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PIU’ CHE UN CONTENZIOSO, UNA SIMONIA FISCALE

Novità nell’accertamento di imposte sui redditi, Iva e di altre imposte indirette. Il contribuente ha ora la possibilità di fruire di un significativo abbattimento delle sanzioni se aderisce alla determinazione del tributo operata, in via unilaterale, dall’amministrazione finanziaria. Se l’intento di potenziare l’azione di contrasto all’evasione è meritevole, l’intervento ha una connotazione ambigua: confonde esigenze operative con altre più contingenti, come il fare cassa. E rende sostanzialmente superflua l’osservanza di comportamenti fiscalmente virtuosi.

Con il decreto legge 112/2008, la cosiddetta  “manovra estiva”, e poi con il decreto legge 185/2008, il “decreto anti-crisi”, sono state introdotte importanti novità nell’accertamento di imposte sui redditi (ma anche Irap e addizionali), Iva e di altre imposte indirette. Con forme e moduli diversi, si è prevista la generalizzata possibilità per il contribuente di fruire di un significativo abbattimento (a un ottavo ) delle sanzioni comminabili, attraverso l’adesione alla determinazione del tributo operata, in via unilaterale, dall’amministrazione finanziaria.

ACCERTAMENTO ADDIO

La “manovra estiva” ha introdotto l’adesione ai processi verbali di constatazione. Si tratta, in sostanza, della possibilità, offerta ai contribuenti sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche, di definire la loro posizione aderendo al contenuto del verbale di constatazione. Di definire così la loro posizione in una fase addirittura precedente all’accertamento. Condizione per fruire del beneficio dell’abbattimento delle sanzioni è l’adesione al contenuto integrale del processo verbale; cioè un atto dell’ufficio dell’Agenzia (o della Guardia di Finanza) che è tipicamente rivolto alla mera constatazione delle violazioni, ma non alla loro valutazione in ordine alla determinazione del debito di imposta, che è invece tipica della successiva attività di accertamento. Così facendo, in definitiva, il contribuente rinuncia alla tutela giudiziale e, soprattutto, al contraddittorio con l’amministrazione.

Con il successivo “decreto anti-crisi”, la possibilità dell’adesione è stata estesa a tutti i moduli procedimentali dell’accertamento. L’intervento ha interessato, innanzitutto, l’accertamento con adesione, introducendo la possibilità per il contribuente che riceve un “invito a comparire” di prestare immediata adesione ai contenuti dell’invito, mediante un’apposita comunicazione. Inoltre, in sede di conversione, per armonizzare i nuovi istituti deflativi, è stata prevista la riduzione a un ottavo delle sanzioni applicabili anche per l’ipotesi dell’acquiescenza all’accertamento, ossia la rinuncia all’impugnazione. Tutte queste novità sono accomunate dal fine di deflazionare il contenzioso, di anticipare il momento dell’incasso per il Fisco, di fare risparmiare all’amministrazione finanziaria risorse umane ed economiche. Stando almeno alla relazione tecnica al decreto legge n. 185/2008, ciò dovrebbe poi consentire ulteriori accertamenti e, quindi, in prospettiva, maggiori entrate tributarie. (1)
Indubbiamente, i vantaggi per il contribuente che derivano dalle nuove forme di adesione sono significativi: abbattimento a un ottavo del minimo edittale delle sanzioni, quando nel caso di accertamento con adesione e acquiescenza ordinaria l’abbattimento è a un quarto (un terzo in caso di conciliazione giudiziale); possibilità di pagamento rateale senza dover prestare alcuna garanzia, altrimenti richiesta nell’accertamento con adesione; preclusione per l’ulteriore attività accertativa dell’amministrazione (entro precisi limiti) anche nei casi in cui  non dovrebbe operare (accertamento condotto con gli studi di settore).
L’offerta, insomma, è allettante; viene però da domandare, a che prezzo.

IL “PREZZO” DELL’EVASIONE

Il tratto comune dei nuovi istituti è l’adesione del contribuente alla proposta unilaterale dell’amministrazione, indipendentemente da ogni valutazione relativa alla sua correttezza. Tant’è che il contribuente non può beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni se, potendo aderire alla proposta in una fase antecedente, non lo ha fatto: ad esempio, non può aderire all’invito al contraddittorio, se ha ricevuto un verbale e non vi ha aderito. Nella sua concezione originaria, invece, l’adesione del contribuente è stata pensata come un’adesione a una determinazione del tributo raggiunta in sede di accertamento a seguito di un contraddittorio, in base al convincimento che solo in questo modo l’amministrazione è in grado di accertarne la reale capacità contributiva; ciò soprattutto quando la pretesa è fondata su strumenti meramente presuntivi come, tra gli altri, gli studi di settore.
In particolare per questi strumenti, l’adesione “incondizionata” del contribuente realizza una interruzione della fase accertativa, che impedisce all’amministrazione di giungere a una determinazione precisa della imposta dovuta, come accade invece per la generalità dei contribuenti. Il modello ipotizzato dai nuovi strumenti di fatto contraddice la volontà di una determinazione dell’imponibile e dell’imposta misurata sulla reale capacità contributiva, a favore di un modello in cui ciò che importa è l’adesione intesa come non contestazione. E, soprattutto, pagamento immediato (anche nella forma rateale).
Se a questo si aggiungono le franchigie previste per la attività di accertamento, è possibile configurare una, quantomeno parziale, “rinuncia all’accertamento” da parte dell’amministrazione finanziaria, in grado di porre dei seri problemi in ordine al rispetto del principio di uguaglianza nell’attuazione del tributo. Non è superfluo ricordare che proprio in base alla valutazione della natura discriminatoria di una simile rinuncia all’accertamento, la Corte di giustizia ha ritenuto contrario al diritto comunitario il condono italiano Iva.[1]
Nonostante i sicuri e meritevoli intendimenti di potenziare l’azione di contrasto all’evasione, interventi tali hanno una connotazione ambigua, confondendo esigenze operative con altre più contingenti, come il fare cassa. Da qui il sospetto che le novità celino, di fatto, una sorta di condono “diffuso” (nei diversi moduli procedimentali) e a “regime” (perché previsto in modo stabile). La riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo edittale significa una sanzione del 12,5 per cento che, sommata agli interessi, rappresenta il “prezzo” dell’evasione. È un prezzo con ogni evidenza contenuto, se si tiene conto del fatto che va altresì scontato del rischio, tradizionalmente basso, di essere scoperti e che potrà condurre i contribuenti a strategie ricavate dalla “teoria dei giochi” piuttosto che a comportamenti basati sulla lealtà fiscale. Probabilmente tutto questo non indurrà nessuno ad affiggere tesi sui portali delle Chiese; vero è che un condono a regime, depotenziando il rischio dell’evasione, è come la vendita delle indulgenze: rende sostanzialmente superflua, se non addirittura disincentiva, l’osservanza di comportamenti (fiscalmente) virtuosi.

 

(1) La relazione tecnica ha stimato che per circa 33mila accertamenti verrà evitata, a regime, la fase del contraddittorio e che tale risparmio di risorse potrà essere impiegato per 175mila nuovi accertamenti, con un gettito di cassa  pari a 145,8 milioni di euro.

Corte di giustizia, grande sezione, sent. del 17/7/2008, causa C-132/06. Sul tema, Falsitta, “I condoni fiscali tra rotture di regole costituzionali e violazioni comunitarie”, in Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Milano, 2008, 296 ss.; De Mita, “Un favore a chi ha frodato”, in Il Sole 24 Ore, 28/7/2008.

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L’ACCORDO SEPARATO DEL 22 GENNAIO 2009: QUALI ULTERIORI PROVE DI DIALOGO?

  1. Matteo Gianola

    Una cosa non mi è risultata chiara dell’articolo, peraltro molto interessante: quanto sia la convenienza di questa riforma nel recupero dell’evasione. Mi spiego meglio. Tempo fa, ricordo, di aver letto, forse sul Corriere della Sera se la memoria non mi inganna, che spesso il recupero delle somme evase al fisco sia ben più oneroso dell’ammontare dei tributi evasi. Questa innovazione che, sicuramente, intacca il principio di uguaglianza si fronte al fisco in linea di principio ma permetterebbe, altresì, di concedere anche ai "piccoli" quei vantaggi di cui in passato avevano beneficiato personaggi come Fisichella o Rossi. Non è che con questo tipo di conciliazione si avrebbe un saldo più che positivo nel recupero dell’evasione fiscale rispeto alla metodologia precedente che, sicuramente, presentava degli oneri procedurali ben maggiori?

  2. VINCENZO

    Perché per gli evasori fiscali non si istituiscono processi per direttissima e severe pene detentive?

  3. Massimiliano Lombardi

    Premetto che a mio parere l’articolo è interessante nella prima parte, ma perde di efficacia nelle conclusioni. Circa la definizione delle sole sanzioni bisogna innanzitutto ricordare che la sanzione è collegata direttamente al tributo omesso, determinato sul reddito accertabile. Già nel Processo Verbale di Constatazione è contentuto l’ammontare del maggior reddito "da accertare". Evitare i rischi legati al contenzioso, quali ad esempio l’annullamento della pretesa impositiva per vizi di legittimità e/o di merito, nonché la possibiltà di introitare in tempi brevissimi le maggiori imposte, ricordiamolo ancora da accertare in via definitiva, ritengo sia una ottima cosa per l’Erario. L’iter per l’accertamento di un maggior reddito rispetto al dichiarato è lungo e tortuoso. Data la ovvia e necessaria parità tra Fisco e contribuente,e la ovvia possibilità di errore anche da parte del Fisco, l’esito dell’accertamento nel senso della definitività dell’imposizione tributaria, non è così scontato.Le sanzioni sono calcolate in misura ridotta anche nel caso di mancata opposizione all’avviso di accertamento, ultimo atto di imposizione fiscale.Parlare di condono mi sembra francamente eccessivo.

  4. girolamo caianiello

    Secondo dati di anni fa, una quota molto elevata del totale delle somme accertate derivava da un numero di casi molto ridotto. Se ancora è così, basterebbe concentrarsi su tali casi, facendo cadere il pretesto di voler sfoltire il contenzioso. Senza dire che le procedure di applicazione dei condoni recano spesso non poco lavoro aggiuntivo agli Uffici. Non demonizzerei invece i condoni "al buio", a favore di soggetti sconosciuti al Fisco, che potrebbero restare sempre tali, e dai quali si ottiene pertanto che vengano allo scoperto e che paghino una sorta di premio assicurativo, la cui entità dipende dalla "paura" che un’azione fiscale efficace riesce ad incutere in generale. Tutt’altro è il caso delle sanatorie comunque denominate che vengono offerte a soggetti già scoperti, perché è chiaro che a scegliere questa strada non saranno certo quelli che più hanno motivi per prevedere esiti contenziosi a loro favorevoli, ma proprio coloro che sentono debole la propria posizione, e che ricevono in regalo l’inconcepibile rinuncia dello Stato a crediti quasi sicuri, per fondatezza della pretesa e solvibilità dei debitori.

  5. villiam

    I “vantaggi” ottenuti da Valentino Rossi e Fisichella non sono riservati solo a personaggi famosi ma anche ai “piccoli”. Nel solo anno 2007 oltre 260.000 situazioni sono state definite con la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo previsto; tali dati diffusi dall’Agenzia delle entrate dimostrano che tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro notorietà e dimensioni, potevano definire la propria posizione fiscale beneficiando dei “vantaggi” previsti dalla legge. Le nuove disposizioni conciliative potranno aumentare gli incassi derivanti dall’attività di controllo, a scapito peraltro di una diminuzione, ben più rilevante, degli introiti da adempimento spontaneo.

  6. adriano de ambrosis

    Caro Carinci, concordo pienamente con la tua impostazione. Anche a me pare che l’abbattimento generalizzato ad 1/8 delle sanzioni, già a partire dal ricevimento da parte del contribuente di un verbale di verifica comporti subito voler adottare a regime una sorta di "condono generalizzato" e nascosto. Mi sembra che, oltre all’esigenza di fare cassa subito si è voluto rispondere a delle attese elettorali neanche troppo sfumate prese durante l’ultima campagna elettorale. Tant’è teniamoci ciò che è stato democraticamente scelto.

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