino fino in fondo quanto dovuto alla collettività? Possibilissimo, anzi, a ben vedere si tratta di una scelta motivata proprio da ragioni di giustizia distributiva, per quanto controintuitivo possa sembrare.
“INGIUSTI” E FORSE INCOSTITUZIONALI
Come tutti i privilegi, anche quello tributario garantisce a un creditore il diritto a essere pagato prima degli altri creditori. Questi ultimi, quindi, troveranno nel patrimonio del fallito meno di quanto si aspettavano. In pratica, il peso maggiore varrà sopportato dai creditori “chirografari” privi di qualsiasi forma di garanzia o di privilegio legale. Si tratta, verosimilmente, dei creditori più deboli sul piano economico, come piccoli fornitori o partner commerciali, che non sono in grado di chiedere al fallito una qualche garanzia e, inoltre, non hanno la forza politica di richiedere protezione al ceto politico attraverso un privilegio.
In presenza di un privilegio del fisco imposto dalla legge, in pratica, le tasse del fallito vengono pagate da questi creditori più deboli. Il privilegio tributario, quindi, non è difendibile sul piano della “giustizia” distributiva, ma è motivato solo da esigenze di cassa.
Inoltre, il privilegio tributario è venato da una sottile incostituzionalità, perché viola il principio di progressività dell’imposizione. I creditori chirografari, infatti, pagano parte delle tasse non pagate dal fallito, e lo fanno in una misura che non ha alcun rapporto con la loro capacità contributiva.
La soluzione al problema è semplice: eliminare i privilegi tributari, senza i quali il peso economico dei fallimenti verrebbe distribuito più equamente tra gli operatori del mercato e più risorse rimarrebbero nelle loro tasche. Gli effetti macroeconomici delle insolvenze ne risulterebbero attenuati e, forse,verrebbero incentivati concordati e ristrutturazioni.
MA QUANTO COSTA ELIMINARLI?
Ovviamente, una misura di questo tipo costa, anche se è difficile valutare quanto. Dal 2007, l’Istat non pubblica statistiche sulle insolvenze, e anche sino a quella data non era possibile sapere quale porzione dei crediti privilegiati fosse di appannaggio del fisco né quanto lo Stato ricavasse grazie al privilegio fallimentare. L’unica quota certa nel 2007 era che i creditori senza privilegi ottenevano in media meno del 6 per cento dell’attivo fallimentare.
Se avessimo dati statistici più precisi, potremmo valutare quanto costerebbe abolire del tutto i privilegi tributari e confrontare le varie alternative. Di certo, questi privilegi non sono giustificati da alcuna motivazione “etica” o di giustizia sostanziale.

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 (1) Articoli 2752, 2759 e 2776 del codice civile.
(2) Articolo 18-ter della legge fallimentare.

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  1. domenico

    non sono del tutto d’accordo:
    – dall’articolo sembra che ci sia quasi un privilegio assoluto del creditore fisco quando invece, ad esempio, i dipendenti, gli artigiani, i professionisti e molte altre categorie vengono pagate prima;
    – i chirografari non “pagano le tasse del fallito” (pagano anche le parcelle dei professionisti o gli stipendi, se per questo) visto che, TUIR alla mano, in caso di procedura concorsuale le perdite su crediti sono un costo integralmente deducibile (anche l’IVA può essere recuperata). Parlare di lesione del principio di capacità contributiva mi sembra un tantino esagerato.
    A mio modo di vedere è tutta la materia dei privilegi che merita di essere rivista, visto che ci sono situazioni anacronistiche (crediti delle imprese funebri…) o comunque molto intricate. Da questo punto di vista, riconosco che si dovrebbe tenere conto del fatto che il fisco ha strumenti per tutelare il proprio credito quando l’impresa è in bonis molto più forti di quelli di qualsiasi altro creditore.

    • Sarastro

      Un attimo: un creditore può ridurre la propria esposizione nei confronti dell’impresa, il fisco non può farlo per definizione. Posto che la materia vada rivista e semplificata, la posizione di favore del fisco nei confronti della generalità dei chirografari non mi sembra insensata.

  2. nicolas

    ma non solo, si parli anche dell’aumento degli accertamenti a carico di società fallite dotate di patrimonio da liquidare ed i costi che il curatore deve eventualmente sostenere per difendersi. – il che si avvera di rado – Si parli di questi crediti insinuati nel passivo per via degli atti immediatamente esecutivi, si parli del privilegio di questi crediti che sottraggono risorse al creditore commerciale sano.

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