Lavoce.info

I PRINCIPI IAS RILETTI DAL MILLEPROROGHE

Il decreto Milleproroghe si occupa, tra l’altro, dei principi contabili Ias. Ma le modifiche agli International Accounting Standars di ordine civilistico rappresentano una mezza marcia indietro rispetto al 2005, producono un bilancio Ias all’italiana e sembrano solo preparare il terreno per una completa retromarcia. La possibilità di rettificare i risultati Ias a fini tributari è una norma in bianco utilizzabile per aggiustare il reddito d’impresa alle politiche di bilancio dell’occasione. Insomma, meno chiarezza e meno certezza del diritto.

Il decreto Milleproroghe (Dl 225/2010 convertito nella legge 10/2011) si occupa anche di principi contabili Ias, International Accounting Standars, all’articolo 2, commi da 25 a 28.

LEGGI E DECRETI PER GLI IAS

Gli Ias, obbligatori per la sola redazione del bilancio consolidato di società quotate o sottoposte a vigilanza, furono estesi dall’Italia, unica fra i paesi dell’Unione Europea, anche al bilancio individuale, con il decreto legislativo 38/2005. Scelta discutibile, ma potenzialmente gravida di conseguenze di ordine tributario, considerata la derivazione del reddito d’impresa dal risultato civilistico. Infatti col medesimo decreto 38/2005 si pensò bene di sancirne l’irrilevanza a fini tributari. Si trattò di una soluzione difensiva, portatrice di un vero e proprio doppio (anzi: triplo) binario: il risultato del bilancio Ias doveva essere prima riconvertito in una sorta di bilancio civilistico ante litteram (cioè non Ias) e, poi, essere trasformato in reddito d’impresa, applicando le regole previste nel Tuir. Per dire: gli Ias prevedono la prevalenza della sostanza sulla forma, mentre il codice civile italiano è ancorato a quest’ultima; gli Ias attualizzano crediti e debiti, mentre il codice civile non lo fa. Le dichiarazioni dei redditi dell’epoca, dovendo tenere conto di tutte queste differenze, sono piene di voci di bilancio i cui valori (o la cui esistenza) dovettero essere in qualche misura rettificati. Insomma: un intervento riparatore si imponeva. E così, due anni dopo, si cambia strada e viene varata la (quasi) piena derivazione dell’imponibile Ires dal risultato del bilancio Ias (legge 244/2007).
Nuova rotta, però, difettosa anch’essa.
Innanzitutto, difettosa nel voler far coincidere risultato di bilancio e reddito d’impresa, come se questi strumenti di misurazione rispondessero a logiche analoghe. Nessuno dei nostri concorrenti lo fa. Il doppio binario esiste dappertutto, costituisce certo una complicazione, ma se le regole civili e fiscali sono chiare, la relativa difficoltà è gestibile.
Poi la natura stessa degli Ias. Questi sono semplicemente acefali (non hanno la finalità di indirizzare un’economia ma solo di misurarla in modo omogeneo), soggetti a frequenti e repentini cambiamenti e anche a ripensamenti rivolti al passato. La tendenziale coincidenza del reddito d’impresa col risultato degli stessi produce, quindi, nei fatti, un elevato grado di instabilità (tributaria) e la rinuncia dei rispettivi legislatori all’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo.

BILANCIO IAS ALL’ITALIANA

Il Milleproroghe interviene, quindi, con l’obiettivo esplicito di limitare i danni (sia civili che fiscali). Dispone, innanzitutto, che i principi Ias varati dal 2011 in avanti siano sottoposti a un vaglio preventivo da parte del Governo (ministeri della Giustizia ed Economia) per verificarne – entro novanta giorni – la compatibilità (!) con i principi civilistici (articolo 2 comma 26). Ne può derivare qualche rettifica del principio contabile in questione o anche la sua disapplicazione.
Sotto il profilo tributario, il Mef si riserva – nei sessanta giorni ulteriormente successivi – di aderire, per la determinazione del reddito d’impresa, alla versione governativa soprarichiamata oppure di fornirne una propria, anche diversa da quella adottata a fini civilistici (comma 26). Si torna, insomma, al triplo binario cui si era sperato di sfuggire con la legge 244/2007.
Ancora sotto il profilo tributario il Milleproroghe dispone che il Mef si riserva di emanare – entro il 31 maggio 2011 – “disposizioni di coordinamento” fra i principi Ias introdotti o modificati nel 2009 e 2010 e la relativa disciplina fiscale (comma 28). Quest’ultimo intervento è quello che solleva maggiori perplessità. La prima è che l’ipotizzato atto del Mef (posto che “coordinamento” sta, in realtà, per “modifica”) potrebbe provocare una rettifica dell’imponibile del 2009 a dichiarazione dei redditi (e stanziamento delle relative imposte) già chiusa. Ma se questa interpretazione è incerta per il 2009 (ex comma 25) essa è, invece, una certezza per il 2010. Per il 2010, infatti, i bilanci civilistici Ias compliant verranno approvati entro aprile 2011; mentre l’ipotizzato decreto del Mef può essere emanato entro maggio 2011. Tassazione retroattiva? Mancano al riguardo sia spiegazioni nella relazione all’emendamento governativo che ha prodotto questa formulazione che “prezzature” nella Relazione tecnica (le norme di mero coordinamento non danno luogo a effetti sul gettito).
La seconda perplessità nasce dalla constatazione che di modifiche o innovazioni nei principi Ias intervenute nel 2009 e 2010 ve ne sono ben poche. Quella di gran lunga più importante è l’adozione dell’Ifric 12, che si riferisce alle imprese che operano in regime concessorio (per capirci: Eni, Enel, Autostrade, eccetera). Queste passano dal regime dei cosiddetti “beni gratuitamente devolvibili” al regime dei cosiddetti “diritti concessori”, con criteri di determinazione dei relativi valori, ammortamenti e fondi di ripristino, completamente diversi e con conseguenze fiscali non intuitive. L’Ifric 12 obbliga, infatti, a rifare i conteggi sin dalla data di attribuzione della concessione a oggi. Il risultato civilistico è, perlopiù, una riduzione del patrimonio netto. Logica vuole che simile risultato – cioè abbattimento dell’imponibile – si concretizzi anche a fini fiscali. Ma le disposizioni di “coordinamento” potrebbero fare sì che questo abbattimento non rilevi affatto o che venga differito nel tempo.
Insomma: le modifiche agli Ias di ordine civilistico rappresentano una mezza marcia indietro rispetto al 2005, producono un bilancio Ias all’italiana e sembrano solo preparare il terreno per una retromarcia piena. La rettificabilità dei risultati Ias a fini tributari è, nei fatti, una norma in bianco utilizzabile per aggiustare il reddito d’impresa alle politiche di bilancio dell’occasione. Come dire: meno chiarezza e meno certezza del diritto.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  L'eccesso di liquidità è qui per restare*
Leggi anche:  Risparmi accumulati in pandemia: chi li spende e come*

Precedente

LA RISPOSTA AI COMMENTI

Successivo

EMERGENZA UMANITARIA TRA IPOCRISIE E REALTÀ

  1. bellavita

    Non è che ne abbia capito molto, ma l’esperienza mi insegna che norme mal scritte inserite frettolosamente in un testo complicato e blindato, possono essere opera di qualche agguerrita lobby. Cioè, ritorna la prassi dell’ammortamento finanziario delle concessioni, con forti danni per l’erario? E cosa succede quando le concessioni vengono prorogate? Possibile che Tremonti si sia fatto fregare?

  2. luciano scalzo

    Gli addetti ai lavori e l’amministrazione finanziaria Italiana sono ossessionati dal cosiddetto doppio binario perchè la normativa fiscale impone al fruttivendolo gli stessi obblighi contabili dell’azienda quotata in borsa. Gli addetti ai lavori e l’AF, che lavorano prevalentemente con i fruttivendoli, per i quali gli obblighi contabili loro imposti,sono visti come un inutile peso burocratico,sono stai così spiazzati dall’introduzione degli IAS. Mentre il bilancio italiano ha come scopo di indicare l’utile distribuibile gli IAS guardano, soprattutto, all’investitore a cui deve indicare la capacità dell’impresa di produrre valore e soprattutto l’idoneità della stessa a produrne in futuro. Gli IAS, inoltre, non sono solo acefali ma sono transazionali e in quanto tali non sono pensati per la singola normativa nazionale. Insomma, un cambio di prospettiva che evidentemente non è stato colto o non si è voluto cogliere abituati come siamo a scrivere leggi che somigliano a bonifici ( è possibile indicare a fianco il nome e il cognome del beneficiario).

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén