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Web tax, serve più coraggio

Dall’Ecofin di Tallin è uscito solo un invito alla Commissione europea a formulare una proposta di web tax. Ma l’iniziativa di Francia, Germania, Italia e Spagna ipotizza una ritenuta secca che può essere sviluppata. Anche a costo di qualche forzatura.

Quattro paesi per la web tax

L’Ecofin di Tallin dei giorni scorsi aveva suscitato grandi attese intorno alla possibile formulazione di una innovativa proposta di web tax. L’interesse derivava dal fatto che l’iniziativa veniva assunta da Francia, Germania, Spagna e Italia – cioè i maggiori mercati europei (Brexit permettendo) della web economy – anche a prescindere dall’adesione degli altri membri della Comunità europea e in sostanziale presa di distanza dall’inconcludente sede Ocse. Ovvio che il consenso degli altri paesi Ue andava comunque ricercato. Ma il messaggio dell’iniziativa era inequivoco: basta con le tergiversazioni.

Alla posizione non attendista di quella che potremmo chiamare la “banda dei quattro” si sono associati Austria, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania, Slovenia; bilanciati, però, dalla ferma ostilità di Irlanda, Lussemburgo e Malta, con Olanda e Belgio in sorniona attesa. Sfortunatamente, da Tallin è uscito solo un invito alla Commissione Ue a formulare essa una proposta adeguata (“any effective solution”). Il che conferma che, al di là della fermezza di propositi annunciati e della oggettiva difficoltà tecnica di formulazione della norma, la patata scotta ed è meglio passarla in mani altrui, meglio se un po’ più anonime.

L’intervento propugnato dalla “banda dei quattro” un qualche contenuto, comunque, lo ha. Consiste, sostanzialmente, nell’applicazione di una ritenuta secca sui pagamenti provenienti da uno stato (stato della fonte) verso il percettore di un altro stato (stato del prestatore) qualora questi non abbia dichiarato di avere una stabile organizzazione nel territorio dello stato della fonte.

Sennonché qualora i paesi proponenti o aderenti si limitassero a modificare in tal senso la propria legislazione interna, essa resterebbe comunque inefficace nei confronti di quegli stati con cui hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni, perché quei trattati prevalgono sulle norme nazionali. E consentono, quindi, la tassazione nel paese della fonte solo laddove l’attività produttiva di ricavi sia esercitata (da parte dell’impresa dello stato del prestatore) attraverso una stabile organizzazione localizzata nello stato della fonte. Poiché tutti i paesi Ue hanno firmato trattati tra loro e con gli Stati Uniti, una novità normativa del genere produrrebbe solo un buco nell’acqua. Ed ecco, allora, la trovata: i trattati contro le doppie imposizioni riguardano solo tasse qualificabili come “imposte sul reddito”.

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Forzatura necessaria

E così la “banda dei quattro” ipotizza, oggi, l’applicazione di una ritenuta secca denominata “equalization tax”, non qualificabile come “imposta sul reddito”.

Questa imposta si applicherebbe sui ricavi realizzati da imprese estere operanti sul mercato nazionale e prive di stabile organizzazione nello stesso. Non vestirebbe i panni di un’imposta sostitutiva (se lo fosse e sostituisse l’imposta sulle stabili organizzazioni staremmo punto e a capo). Del resto, anche l’inglese Dpt (Diverted Profit Tax) ha la pretesa di presentarsi come imposta particolare, cioè non contemplata nei trattati. Consegue che la equalization tax dovrebbe sfuggire alla tagliola dei trattati in vigore perché ivi non espressamente contemplata e palesemente non riconducibile alla tassazione di un reddito. Ma si badi bene che contro questa tesi c’è già chi preconizza il conflitto con il patto di Roma che impedisce la creazione di imposte sul giro d’affari diverse dall’Iva. Ed è evidente che Irlanda e company potrebbero ben ricorrere alla Corte di giustizia europea per farne dichiarare l’illegittimità.

Resta in sospeso la modalità con cui applicare l’imposta in questione. Lo schema della ritenuta può essere facilmente imposto a pagatori-imprese, ma non a persone fisiche. Queste ultime, peraltro, pagano perlopiù attraverso l’utilizzo di intermediari finanziari. La ritenuta in questo caso dovrebbe gravare sul soggetto che procede a eseguire l’ordine di pagamento. La patata passata alla Commissione Ue si conferma, dunque, assai bollente perché va riempita di contenuti tutt’altro che neutri.

In conclusione, da un lato resta confermato che la via maestra sarebbe un accordo in sede Ocse, che modifichi i requisiti della stabile organizzazione, abrogandola o aggiornandola alla web economy. Dall’altro, il freno lì imposto da Usa e sodali obbliga a qualche forzatura se non si vuole perpetrare l’inaccettabile situazione attuale. La “banda dei quattro” non ha quindi alternative: se vuole avere armi per obbligare l’Ocse a muoversi deve forzare la mano e farlo con una strumentazione anche discutibile ma non palesemente illegittima.

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E l’Italia? Paradossalmente il nostro sistema contiene una norma che legittimerebbe una simile forzatura: è l’articolo 23, comma 1, lettera (f), del Tuir, dove vengono contemplate – per essere tassate in Italia quali “redditi diversi” – le “attività svolte nel territorio dello stato” da soggetti non residenti. Ci vuole, insomma, un po’ di coraggio: ma stare fermi non si può più.

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  1. giovanni

    Se si vogliono carpire le tasse alle multinazionali occorre toglierle a qualche stato che le riceve. Quindi se lo stato è europeo, questo si opporrà a che gli tolgano questo beneficio e se lo stato sono gli USA allora la cosa diventa più complicata, visto che già si sono lamentati per il superavit ad. es della Germania e andare a litigare con Trump in questo momento non so quanto convenga.

  2. Michele

    Poiche non si può discriminare chi opera sul web rispetto alle altre imprese, attenzione a non produrre un mostro che poi si debba applicare a qualunque esportazione, cosa molto pericolosa per un paese esportatore come l’Italia

  3. Savino

    Il web non è così free, come ci vogliono far credere. Le connessioni si pagano ed anche l’accesso a qualsiasi servizio (portale di ricerca, social network, applicazione che sia) ha un peso commerciale.
    Il cittadino-utente ha il diritto di sapere cosa fanno coi suoi dati e come si arricchiscono con essi. Allo stesso modo, se ci sono arricchimenti, gli Stati hanno diritto a riscossioni fiscali relative.
    Gli Zuckerberg non possono continuare a fare soldi alle spalle di ignari utenti, che non sanno dove la loro privacy più interiore possa andare a finire e che sono considerati vera e propria materia grezza da utilizzare.

  4. Henri Schmit

    Nella trattativa internazionale come per nuove misure fiscali interne occorre distinguere fra tattica (scopo particolare) e logica (nazionale , multilaterale, potenzialmente globale). Meglio non dimenticare la logica, se no si finisce a Bisanzio; forse ci siamo già. Logicamente c’è il reddito, il patrimonio (immobiliare, irrilevante nel caso discusso); e il consumo (lo scontrino) che nell’analisi fiscale del valore aggiunto sta insieme al fatturato (la fattura). Sarebbe assurdo tassare due volte. L’unica soluzione (logica, non tattica) per tassare equamente in un contesto globale sarebbe l’imponibilità del reddito di un fatturato di una certa rilevanza realizzato dallo stesso gruppo su un territorio; raggiunta la soglia di fatturato (o qualche altro parametro, cf. UK), la stabile organizzazione è presunta e il margine imponibile si definisce per difetto in base ai dati consolidati. Serve un accordo OCSE per una nuova definizione del permanent establishment o dell’utile imponibile senza PE. Sarebbe una rivoluzione, ma solo convenzionale. La Diverted Profits Tax è esattamente quello (tassa dei “profits”), ma unilaterale e limitata, anche se l’UK sostiene tatticamente, senza convincere, che non si tratta di un’imposta (sostitutiva) sul reddito.

  5. Henri Schmit

    Leggo oggi che la Commissione ha pubblicato ieri 21.09.17 un documento ( “L’Unione dovrebbe mettere a punto le proprie soluzioni per tassare i profitti delle imprese nell’economia digitale”) con tre proposte alternative per tassare le “attività digitiali” (sic), perché ormai non ci sarebbe più differenza fra beni e servizi (sic). Tutte e tre le soluzioni sono incompatibili con quello che ho scritto ieri. Se gli esperti di almeno dieci governi nazionali e della commissione hanno ragione, la mia analisi non può che essere sbagliata.

  6. Henri Schmit

    Il mio precedente commento era basato sull’articolo de Il Sole 24 Ore di oggi. Dopo aver letto il documento della Commissione deve correggere la mia critica, perché quello il giornale menziona solo le misure d’urgenza proposte da Bruxelles, mentre la soluzione vera a lungo termine preconizzata dall’UE corrisponde a quello scritto nel mio primo commento.

  7. Henri Schmit

    IBL ha pubblicato ieri (29-11-2017) un’analisi delle varie proposte di WEB TAX, contestando non solo (giustamente) le tre ipotesi di breve termine (quelle dell’articolo di Il Sole 24 Ore del 22 settembre), ma anche quella di un riparto (del potere di tassare) fra stati all’interno di un concetto nuovo di Common Consolidated Corporate Tax Base e in base a criteri quali gli asset fisici, il personale (due indicatori del permanent establishment) e LE VENDITE. Gli studiosi di IBL contestano quest’ultimo criterio perché “qualora entrasse in vigore, sarebbe di neutralizzare la dimensione
    fiscale della libertà di stabilimento delle imprese e quindi di ridurre la concorrenza fiscale (societaria) in Europa”. Vero, ma non convincente. Conclusione: bisogna superare il concetto della stabile organizzazione includendovi anche il fatturato di vendite effettuate da un altro paese.

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