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CHI GESTIRÀ LE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO?

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La riforma del mercato del lavoro affronta, negli ultimi articoli del disegno di legge presentato il 4 aprile, anche il tema della revisione delle politiche attive e dei servizi pubblici per l’impiego, ma dimentica un elemento fondamentale, cioè chi sarà chiamato a gestirli.
Il disegno di legge non spende nemmeno una parola sulle province, cui sono stati attribuiti i servizi connessi all’aiuto concreto alla ricerca di lavoro per i disoccupati a partire dal decreto legislativo 469/1997. Né contiene alcun riferimento all’Agenzia unica nazionale per la gestione in forma integrata delle politiche attive e dell’Aspi, cui accenna, invece, il documento approvato dal Governo il 22 marzo scorso.

PROVINCE SENZA COMPETENZE

Non è una questione di poco conto. Il disegno di legge si è sforzato di fissare livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego, puntando in particolare su azioni intensive e frequenti di ricerca di lavoro per i percettori di ammortizzatori sociali, su un sistema premiante che incentivi i servizi per l’impiego a rispettare i livelli essenziali, allo scopo di accedere ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, su interrelazioni più efficienti e dirette con le banche dati dell’Inps (inserito tra le amministrazioni pubbliche autorizzate ex lege all’intermediazione).
Risulta, però, chiaramente percepibile a tutti che se non è noto il soggetto chiamato a realizzare i servizi per il lavoro, le indicazioni di maggiore efficienza e tensione ai risultati rischiano di rimanere lettera morta, almeno finché resta in piedi l’equivoco.
Basti, ad esempio, pensare che i collegamenti telematici tra Inps e servizi per l’impiego richiesti dalla riforma non possono ovviamente essere creati se non si conosce quale sia uno dei due terminali dell’imputazione e lettura dei dati.
Insomma, l’accelerazione sulla riforma del mercato del lavoro dovrebbe indurre governo e Parlamento a una simmetrica velocizzazione delle decisioni in merito al destino delle province, attuali titolari delle competenze pubbliche in tema di mercato del lavoro.
Attualmente, vigente la confusa norma sulle province contenuta nel “salva Italia” l’incidenza della riforma rimane sostanzialmente monca. Non si deve dimenticare che obiettivo del decreto “salva Italia” è privare le province di tutte le competenze (con l’eccezione di quelle di indirizzo e coordinamento) indicando che esse debbano andare, sulla base di leggi regionali o statali, ai comuni o alle Regioni.
Non sarebbe utile liquidare il problema della sottrazione alle province delle funzioni in tema di mercato del lavoro (consolidate dopo oltre un decennio di investimenti ingenti e dura formazione), limitandosi ad affermare che qualche altro ente “comunque” le garantirà.
È banale osservare, al contrario, che la riforma dei servizi per l’impiego deve camminare di pari passo con un sistema ordinamentale e organizzativo chiaro.

QUATTRO SOLUZIONI IN CAMPO

Le due soluzioni alternative proposte dal “salva Italia”, non sono indifferenti. Sminuzzare le funzioni oggi svolte dai centri per l’impiego delle province, operanti nell’ambito di precise circoscrizioni territoriali sovra-comunali, fa correre il rischio di polverizzare l’organizzazione e disperdere il personale e le professionalità maturate. Assegnare le funzioni legate al mercato del lavoro alle Regioni, se queste avessero l’intenzione di creare circoscrizioni di livello provinciale all’interno delle quali mantenere il disegno sovra-comunale dei centri per l’impiego e mantenendo il personale già formato, potrebbe assicurare il minimo necessario di continuità e la base per poi pensare a una riconversione e a un ripensamento.
Indubbiamente, a questo punto occorre decidere in fretta. Anche verificando la fattibilità di altre due opzioni. Una è lasciare alle province la gestione del mercato del lavoro. Nonostante il “salva Italia” è ancora fervente il dibattito in Parlamento sul destino delle province e si paventa la possibilità di lasciare comunque loro tutte le funzioni “fondamentali” indicate dalla legge delega sul federalismo fiscale (42/2009), tra le quali c’è appunto quella relativa al mercato del lavoro, per il quale sono già stati tracciati dalle province i fabbisogni standard. Sicché, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni, è possibile definire anche in fretta standard di costo delle prestazioni stesse.
La quarta possibilità è quella paventata dal documento del 22 marzo: unificare la funzione di promozione delle politiche attive, con quella di erogazione degli ammortizzatori sociali connessi alle tutele che si stabilirà di assicurare ai lavoratori.
Per effetto delle riforme degli anni Novanta, il sistema pubblico del lavoro è risultato organizzato su troppi livelli decisionali e organizzativi: il ministero, le direzioni provinciali del lavoro (competenti per le conciliazioni e gli ispettorati, prevalentemente), le regioni (con compiti di coordinamento e in parte anche organizzativi), le province, le agenzie nazionali (Italia Lavoro, Formez, Isfol), le agenzie regionali, l’Inps che eroga i sussidi.
Uno dei princìpi alla base del sistema di tutele per i lavoratori è quello di condizionare la percezione di ammortizzatori allo svolgimento di attività di concreta ricerca attiva di lavoro o di formazione. Ma il disoccupato concorda queste attività con le province, ottenendo, però, il pagamento dei sussidi dall’Inps. Il disoccupato, per essere inserito come tale nelle banche dati, deve rilasciare la “dichiarazione di immediata disponibilità” (Did) alla ricerca attiva di lavoro ai centri per l’impiego; ma deve rilasciarne un’altra all’Inps, per chiedere le prestazioni previdenziali.

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LA RIPRESA DEGLI ALTRI

  1. L'assemblea dei lavortatori Isfol

    D’accordo sulla necessità di semplificare livelli decisionali e organizzativi del sistema pubblico, ma la riforma del mercato del lavoro è da sostenere anche con una costante attività di monitoraggio e valutazione. Lo sostiene lo stesso DDL. Ma allora perché il Governo continua a non considerare il ruolo che potrebbe svolgere l’Isfol, l’unico ente pubblico di ricerca che da oltre 40 anni concentra la sua attività su questi temi? Appare paradossale che il Ministero del lavoro non nomini in alcun modo il “suo” ente pubblico di ricerca all’interno del DDL. Forse il Ministero pensa di avocare a sé i compiti di un ente di ricerca, rendendo l’autonomia una questione irrilevante? Tra l’altro nell’art.1 del DDL, si afferma che il monitoraggio e la valutazione “non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Quale migliore occasione allora per utilizzare a pieno regime l’Isfol che per statuto svolge tali funzioni? Non sarebbe forse il caso di potenziarlo, magari regolarizzando i 250 precari che da anni ci lavorano?

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