In merito al commento dal titolo “Scuole paritarie: la sentenza che blocca i contributi statali”, a firma di Massimo Greco, pubblicato il 5 gennaio scorso sulla testata giornalistica lavoce.info, si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti.
La legge 296/2006 art.1, commi 635 e 636, come è noto, stabilisce che, “al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione”, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro.
Sulla base di tale norma, i contributi sono stati assegnati alle scuole paritarie “senza fine di lucro”, individuate sulla base di un criterio soggettivo-formale, ovvero sulla base della struttura sociale o delle disposizioni statutarie delle medesime scuole.
Come riferito nell’articolo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 292/2016, ha ricondotto i criteri di individuazione delle scuole paritarie beneficiarie dei contributi in via prioritaria ai parametri europei, ovvero riconoscendoli in favore di quelle scuole paritarie che svolgono il servizio pubblico scolastico senza scopo di lucro inteso in senso oggettivo.
Sulla base del criterio oggettivo le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali, quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico “a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio”. Il parametro è quindi quello di una retta inferiore al costo medio per studente stabilito annualmente dall’Ocse e pubblicato dal Miur; criterio già previsto dal Regolamento sull’esenzione dell’imposta comunale degli immobili degli enti non commerciali (DM 200/2012).
Le scuole paritarie, pertanto, stabilendo rette inferiori al costo medio per alunno, svolgono un servizio pubblico che giustifica l’erogazione dei contributi da parte dello Stato.
Infine, la sentenza n. 296/2016 è stata attuata dal Miur, essendo stato peraltro rigettato il ricorso presentato dall’Aninsei avverso il decreto adottato dal Ministro pro tempore, relativo ai contributi per l’anno scolastico 2015-2016. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.5259/2016 del 17 novembre 2016, ha dichiarato inammissibile il predetto ricorso, accogliendo le tesi difensive dell’Amministrazione e della Fism intervenuta nel giudizio, ponendo fine al predetto contenzioso.
I contributi alle scuole paritarie, pertanto, non sono “bloccati”, ma in corso di assegnazione.
Si deve evidenziare, inoltre, che i medesimi contributi, annualmente assegnati, pari a circa 500 milioni di euro, consentono un risparmio di spesa per lo Stato pari a 6 miliardi, considerato che il costo medio per studente di scuola statale è di 6.800 euro circa e quello per studente di scuola paritaria è di 500 euro l’anno.
Tali erogazioni consentono di fornire un servizio pubblico, in considerazione dei costi che lo Stato dovrebbe sostenere e che non potrebbe garantire se non attraverso le 13 mila scuole paritarie.

Gabriele Toccafondi, Sottosegretario, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

La replica dell’autore

Pur condividendo le motivazioni di opportunità politica e finanziaria che animano la scelta ministeriale, la questione rimane aperta in punto di diritto. Soprattutto per la rinnovata esigenza di conformare il nuovo “parametro di misurazione” – adottato dal MIUR col DM n. 367/2016 per definire l’attività didattica esercitata con modalità non commerciali delle Scuole paritarie per l’anno 2015/2016 – alla giurisprudenza europea in materia di aiuti pubblici.  E nulla innova l’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato.

Massimo Greco

 

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