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I CONTROLLI NELLA LEGGE CHE NON SI LEGGE

Il decreto sviluppo interviene sui controlli amministrativi, non solo fiscali, operati da qualsiasi amministrazione, centrale e locale. Il tema della semplificazione dei controlli è molto caro alle imprese e l’intento del governo è ovviamente condivisibile, purché non vada a detrimento del rispetto delle regole. La norma però presenta difficoltà sia interpretative che di attuazione, affronta più la coda che la testa del problema e il suo impatto sulla crescita rischia di essere così incerto da sollevare dubbi sulla sua collocazione in un decreto con carattere di urgenza.

Il 19 aprile, nell’audizione alla Camera sul Documento economico e finanziario, Giulio Tremonti aveva annunciato l’intenzione del governo di interrompere ”l’oppressione” sulle imprese fatta di controlli che ”hanno un costo", fanno ”perdere tempo" e a volte portano a un ”meccanismo di corruzione".
Il tema è molto caro alle imprese e l’intento del governo è ovviamente condivisibile, purché non vada a detrimento del rispetto delle regole. La norma deputata al perseguimento di questo obiettivo, inserita nello schema di decreto legge sullo sviluppo (articolo 7: "semplificazione fiscale"), solleva problemi sia interpretativi che di attuazione, affronta più la coda che la testa della questione (i controlli ex post più che i vari tipi e livelli di regolazione ex ante, solo in parte trattati all’articolo 6) e il suo impatto sulla crescita rischia di essere così incerto da suscita dubbi sulla sua collocazione in un decreto con carattere di urgenza.

UN CONTROLLO UNIFICATO E SEMESTRALE

La norma in questione riguarda i controlli amministrativi, non solo fiscali, operati da qualsiasi amministrazione, centrale e locale, in forma di accesso, in cui cioè il controllore si reca materialmente presso l’impresa da controllare.

Si dispone che questi tipi di controllo, per quanto riguarda le piccole e medie imprese:

–         siano unificati, il che richiede che i vari enti e istituzioni deputati programmino i controlli, si coordinino e si scambino informazioni;
–         possano essere operati al massimo con cadenza semestrale, vale a dire non più di un controllo, unificato, ogni sei mesi;
–          non possano durare più di 15 giorni.

In caso di violazione, non è specificato se l’atto diventi nullo, ma si precisa che esso costituisce illecito disciplinare a carico dei dipendenti pubblici che lo hanno adottato.

L’ATTUAZIONE DELLA NORMA

Il ministro dell’Economia ha garantito, in conferenza stampa, che questo decreto è un virtuoso esempio di "legge che si legge", e cioè di legge che contiene al suo interno la spiegazione e l’interpretazione delle norme proposte. Abbiamo letto con fiducia e speranza, ma il quadro ci è parso incerto e molti sono i quesiti e dubbi aperti.

1. Alivello statale, e con esclusivo riferimento alle materie fiscali e previdenziali, il coordinamento fra Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Inps sarà disciplinato da un apposito decreto del Mef, adottato di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Sarebbe necessario sapere quali sono i termini del decreto attuativo e i suoi principali contenuti.
2. Alivello substatale, il coordinamento fra le amministrazioni locali "comprese le Forze di polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate" è affidato allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), dove esiste, oppure alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente sul territorio. Il Suap, nonostante sia un progetto ormai più che decennale, la cui istituzione è divenuta obbligatoria con decreto legge 112 del 2008, non è ancora presente in tutti i comuni. Prima ancora di decollare sarebbe gravato di oneri nuovi e non propri. Il decreto non specifica con quali strumenti, con quali competenze, con quali risorse ed entro quali tempi lo Sportello unico (o la Camera di commercio) dovrà attuare il coordinamento, che richiede anche che i sistemi informativi e le banche dati dei diversi enti coinvolti dialoghino fra di loro.
3. Se l’accesso presso l’impresa deve essere unico, nell’arco dei sei mesi, come avviene il coordinamento fra il livello nazionale e quello locale? Il richiamo all’articolo 117 della Costituzione è sufficiente a evitare conflitti di competenze fra Stato e enti decentrati?
4. Il vincolo sul controllo semestrale sarà subito operativo, anche prima che si sia concretizzato l’auspicato coordinamento tra enti e istituzioni locali e centrali? In questo caso potrebbe generarsi una situazione caotica: l’impresa alla cui porta busserà l’Inps, che sospetta la presenza di lavoratori non in regala dal punto di vista contributivo, potrà non aprire perché ha già subito la visita della Guardia di finanza? (Potrà cioè dire nelle parole del ministro "non rompete più di tanto"?)
Nel caso di controlli plurimi entro l’arco dei sei mesi, scatteranno da subito i provvedimenti di illecito disciplinare per i soggetti delle amministrazioni pubbliche coinvolti? Non potrebbe, questa incertezza, determinare un blocco dei controlli?
5. Sono previste molte eccezioni. È fatta salva la possibilità di accesso in materia di "repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o  "funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica" ovvero, a quanto si intende, per tutti i controlli (per esempio, ambientali, fiscali, previdenziali), purché "decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza". Si tratta di eccezioni, da un lato, così ampie da potere annullare l’efficacia della norma, dall’altro, così vaghe da lasciare considerevoli margini di incertezza interpretativa.
6. Ancora non è disponibile la relazione tecnica, ma al massimo conterrà gli effetti della norma sui saldi della pubblica amministrazione. Sarebbe invece necessario avere non solo la valutazione dei tempi, di cui si è detto, ma anche quella dei benefici lordi e netti che ci si attende da queste operazioni di semplificazione.

Senza queste precisazioni il dettato del decreto legge rischia, finito l’effetto annuncio, di arenarsi, con impatto nullo sulla crescita, o persino potenzialmente negativo, se prevalessero l’incertezza, il blocco dei controlli e una diffusa sensazione che la norma consente di allentare il rigore nel rispetto delle regole.

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LA RISPOSTA AI COMMENTI

  1. sandro

    Nella obiettiva difficoltà di un dialogo informativo fra amministrazioni locali e centrali, che rischierebbe tra l’altro di pregiudicare l’autonomia decisionale ed operativa delle prime, meglio sarebbe un doppio limite temporale ai controlli: una settimana ogni sei mesi per gli enti locali, e altri 7 gg per il coordinamento di quelle centrali, ovvero 15 gg se i controlli di enti locali e centrali sono svolti in parallelo. La tipizzazione delle casistiche per un intervento d’urgenza in materia di sicurezza e salute, igiene pubblica, ordine e sicurezza, dovrebbero restare oggetto di una giurisprudenza successiva, elaborata dai giudici. Si verificherebbe un contenzioso iniziale con le pubbliche amministrazioni, cui seguirà un’interpretazione stabile della lettera del decreto. Credo che sia corretto il principio per cui l’intervento d’urgenza è lecito se sono lesi diritti soggettivi indisponibili, di pari ordine alla libertà d’impresa, come quelli elencati nel decreto.

  2. Alcofibras

    Il testo del decreto parla di accessi effettuati da qualsiasi autorità. La norma allora si applica anche alle complesse ispezioni di Bankitalia che durano anche dei mesi?

  3. Bruno Della Calce

    Il legislatore non conosce l’esecutore amministrativo: è grave? No. E’ la storia da sempre che ha generato non conoscenza tra i cittadini. I controlli sono molteplici perchè ogni controllo è tipico, specifico ed ha natura di intervento professionale non fungibile. Cosa vuol dire? Che le imposte sono di diversa natura: Irpef, Iva…e Iva intracomunitaria, accise, poi controlli ispettivi dell’Inps, Inail, Asl, Vigili. Ogni aspetto dipende da un ufficio diverso e non esiste il funzionario fungibile che sa tutto, perchè le dogane fanno accessi sull’IVA e dazi, altri su Irpef. Poi c’è la guardia di finanza, che unico corpo in Italia (unico al mondo forse) fa accertamenti fiscali pur non essendo organo civile. Vogliamo evitare 3, 4 interventi? Basta dire che la guardia di finanza farà altro e strutturare unificando competenze in un’area ispettiva che dipenda da una sola P.A. all’interno della quale le informazioni e gli interventi si coordinano e si condividono (occorre tempo). Nonostante Brunetta ci stia provando quelle P.A.. non si scambiano nemmeno dati. E’ opera ardua e forse si capisce perchè è piùfacile dissuadere che metter mano, che pena!

  4. grisu59

    Sono un ispettore e vi assicuro che l’articolo 7 del decreto è una pura follia perchè, di fatto, impedisce i cosiddetti "controlli a vista" degli organismi di vigilanza previdenziali (DPL, INPS, INAIL) in quanto nessun ispettore rischierebbe un procedimento disciplinare per fare un accesso in un’azienda che potrebbe essere già stata controllata da altri enti, magari solo per la verifica degli scontrini fiscali. E i controlli "a vista" sono quelli che più garantiscono di trovare lavoratori in nero. Un vero e proprio via libera al lavoro nero!

  5. Michele

    Sconcertante!

  6. Rossella Potocco

    Chi pensa, e ha stabilito con la norma definita impropriamente decreto sviluppo, che una verifica fiscale ad una grande azienda con caratteristiche di complessità debba durare al massimo 15 giorni o è un incompetente (Brunetta) o è in malafede (Tremonti).

  7. gmn

    Lavoro in una agenzia regionale per l’ambiente e ci tocca di controllare se gli esecutori dei progetti rispettano le prescrizioni date in sede di valutazione di impatto ambientale, prescrizioni diverse tra loro che sono forzatamente messe in atto con l’avanzamento dei lavori. questi controlli ricadono nella normativa di cui trattasi? E se faccio un controllo oggi e i lavori sono indietro e la prescrizione non è ancora messa in atto, posso ripassare tra un mese e vedere a che punto sono o aspetto sei mesi? la norma mi trova totalmente favorevole: finalmente potrò poltrire al solo fine di rispettare la legge! (oppure mi terrò impegnato in controlli bagatellari molto, molto ma molto rilassanti, anche dove non se ne vede la necessità).

  8. il Santo

    C’è da dire innanzi tutto che il testo normativo incide solo sulle imprese minori. Il che vuol dire che tutti i soggetti di più rilevante dimensione non sono toccati dalla norma: come a dire che sono loro che infrangono la legge più degli altri? Possibile interpretazione. Certo è che così come è il decreto parte dalla fine. Funzionerebbe pure, se però si fosse già fatto un intervento sulle varie PA. Così che se l’accesso lo fa l’ente X è in grado pure di fare rilievi utili per l’ente Y a cui poi trasferirà i dati (l’ottimo sarebbe anche la condivisione delle banche dati). Tuttavia, ora come ora non è così per cui, considerato che in Italia si sbandiera tanto l’evasione e l’illegalità diffusa, questo decreto mi pare vada un po’ contro corrente.

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