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Quel patto che rende più veloce il recupero dei crediti

I tempi di recupero dei crediti in Italia sono eccessivi e sono uno svantaggio per le banche ma anche per le imprese. Il decreto del governo punta ad accorciarli, abolendo il divieto di patto marciano. Ma ciò non significa cancellare le tutele per il debitore. Autonomia contrattuale rafforzata.

Via il divieto di patto marciano

Il decreto “salva banche” (decreto legge n. 59/16), con il quale il governo ha disciplinato i rimborsi dei risparmiatori delle quattro banche locali in liquidazione, è già stato commentato su lavoce.info. Francesco Vella ci ha ricordato come il provvedimento tenti un compromesso tra protezione del risparmio e principi del bail-in, sottolineando come la vicenda suggerisca un ripensamento di queste regole. Il secondo “pilastro” del decreto, che ha implicazioni che vanno oltre le quattro banche in crisi, è rappresentato da una serie di misure volte ad accelerare il recupero crediti. L’auspicio è che ciò consenta una meno severa valutazione dei crediti in sofferenza, con effetti benefici sui bilanci delle banche. Accanto ad aspetti procedurali per ridurre i termini delle procedure concorsuali ed esecutive, le novità più significative e discusse attengono a quella che i giornali hanno definito l’abolizione del divieto di patto marciano. Di cosa si tratta? Il divieto, contenuto nell’articolo 2744 del codice civile ma con radici nel diritto romano, impedisce l’accordo con cui il creditore ottiene direttamente la proprietà di beni dati in garanzia in caso di inadempimento del debitore. In altre parole, se faccio un mutuo garantito da ipoteca sulla casa e non pago le rate del finanziamento, la banca può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato, ma solo seguendo procedure giudiziarie ad hoc, che spesso prevedono un’asta pubblica e che sono molto lunghe. Non può invece direttamente subentrare nella titolarità della casa. Si vogliono così limitare conflitti di interesse e condotte opportunistiche del creditore, massimizzare il valore della garanzia, ma anche evitare che creditori forti si accaparrino i pochi beni di valore del debitore, in spregio alla pari condizioni tra creditori. In realtà, è assai dubbio che il divieto abbia tutelato i debitori, ma di certo ha ostacolato i creditori. Il governo supera, in parte e a certe condizioni, questi vincoli. Un imprenditore può infatti accettare contrattualmente che gli immobili dati in garanzia, ossia con ipoteca (esclusa però la casa di abitazione) si trasferiscano al creditore, o a una società controllata, di fronte a inadempimenti di una certa significatività (ad esempio, sei mesi di ritardo per almeno tre rate). Vi sono però tutele per il debitore: innanzitutto, lo si può fare solo con il suo consenso; in secondo luogo, il trasferimento avviene dopo che un perito terzo, nominato dal tribunale, stima il valore del l’immobile. Se supera il debito, la differenza va versata all’imprenditore. L’altra novità riguarda il “pegno non possessorio” su cose mobili, ad esempio i macchinari o il magazzino di un imprenditore. In estrema sintesi, mentre in generale il pegno richiede la consegna dei beni in garanzia al creditore, con queste regole si può consentire a un imprenditore di dare garanzie reali sugli asset aziendali senza privarsene, e dunque senza effetti negativi sul processo produttivo.

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Tutele per creditori e debitori

Il pacchetto di misure vuole facilitare l’accesso al credito, possibilmente ridurne i rischi (per le banche) e quindi i costi (per gli imprenditori), ma anche incrementare il possibile valore di realizzo dei crediti deteriorati con ricadute sui bilanci bancari. Secondo alcune stime, l’impatto potrebbe essere notevole: dai 40 mesi attualmente richiesti per le esecuzioni immobiliari, si scenderebbe a 7-8. Difficile dire se sarà veramente così, ma due rapide riflessioni sono opportune.
Primo: ogni ordinamento giuridico deve trovare un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del creditore e del debitore. E certamente le economie di mercato avanzate richiedono un’incisiva protezione del credito, a pena di scoraggiare i finanziamenti e quindi gli investimenti. Non ci pare che le nuove norme pongano rischi significativi di abuso a danno degli imprenditori, che tuttavia naturalmente dovranno saper comprendere e utilizzare bene i nuovi strumenti. Ostacolare i creditori spesso non significa proteggere i debitori, ma penalizzare quelli più virtuosi che devono pagare anche il rischio di inadempimento degli altri. I tempi di recupero dei crediti in Italia sono eccessivi e sono uno svantaggio competitivo sia per le banche che per le imprese. Più importante, se mai, è facilitare il “nuovo inizio” degli imprenditori insolventi e in questa direzione si muove la riforma della legge fallimentare.
Secondo: non è vero che le norme adottate avranno effetti solo nel futuro. Ciò perché sarà possibile rinegoziare i finanziamenti in essere in base alle nuove regole e perché alleggerire gli oneri sulle procedure esecutive in corso dovrebbe facilitare lo smaltimento del pregresso.
Peraltro, non si deve esagerare la portata innovativa del decreto. Da tempo, la prassi conosce forme contrattuali, anche avallate dalla giurisprudenza, volte ad attenuare i rigori del divieto di patto marciano, spesso con nomi inglesi (come sale and lease back o buy to rent). Le nuove norme danno maggiori certezze in materia, seguendo il solco dell’autonomia contrattuale, con i rischi e le opportunità che presenta.

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  1. una legge similare dovrebbe essere attivata anche per le locazioni. non si può attendere uno sfratto per morosità per oltre un anno. non solo, i redditi dell’inquilino moroso per pochi che siano devono poter essere aggrediti fin dal momento dell’avvenuta sentenza di convalida dello sfratto senza ulteriori azioni legali.
    cordiali saluti

  2. Michele

    Ho dei grossi dubbi che la possibilità di introdurre il patto marciano nei contratti di finanziamento possa avere un salvifico effetto sulla valutazione dei NPL: molte società in difficoltà finanziaria sarebbero ben liete di vendere i loro immobili industriali alle banche a valori di perizia e magari incassare la differenza tra valore e debito. Poi starà alla banca vendere l’immobile per liquidare la posizione. Ma in tempi di diminuione dei valori degli immobili industriali e scarsa liquidità di tali assets non credo che metterli in vendita anche più rapidamente faciliti l’effettivo incasso da parte delle banche. Senza tenere conti degli effetti depressivi sul mercato immbiliare e della perdita della par condicio tra creditorii (anche tra banche)

  3. Michele

    Il patto commissorio rimane vietato. Quello che viene consentito con le nuove norme è il patto marciano. Il tutto però funziona se ci sono compratori per i beni su cui la banca deve rivalersi. Tutto il resto sono chiacchiere.

  4. bob

    ..un Paese in ritardo di almeno 40 anni!! Questi provvedimenti ( tutti da vedere) non sono frutto di un percorso di modernizzazione ma bensì di azioni da ultima spiaggia. Per le banche nella maggior parte dei casi sono una “partita di giro” per aggiustare sulla carta i bilanci, una operazione di facciata , un mettere la polvere sotto il tappeto

  5. Alessandro

    Non sarebbe stato più semplice abolire l’istituto del mutuo passando al solo leasing/noleggio?
    Nell’analisi non vi è traccia del danno psicologico che questo provocherà alla piccola impresa italiana, nè della gravità del rischio dell’applicazione retroattiva!
    Gli imprenditori limiteranno molto il loro impiego di risorse nell’impresa sapendo che il bene non è loro…. Siamo di fronte ad una rivoluzione, non vedo l’attenzione degli addetti tipica di quando avvengono le rivoluzioni…
    Insomma….quest’articolo è “superficiale”
    In italia preferiamo “scannarci” per le “uniovi civili”.

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