Con l’Investment Compact si sono estesi alle piccole imprese innovative gli interventi previsti nel 2012 per le start-up. Tra questi sono compresi crowdfunding e varie deroghe al diritto societario. I contraccolpi sulle srl e su tutto il diritto societario potranno essere forti.
Nuove deroghe al diritto societario
Le start-up innovative sono società in fase di avvio costituite per occuparsi di “prodotti o servizi innovativi ad alto sviluppo tecnologico”. Le PMI innovative sono società di capitali non quotate con bilancio certificato e almeno due tra questi requisiti minimi: (i) spese per ricerca, sviluppo e innovazione pari al 3 per cento del maggiore fra costo e valore totale della produzione, (ii) almeno un quinto della forza lavoro costituito da personale altamente qualificato, (iii) titolarità di un brevetto o di un software registrato presso la Siae. Le deroghe al diritto societario consentono, tra l’altro, alle società a responsabilità limitata innovative di prevedere categorie standardizzate di quote societarie, “dematerializzate” se offerte tramite portali per la raccolta via web, che possono essere prive del diritto di voto o con voto limitato – senza peraltro i limiti di emissione e i presidi organizzativi che sussistono nelle società per azioni – coerentemente con la facoltà, assicurata a queste srl, d’accedere direttamente al risparmio. Il diritto comune della srl lega invece sempre ai soci le quote nel numero e nell’ammontare, salvaguarda il diritto di voto e attribuisce ai soci altri diritti anche individuali, limita l’accesso al mercato dei capitali al solo capitale di debito, veicolato e garantito da investitori vigilati e lo esclude con riguardo a quello di rischio.
Nelle srl innovative, come è confermato dalle prime esperienze di equity crowdfunding, possono dunque esservi soci, con quote “personalizzate”, centrali nella vita della società; e allo stesso tempo soci, con quote predeterminate in via astratta, allontanati dalla gestione e dalla stessa scelta degli amministratori, ma ai quali continuano a spettare singolarmente diritti di sorveglianza, compreso l’esercizio dell’azione sociale.
Lo sdoppiamento delle srl
L’originario campo di applicazione delle deroghe era ristretto. Le startup innovative sono imprese “minime”, con un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, e attive da non più di sessanta mesi. La fruizione delle deroghe è poi limitata a un quinquennio. I dati confermano l’impatto marginale delle deroghe: le start-up innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese sono 4.160. Mediamente hanno quattro soci, contro i due soci delle “normali” società di capitali. Con il decreto legge n. 3/2015 il campo di applicazione delle deroghe societarie (e dell’equity crowdfunding, pur se ancora in fase di avvio) si è dilatato. La quasi totalità del milione e 238mila società di capitali esistenti in Italia è una piccola o media impresa – meno di 250 effettivi, un fatturato inferiore a 50 milioni o un attivo inferiore a 43 milioni di euro – ed è costituita come srl. Le grandi imprese sono infatti 3.646 e le srl circa 1.200.000. Sotto il profilo temporale non vi sono limiti alle deroghe societarie. Le Pmi qualificabili come innovative sono dunque potenzialmente molto più numerose delle 7mila stimate dal governo: considerato che i requisiti non sembrano stringenti e vanno solo autocertificati, senza controlli e sanzioni, è presumibile che circa 150mila srl possano fregiarsi della qualifica e accedere alle deroghe societarie. Sarebbero, in pratica, tutte le Pmi non micro e non costituite come spa. Se fossero anche solo 40mila nel giro di un paio di anni, come ipotizzato dai piccoli industriali, sarebbero più o meno lo stesso numero delle spa. Non siamo dunque più di fronte a delle eccezioni, limitate nel numero e nel tempo, ma a due discipline normative che danno vita a società chiamate nello stesso modo, ma profondamente diverse. Una con i tradizionali caratteri della centralità del socio e del divieto di ricorso al pubblico risparmio, assoluto quanto a capitale di rischio, e dunque con una compagine sociale ristretta. L’altra che si presenta come una società che può aprirsi per avere soci suddivisi in due tipologie, una anche molto numerosa, priva tuttavia di uno statuto legale pensato per governare questa apertura e questa divisione. Si tratterebbe di una srl simile nelle quote di partecipazione e nella struttura finanziaria alla spa, ma che non cambia sotto il profilo organizzativo e resta caratterizzata da un’ampia libertà contrattuale.
Rischio di effetto boomerang
Negli ultimi anni e con l’Investment Compact il legislatore ha perseguito l’obiettivo, del tutto condivisibile, di favorire nascita e sviluppo delle imprese anche rivedendo il diritto d’impresa. Come sempre più spesso avviene, il decreto legge n. 3 ha però sacrificato la coerenza delle norme che disciplinano la srl e le società di capitali nel loro complesso, fin qui modellate su livelli diversi di imperatività a seconda del grado di apertura al mercato. Adattare il diritto societario agli obiettivi economici in maniera organica richiede più tempo, ma consente alle imprese di scegliere tra tipi societari sostanzialmente diversi, disegnati con chiarezza ed equilibrati nel comporre gli interessi in gioco che ne favoriscano la competitività.

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