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C’è un errore nella legge di bilancio

Il livello massimo del saldo netto da finanziare riportato nell’articolo 1 della legge bilancio non corrisponde a quello dei prospetti dei bilanci di previsione. L’errore va corretto. Altrimenti il saldo netto da finanziare risulterebbe molto più alto.

Discrepanze pericolose

La legge di bilancio all’articolo 1, comma 1, definisce i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa; successivamente declina le autorizzazioni ai tetti massimi di spesa compatibili con il livello aggregato precedentemente definito. L’articolo 2 definisce le previsioni di entrata per il triennio. Gli articoli dal 3 al 16 descrivono le autorizzazioni di spesa coerenti in aggregato con l’articolo 1. L’articolo 17 descrive i quadri riassuntivi del bilancio di previsione dello stato e il bilancio programmatico. Nel bilancio programmatico vi sono le principali voci di spesa ed entrata e i saldi rapportati al Pil.

Secondo la legge di bilancio approvata il 30 dicembre 2018, il livello massimo del saldo netto da finanziare (in conto competenza) a cui fa riferimento l’articolo 1 comma 1 è pari a -68.179 milioni nel 2019, -55.343 nel 2020 e -43.895 nel 2021. Questi saldi sono molto simili a quelli presentati prima della revisione dovuta all’intervento della Commissione europea e corrispondono ai saldi netti da finanziare contenuti nel bilancio programmatico. Tuttavia, gli stessi saldi così come riportati dai prospetti dei bilanci previsione risultano essere pari a -59.352 nel 2019, -42.999 nel 2020 e -27.872 nel 2021.

Se non sarà corretto, l’errore, forse causato dalla fretta di giorni di lavoro concitato, potrebbe giustificare lo sforamento del saldo risultante dal bilancio di previsione. Non sarebbe comunque possibile aumentare le spese autorizzate, visti gli impegni di spesa declinati su tutti i ministeri.

Per le entrate il discorso è però diverso: nel caso in cui si dovesse accertare che sono inferiori a quelle attese, il saldo netto da finanziare potrebbe risultare sensibilmente maggiore per gli anni 2019, 2020 e 2021 ed essere giustificato dal saldo sbagliato iscritto nell’articolo 1 comma 1.

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È dunque urgente una rettifica in Gazzetta ufficiale che modifichi il saldo massimo netto da finanziare contenuto nell’articolo 1 comma 1.

Tabella 1 – Dati di competenza (in milioni di euro)

Post scriptum: risulta che, dopo la segnalazione de lavoce.info, si provvederà alla correzione degli errori in Gazzetta Ufficiale.

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  1. Savino

    Potrebbe politicamente anche non essere un errore, il che sarebbe ancor più grave.

  2. Luigi

    Dal Servizio studi del Senato
    Il comma 1 fissa, mediante rinvio all’allegato 1, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e, per il saldo netto da finanziare, anche in termini di cassa. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui al citato allegato 1, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all’articolo 17.
    https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01097775.pdf, Dossier sulla Legge di Bilancio, vol. 1, p. 55
    In conseguenza delle variazioni intervenute nel corso dell’esame parlamentare, il quadro riassuntivo del bilancio dello Stato, di cui all’articolo 17 in esame indica un saldo netto da finanziare (in termini di competenza) pari a 59.352 milioni per il 2019, in 43.099 milioni per il 2020 ei n 27.872 milioni per il 2021. Tale saldo effettivo si pone molto al di sotto del livello massimo del saldo netto da finanziare, fissato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame. Al riguardo, il medesimo comma 1 precisa che il livello effettivo dei saldi (e in particolare del saldo netto da finanziare) validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all’articolo 17 in esame.
    https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01097777.pdf, Dossier sulla Legge di Bilancio vol. 3, p. 1442

  3. Luigi

    In pratica, tutto regolare. Quel che conta sono i saldi “effettivi”, ovvero quelli di cui all’articolo 17 (pag. 322, come riportato nella vostra tabella). Se ciò è vero, in che senso “si provvederà alla correzione degli errori in Gazzetta Ufficiale”?

    • Leonzio Rizzo

      Come ha correttamente evidenziato, il comma 1 dell’articolo 1 prevede che i saldi validi per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono quelli risultanti dal quadro riassuntivo, ma allo stesso tempo, all’inizio del comma, l’articolo 1 rileva che questi saldi siano quelli indicati nell’allegato 1. Il problema è che questi due saldi non coincidono e per questa è necessaria la modifica in Gazzetta Ufficiale.

      • Luigi

        Mi perdoni, dottor Rizzo, se insisto, ma mi sembra che il fatto che non coincidano non sia necessariamente da correggere. Neanche nella LdB per il 2018 i due saldi corrispondevano al centesimo. Mi si dirà che erano scostamenti più limitati, ma comunque non coincidevano. Se ci fosse stato l’obbligo o la volontà di farli coincidere, nella LdB per il 2019, non sarebbe stato necessario specificare che soltanto i saldi di cui all’art. 17 contano. Il legislatore era consapevole della differenza tra i due saldi e non si è fatto problemi a lasciarli così. “Il comma in questione recita: I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
        competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
        termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera
        a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e
        2021, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I
        livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
        effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
        ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamento a carico dello
        Stato. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui
        all’allegato 1 annesso alla presente legge, validi ai fini del
        conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli
        risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all’articolo 17.” Se fosse stato necessario far coincidere i saldi, perché prevederne due diversi?

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