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DIRETTIVA SUL CONSUMO, MA SENZA MUTUI

Nel complesso la nuova direttiva comunitaria sul credito al consumo è un passo avanti sulla strada della tutela dei consumatori. Propone un’articolata serie di norme sugli obblighi di informazione attraverso i quali il consumatore diverrà più consapevole delle proprie capacità di indebitamento e capace di scegliere le migliori condizioni contrattuali offerte dagli intermediari. Tuttavia, il legislatore comunitario poteva avere più di coraggio e occuparsi anche di una delle principali cause di sovraindebitamento: il mutuo per acquistare la casa.

L’approvazione di una nuova direttiva comunitaria in materia di credito al consumo(1) era attesa da tempo, tanto che l’Italia è stata a un passo dall’essere, anziché come d’uso in ritardo, per una volta in anticipo sull’Europa: un disegno di legge era già stato presentato dal governo lo scorso agosto. (2) C’è solo da sperare che ora con la direttiva definitivamente approvata, anche il parlamento italiano introduca al più presto le nuove regole, senza attendere il termine di due danni stabilito per il recepimento.

UN MERCATO FRAMMENTATO

Il mercato del credito al consumo è da tempo in forte espansione in tutta l’area dell’Unione, e nonostante il rallentamento registrato nella seconda metà del 2007 e l’attesa di un’ulteriore riduzione anche per il 2008, le aspettative di crescita restano alte. (3)
Si tratta di un mercato ancora frammentato, anche a causa di regole nei singoli Stati membri estremamente eterogenee. L’armonizzazione della disciplina, strumento necessario per assicurare trasparenza, efficienza e concorrenza sul mercato, ha l’obiettivo di sostenere e incrementare la fiducia dei consumatori e aumentare così quel risicatissimo 1 per cento di quota di credito al consumo transfrontaliero sul totale del credito erogato.

UN’OCCASIONE PERSA

Una prima, anche se per la verità non inattesa, delusione viene dalla definizione dell’ambito di applicazione delle nuove regole. La direttiva conferma la scelta operata nel 1987, con la direttiva 87/102/Cee, e già allora da alcuni criticata, di escludere dalla tutela i finanziamenti, assistiti o meno da ipoteca, destinati all’acquisto di immobili. Questi prestiti sono opportunamente oggetto di attenzione specifica da parte della Commissione europea, ma la predisposizione di regole obbligatorie comuni in materia sembra ancora lontana. (4)
Ora il cuore della nuova disciplina è costituito da un insieme di obblighi di informazione il cui valore, nell’ambito del mercato dei mutui immobiliari, è stato richiamato solo pochi giorni fa dal governatore della Banca d’Italia, il quale ha chiesto alle banche “di continuare lo sforzo per accrescere la trasparenza dei contratti e migliorare le informazioni rese alla clientela”. (5)L’esclusione appare ancora più grave se si considerano tutte le nuove regole sui tassi di interesse e sugli obblighi precontrattuali, che potrebbero rivelarsi preziosi proprio per combattere quel fenomeno di sovraindebitamento delle famiglie connesso anche alla forte propensione al ricorso al credito per l’acquisto dell’abitazione. Nella recente crisi dei subprime uno degli aspetti problematici era legato all’attività di selezione dei prenditori del credito erogato, spesso del tutto slegata dalla effettiva capacità futura del soggetto finanziato di ripagare il debito.
Fra le più importanti novità contenute nella direttiva, l’articolo 8 prevede proprio un “obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore”. Prima della conclusione del contratto, il finanziatore sarà tenuto a valutare le reali capacità economiche del consumatore, “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente”.
Sul punto, il disegno di legge italiano (che a sua volta non include nell’ambito di applicazione della disciplina i mutui immobiliari) fa ancor meglio: il finanziatore dovrà fornire “al consumatore le necessarie spiegazioni affinché il medesimo sia in grado di valutare se il credito propostogli è adeguato alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria”.
La mancata applicazione di queste norme anche ai mutui rappresenta un’occasione persa.

L’INFORMAZIONE E I SUOI COSTI

La nuova disciplina riguarda i contratti di ammontare superiore ai 200 euro e inferiore a 75mila. (6) Il suo nucleo centrale è costituito da un’articolata serie di norme in materia di obblighi di informazione attraverso i quali il consumatore dell’Unione diverrà non solo più consapevole delle proprie capacità di indebitamento, ma anche in grado di scegliere le migliori condizioni contrattuali offerte dagli intermediari sul mercato unico.
Le informazioni saranno contenute in un documento uguale per tutta l’Unione e riguarderanno, per citare alcune fra le più significative: trasparenza assoluta in materia di tassi e costo complessivo dell’operazione di finanziamento, ottenuta anche grazie all’obbligo di utilizzo di un “esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo”, importo totale del credito, numero e periodicità dei pagamenti, eventuali spese notarili, eventuale obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa, tasso di mora e modalità di modifica dello stesso. Inoltre, comprenderanno anche un “avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti”, notizie circa l’esistenza o meno del diritto di recesso e in particolare, nell’ipotesi di scoperto, se sia previsto un diritto a chiedere al debitore, in qualsiasi momento, il rimborso dell’importo totale del credito.
Non vi è dubbio che l’introduzione di oneri informativi così ampi, per la verità in larghissima parte già presenti nel nostro ordinamento, dovrà essere attentamente modulata tenendo conto, da un lato, dell’impatto operativo sul sistema bancario, che potrebbe riversarsi in un incremento di costi per i prenditori e, dall’altro, della necessità di dare una informazione con adeguate tecniche di semplificazione che possa essere realmente percepita dai destinatari.

UN PO’ PIÙ DI CORAGGIO

Il rischio di un trasferimento dei costi regolamentari sui consumatori deriva anche dai diritti di recesso. Molto ben informato e coscienziosamente valutato, il consumatore che abbia concluso un contratto di credito disporrà ancora di un periodo di quattordici giorni per recedere senza alcuna limitazione e “senza dare alcuna motivazione”. Previsione, questa, che può rivelarsi eccessivamente onerosa per gli intermediari a fronte della scelta del legislatore comunitario di predisporre sia ampi obblighi di informazione, sia specifici oneri di diligente valutazione del merito creditizio e dunque di consulenza e assistenza del potenziale debitore, il quale sarà conseguentemente in possesso di tutti gli elementi per assumere una decisione ponderata.
La direttiva prevede anche il diritto del consumatore al rimborso anticipato del credito dietro pagamento di un “indennizzo equo e oggettivamente giustificato”, che non potrà in ogni caso superare l’1 per cento dell’importo del credito pre-rimborsato per debiti con scadenza superiore a un anno e lo 0,5 per cento per quelli più a breve termine.
Nel complesso un buon passo avanti sulla strada della tutela dei consumatori, ma forse il legislatore comunitario, guardando a quello che sta succedendo oltreoceano poteva avere un po’ più di coraggio e occuparsi anche di una delle principali cause di sovraindebitamento: i soldi per comprarsi la casa.  

(1) Direttiva Parlamento europeo Consiglio Ce 16/1/2008, n. 2008/…/CE reperibile su
(2) Ddl 3015, presentato il 6 agosto 2007, consultabile alla pagina  http://www.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0032560.pdf
(3) Bce “The euro areal lending survey”, January 2008, alla pagina http://www.ecb.int/stats/pdf/blssurvey_200801.pdf
(4) Cfr. Commissione delle Comunità europee, Executive Summary, SEC(2007)1684, alla pagina http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/sec_2007_1684_it.pdf
(5) Intervento del governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, Bari, 19 gennaio 2008, alla pagina http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2008/forex_190108/forex_bari_190108.pdf
(6) Sono esclusi, oltre ai crediti per l’acquisto di immobili, i contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto alla scadenza, e i crediti non onerosi. Sono anche esclusi i crediti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti, se senza interessi o a tassi agevolati, quelli per la dilazione, senza spese, del pagamento di un debito preesistente e quelli a carattere “sociale”, concessi a tassi inferiori a quelli di mercato, a un pubblico ristretto. Sono compresi, sottoposti ad alcune regole specifiche e sottratti ad altre in ragione delle loro peculiarità (e così si poteva fare anche per i mutui immobiliari) sia le aperture di credito in conto corrente, escluse le ipotesi di credito da rimborsare ogni mese, che gli "sconfinamenti", cioè la tacita possibilità per il consumatore di utilizzare fondi che eccedono il saldo del suo conto corrente o la concessione di credito convenuta.

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  1. luigi

    Molte famiglie sono in difficoltà per il pagamento del mutuo contratto per l’acquisto della casa. La responsabilità viene attribuita ai tassi troppo elevati praticati dagli istituti di credito. Perché queste difficoltà non sussistevano prima dell’introduzione dell’euro ed in anni durante i quali i tassi erano all’attuale livello se non addirittura più alti? A me pare che la risposta risieda nel fatto che i prezzi degli immobili si sono in pratica raddoppiati dopo l’adozione dell’euro cosicché per acquistare una casa si è costretti a contrarre un mutuo o di durata lunghissima ( di 30 e più anni ) o di importo mensile troppo elevato. I mutui “difficili” non sono tanto causati dalle condizioni praticate dalle banche ma dai prezzi stratosferici raggiunti dagli immobili; siamo vicini, infatti, al raddoppio dei prezzi ed il tutto in pochi anni. La causa ( prezzi elevatissimi ) ha prodotto, come detto, l’effetto: mutui insopportabili.

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