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Bilancio comunale più comprensibile. Per i cittadini

La normativa sul sistema contabile degli enti locali ha introdotto l’obbligo di redigere un rendiconto semplificato per i cittadini. Aumenterà la trasparenza, soprattutto nei comuni più piccoli. Il nuovo strumento non ha i difetti che hanno portato al sostanziale abbandono del bilancio sociale.

Trasparenza e nuovo sistema contabile

Il processo di armonizzazione contabile normato dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ha ridefinito l’assetto e il funzionamento dei sistemi contabili degli enti territoriali: ha modificato i concetti di competenza finanziaria, residui, avanzo di amministrazione e ha introdotto nuovi elementi quali, ad esempio, il fondo pluriennale vincolato e il bilancio consolidato. La riforma ha previsto anche l’obbligo di redigere un rendiconto semplificato per il cittadino, strumento contabile con finalità parzialmente sovrapponibili a quelle del bilancio sociale. Il rendiconto semplificato per il cittadino deve essere divulgato sul sito internet dell’ente e contenere una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura e alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini. Il decreto 118/11, tuttavia, non chiarisce le modalità con le quali debba essere redatto. Comunque sia, se l’attuale situazione della finanza pubblica sovente fornisce prova di inefficienza e scarsa chiarezza a causa degli strumenti che gli enti locali utilizzano per controllare i livelli di spesa, il Dlgs 118/2011 si pone come la risposta al problema. Il quadro di riferimento è poi stato completato dal decreto legislativo 126/2014 e negli ultimi mesi è partita la corsa all’adeguamento dei sistemi contabili e delle procedure organizzative da parte delle migliaia di enti coinvolti dalla riforma. Da inizio del 2016, a eccezione di alcuni adempimenti secondari, il nuovo sistema contabile degli enti locali è infatti pienamente operativo. D’altra parte, negli ultimi anni, seppur in ritardo rispetto a quanto avvenuto nel mondo privato, anche nella pubblica amministrazione si è progressivamente affermato il paradigma dell’accountability, ovvero della necessità di rendere conto del proprio operato. Nei comuni la spinta è arrivata in particolare

  • dall’avvicinamento dei governi locali alle comunità, generato da una serie di riforme normative che hanno trasferito risorse e competenze agli enti territoriali più vicini ai cittadini;
  • dai limiti di comprensibilità e della relativa efficacia dei documenti previsti dal sistema della contabilità degli enti locali;
  • dalla pressione sulla qualità dei servizi da parte dei cittadini.
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Nelle intenzioni del legislatore, la riforma della contabilità pubblica mira dunque sia a un’armonizzazione della contabilità pubblica, sia a migliorare il grado di trasparenza della pubblica amministrazione. Sarà la volta buona?

L’esperienza del bilancio sociale

Per vedere le prime esperienze di accountability nel settore pubblico in Italia bisogna arrivare agli anni Novanta ed è solo dai primi anni del decennio 2000-2010 che la rendicontazione sociale e, in particolare, il bilancio sociale divengono uno dei principali temi di interesse e di sperimentazione negli enti locali. Nonostante la crescita dell’interesse e delle esperienze e la proliferazione della letteratura in merito, ancora poche sono le ricerche empiriche realizzate su base nazionale e finalizzate a rilevarne il grado di diffusione tra gli enti locali italiani. Per questo motivo, abbiamo effettuato una rilevazione coinvolgendo oltre 1.300 comuni e ottenendo 240 risposte, l’anno preso a riferimento è il 2013. Dall’analisi dei dati, unita a precedenti ricerche in materia, emerge con evidenza come “l’effetto moda” del bilancio sociale sia calato, portando a una sua sostanziale scomparsa nei piccoli comuni e a un poco convinto mantenimento in quelli di grandi dimensioni.

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Le prospettive del rendiconto semplificato per il cittadino

Nella nuova normativa sono due gli elementi di novità che spingono verso una maggiore trasparenza dei bilanci comunali: l’obbligatorietà del rendiconto semplificato e l’adozione di indicatori comuni. Appare, quindi, ancora più decisivo un collegamento sempre più stretto tra sistema contabile e rendicontazione sociale. Percorrere questa strada di integrazione tra documenti significherà diminuire la mole di lavoro che era richiesta per la predisposizione del bilancio sociale, in particolare per ciò che concerne i piccoli comuni. In conclusione, quindi, è da considerarsi positivamente uno spostamento di priorità e attenzione dal bilancio sociale al rendiconto semplificato che miri a:

  • un migliore allineamento con i nuovi strumenti contabili previsti dal Dlgs 118/2011 e provvedimenti collegati;
  • un utilizzo sempre maggiore di indicatori sintetici oggettivi e comparabili, chiaramente rappresentati e opportunamente pubblicizzati.

Tutto ciò porterà a un livello minimo oggettivo e imprescindibile di trasparenza, rappresentato dal rendiconto semplificato, e a un ulteriore livello, più approfondito, personalizzato e facoltativo costituito dal bilancio sociale, adatto soprattutto agli enti di maggiori dimensioni.

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Il governo e le banche: un anno vissuto pericolosamente

  1. Luigi Ferro

    Secondo i dati relativi al 2013-2014 (gli ultimi disponibili) 11.685 ragazzi hanno scelto di studiare solo in Uk. Il dato però è in crescita. L’Unesco invece stima che quasi 48mila studenti italiani siano andati all’estero. Più o meno mi pare che i conti tornino

  2. Marco Rigonesi

    Un pò off topic il commento

  3. Emanuele De Candia

    I Bilanci sociali furono adottati senza alcuna considerazione della rilevanza delle informazioni per la comprensione dell’efficacia, efficienza, economicità e paradossalmente senza alcun parametro per permettere, almeno rispetto ad una pluralità di indicatori da scegliere spontaneamente, l’equità nell’uso delle risorse pubbliche. Medesima carenza rispetto a criteri che permettessero una comparata valutazione della qualità dei servizi resi. Per l’ente locale, i nuovi obblighi del rendiconto semplificato, saranno interpretati in modo riduttivo e prevalentemente ritagliando aspetti dei documenti di bilancio. In mancanza del decreto che stabilisca quali dovranno essere gli indicatori della performance resa e della qualità dei servizi erogata. Il rendiconto sotto riportato ne è un esempio. Oltre a ricalcare stralci dei documenti di bilancio, la voce Oneri concessori a pagine 22, oltre che incompleta, è insignificante per capire come l’ente investe tali entrate.

  4. Emanuele De Candia

    Questo è il link del rendiconto semplificato
    http://allegati.comune.prato.it/dl/20150819130834008/rendiconto-semplificato-2014.pdf

  5. Davide Giacomini

    Condivido il commento di E. De Candia. E’ necessario il decreto e il rendiconto semplificato non è la soluzione di tutti i mali, semplicemente PUO’ essere un passo avanti verso la valutazione delle scelte amministrative. E’ necessario un set sintetico e chiaro di indicatori oggettivi che permetta la valutazione dell’andamento storico dell’ente e una sua comparazione con gli enti di dimensioni simili. Il punto di arrivo dovrebbe essere un documento simile a quelli redatti nel Regno unito, si veda ad esempio: https://www.dundeecity.gov.uk/sites/default/files/Performance%20Report%202013.pdf

    • Emanuele De Candia

      Completamente d’accordo, ha selezionato uno dei migliori performance report, evoluzione del Best Value (anche loro negli anni hanno semplificato molto dal 2010 hanno semplificato dagli oltre 200 indicatori originari). Nell’indagine conoscitiva sulla finanza locale del 2010 il Best Value Performance Plan venne proposto dal prof. Stefano Pozzoli e creo molte aspettative, anche perché il D.Lgs 150/2009 era stato da poco approvato, la CIVIT si era appena insediata con il mandato di definire il framework del performance management. Sappiamo come è andata. Anche eliminando molte problematiche di ordine culturale, di competenze, indipendenza degli OIV e sopratutto di enforcement, per un performance framework evoluto come quello da lei riportato, necessitano almeno che siano definite a livello centrale gli standard di qualità di servizio e livelli essenziali di prestazione da garantire con cui impostare gli indicatori. Rimarrebbe le carenze di dati strutturati a livello locale, sia di contesto che sulla gestione (contabilità analitica è rara anche nei comuni di 50.000 abitanti).
      I dubbi sulle norme attengono al fatto che gli obiettivi sopra riportati esulano dagli attuali decreti dalla L. 124/2015. Vengono assegnati nel Regolamento approvato in attuazione del d.l n. 90/2014, nel quale si riportano le competenze al Dipartimento funzione pubblica, nel quale si vorrebbe coordinare performance, programmazione, bilancio, trasparenza, controlli interni e piani sul rischio da reati.

  6. Emanuele De Candia

    EC. Scrivendo sopra “esulano dagli attuali decreti dalla L. 124/2015” non è comprensibile.
    Volevo dire che nell’art. 17 lettera r della Legge n. 124/2015, ancora non attuati e attesi entro il 28 febbraio 2017, si riprendono i medesimi contenuti delle disposizioni dell’art. 2 del Regolamento già approvato che attua il d.l. n. 90/2014, strumento quest’ultimo ideale in cui avrebbero potuto trovare specificazione il sistema di valutazione delle performance. Invece si attende il decreto attuativo della L. 124/2015 che lo inserisce nella riforma del lavoro pubblico.

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