Lavoce.info

LA STRANA CLASS ACTION DI BRUNETTA

Si parla da anni dell’introduzione dell’azione collettiva anche in Italia, rinviandola sempre. L’ultima volta a luglio 2009. Ora però il governo, nell’ambito della riforma Brunetta ha decretato la nascita della class action verso la pubblica amministrazione. Il progetto è stato subito criticato aspramente. In realtà potrebbe rivelarsi utile per affermare il principio secondo cui esistono economie processuali nell’aggregazione delle cause comuni che potrebbero rendere meno costosa e più efficace la macchina della giustizia.

Da tempo stiamo attendendo la class action a tutela dei consumatori.
L’introduzione in Italia di questo strumento processuale nato negli Stati Uniti e che consiste nell’esercizio di un’azione collettiva nell’interesse di un gruppo di danneggiati si è rivelata particolarmente difficoltosa. Già nel 2007 si erano succedute sette proposte di legge. L’ultimo rinvio è stato quello del 1°luglio di quest’anno quando avrebbe dovuto essere approvato l’articolo 140 bis del Codice del consumo.
Proprio in questi giorni, però, il Consiglio dei ministri all’interno della “riforma Brunetta” ha decretato – si tratta infatti di un decreto legislativo – la nascita della class action verso la pubblica  amministrazione.
Secondo il testo di legge, dal 1°gennaio 2010 “al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio (…) nei confronti delle amministrazioni pubbliche (…)”  (art. 1).

CRITICHE E PREGI

Appena nata, la class action pubblica è stata subito oggetto di aspre critiche e definita come “strumento sterile”, “clamoroso bluff”, “versione troppo soft”, “meccanismo vuoto”. Ciò che ha originato le critiche è soprattutto il fatto che non è previsto alcun risarcimento se il disservizio provoca danni economici ai cittadini, ma solamente una revisione del comportamento da parte della Pa. L’assenza di risarcimento annullerebbe l’effetto deterrente per eventuali disservizi futuri e snaturerebbe la natura “compensativa” propria della class action.
Se però si considerano le conseguenze “reputazionali”, una certa deterrenza potrebbe derivare dal fatto che questo procedimento viene pubblicizzato. Secondo il 2° comma del ricorso è data notizia sul sito istituzionale del ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati”.
Altro punto di efficacia potrebbe essere la velocità. Secondo il 3° comma “l’udienza di discussione del ricorso è fissata d’ufficio in una data compresa tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia di cui al comma 2. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente intervengono nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso”.
Possiamo dunque immaginarne un’applicazione efficace in quei casi in cui ci sia un gruppo di utenti di un servizio pubblico “arrabbiati”, per usare un eufemismo, che vogliano far valere le loro ragioni nei confronti di palesi forme di inefficienza della Pa. Verrebbe da dire che la speranza sarebbe quella che tali situazioni non si verificassero. Ma purtroppo ci sono e allora si dovrebbe riuscire a far cessare in breve tempo i comportamenti scorretti, avere la soddisfazione della pubblicazione di questa decisione e ottenere il risultato pratico di vedere funzionare correttamente tale servizio. Se ci si accontenta…
Altro punto per il quale tutto sommato lo strumento potrebbe essere efficace è il fatto di avere aperto la strada nel nostro paese alla tanto sospirata class action. Strumento che, occorre ricordare, negli Stati Uniti, prima di diventare fonte di casi non rilevanti, ha dato origine a importantissime cause che hanno affermato i diritti di vittime di inquinamento e di truffe finanziarie e procurato loro l’equo risarcimento.
La speranza è quindi che, al di là dell’obiettivo di aumentare la trasparenza e l’efficienza della Pa a beneficio dei cittadini, la class action pubblica aiuti a introdurre il principio secondo cui esistono delle “economie processuali” (judicial economies) nell’aggregazione delle cause comuni che potrebbero rendere meno costosa e più efficace la macchina della giustizia. E nell’attesa dell’introduzione della class action per consumatori e risparmiatori, che consentirebbe anche un’armonizzazione con gli altri paesi europei che l’hanno già adottata (1), speriamo che riprenda anche il dibattito su quali debbano essere le forme e le caratteristiche di tale strumento processuale nell’ordinamento italiano.

PER SAPERNE DI PIÙ

Katz A. (1990), “The Effects of Frivolous Lawsuits on the Settlement of Litigation”, International Review of Law and Economics, 3, p. 3-27.

Miller G. (1998), “Class Action”, in Newman Peter ed., The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, New York, Stockton Press, vol. 1, pp. 257-261.

Silver C. (2000), “Class Actions – Representative Proceeding”, in Boukaert B. and De Geest G., Encyclopedia of Law and Economics, Chetenham, Edward Elgar, vol. VII, pp. 194-240.

(1)Si tratta della direttiva 98/27/EC.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  Dalla Nadef alla manovra 2024: quanto incide il Superbonus
Leggi anche:  Nuovo approccio per una spending review efficace*

Precedente

POSTO FISSO PER CHI?

Successivo

ECOPASS NELL’INGORGO DEL SONDAGGIO

  1. sandro

    Da un film di fine anni 60 che faceva riferimento ad un (forse presunto) regolamento della II guerra mondiale: "Chi è pazzo è esonerato dalle missioni (aeree) di guerra, ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni (aeree) di guerra non è pazzo". Da una moderna legge del prof. Brunetta "Le P.A. che non fanno il proprio dovere possono essere condannate alla pubblicazione della malefatta in apposito Registro dei cattivi Amministratori, ma chi effettua la pubblicazione è la P.A…". Sbaglio o siamo di fronte ad uno dei paradossi logici che tanto piacciono ai matematici. Ovvia domanda: se è la P.A. preposta allo scopo che non pubblica le malefatte (es. perchè non ha personale, soldi, ecc.) cosa facciamo? Un Class Action?

  2. Maurizio

    Ma che pensavate cittadini sudditi? Che una legge brunetta è sufficente a cambiare un profondo modo di essere e di pensare dlela burocrazia italiana? Se la burocrazia dovesse rimborsare il danno economico al sistema produttivo non basterebbero cento anni di tasse a trovare i soldi sufficenti. Per non dire poi dei parassiti fannulloni a cui è garantito tutto, in caso di condanna della PA loro non pagheranno mai nulla e non risponderanno mai di nulla.

  3. riccardo nogara

    A quelli che pagano le tasse,dopo tante umuliazioni e beffe subite, per una giustizia ingiusta, una corruzione, evasione fiscale dilaganti ed una casta politica avida di potere,è stato riconosciuta o meglio elemonisata la possibilità di potersi difendere da cittadini che pure pagano le tasse, ma contaminati per eccessiva vicinanza alla politica. Penso che questo provvedimento sia una ulteriore pseudofurbizia, perché prodotta dalla avidità del potere, di mettere il silenziatore alla rabbia delle vittime della burocrazia e non solo, burocrazia che attualmente il potere vorebbe ridemensionata ed asservita. E se fosse un autogol? Se tutti quelli che pagano le tasse si rendessero conto che sono solo loro che alimentano tutti quelli che non le pagano, i corrotti, corruttori e ladri?

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén