Il disegno di legge sulla concorrenza riprova a introdurre la possibilità di costituire la srl base senza l’intervento del notaio, per favorire l’imprenditoria. Ma non è facile vincere le resistenze. Intanto l’Europa presenta una proposta per la costituzione on line delle società con un solo socio.
Un déjà-vu?
Nel disegno di legge sulla concorrenza, approvato dalla Camera e ora in lettura al Senato è sopravvissuta, almeno per il momento, la norma che consente la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificate mediante scrittura privata (articolo 44). L’intenzione del governo è, quindi, di abolire l’obbligo di rivolgersi al notaio per costituire una srl semplificata. L’effetto immediato è un risparmio di spesa per chi intenda avviare un’attività economica in questa forma, così incentivando l’avvio di nuove imprese. La legge affida al conservatore del registro delle imprese i controlli antiriciclaggio. La srl “semplificata”, disciplinata dall’articolo 2463-bis codice civile, è una società a responsabilità limitata caratterizzata dall’avere un capitale compreso tra 1 e 9.999 euro (mentre il minimo per le srl “normali” è di 10mila euro) e di essere costituita sulla base di un “modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro dello Sviluppo economico”. Il suo atout è che la costituzione dovrebbe essere esente da onorari notarili. Le società a responsabilità limitata – e quelle “semplificate” in particolare – sono da diversi anni teatro di uno scontro tra governo e notariato. L’origine lontana della tenzone è nel 1999, quando la Corte di giustizia europea chiarì che nessun stato avrebbe potuto impedire a una società formata in un altro stato UE di operare nel suo territorio. Divenne, così, possibile per imprenditori, per esempio, tedeschi costituire una società in Inghilterra per poi condurre attività d’impresa in Germania, anche solo in Germania. E gli europei hanno usato ampiamente della facoltà, forse attratti dal minor costo di costituzione delle società in Inghilterra (le cose non erano, in realtà, così semplici, perché, se costituire una società in Inghilterra costa poco, è però necessario adempiere con puntualità a tutti gli obblighi previsti dalla legge). Molti stati reagirono abbassando il capitale minimo richiesto per la costituzione della società, e così anche l’Italia.
Il costo del notaio
Uno dei costi maggiori resta, però, la spesa notarile. Nel 2012, quindi, il governo introdusse (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) la società a responsabilità semplificata, riservata agli under-35, prevedendo la possibilità di costituirla senza intervento del notaio. In sede di conversione del decreto legge, però, si tornò alla necessità dell’atto pubblico, pur prevedendosi che l’atto costitutivo dovesse essere redatto in conformità al modello standard (legge 24 marzo 2012, n. 27). “In cambio” della reintroduzione della obbligatoria forma notarile, i notai offrirono – e la legge dispose – che la costituzione della srl semplificata fosse esente da onorari, con una norma inusuale. Nel 2013 fu eliminato il requisito dell’età massima e si ampliò così la platea di possibili utilizzatori e con essa la comprensibile resistenza del notariato a prestare la propria opera gratuitamente. La norma, però, c’è ancora, e forse proprio a questa gratuità si deve il successo della forma della società a responsabilità limitata semplificata (nel 2014 circa un terzo delle nuove srl). Resta, però, l’obbligo della forma notarile. La sua abolizione, ora come nel 2012, potrebbe scatenare un effetto domino: una volta ammessa la mera scrittura privata e il controllo dell’ufficio del registro per la costituzione di una srl semplificata, che può fare esattamente le stesse cose, perché non abolire l’atto pubblico anche per le srl “normali”?
Il vento dell’Europa
Sta di fatto che la direzione sembra ormai segnata e, come per i matrimoni per persone dello stesso sesso, è difficile che l’Italia resti immune alla tendenza internazionale: probabilmente è solo questione di tempo. La Commissione europea ha presentato nel 2012 una direttiva in materia di societas unius personae (società unipersonale), per la quale si prevede la costituzione anche soltanto on line (articolo 14, par. 3) e, di tutta la proposta, è probabile che l’unico punto sul quale la Commissione non voglia cedere è proprio questo. Di per sé, la costituzione on line non vuol dire che gli stati membri non possano imporre di procedere tramite notaio, purché on line; ma questa previsione certo renderà più difficile sostenere che sia essenziale l’intervento del notaio, specie quando sia l’autorità pubblica a provvedere all’identificazione del titolare effettivo, ai fini antiriciclaggio.
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