La trattazione comune di istanze simili garantisce la tutela delle situazioni marginali, riduce i costi privati e pubblici della giustizia, allontana le imprese da comportamenti opportunistici e le spinge verso l’adozione di idonee misure precauzionali. Ed è dunque un bene che sia stata introdotta anche in Italia. Ma la nostra norma, come quasi tutte le analoghe leggi europee, si discosta dal modello americano per molti aspetti significativi. Alla fase di sperimentazione, dovrà seguirne una in grado di garantire la libertà d’accesso e la semplicità d’uso.
Lazione collettiva introdotta dal nostro legislatore con la Legge finanziaria per lanno 2008 è una iniziativa apprezzabile, ma assai migliorabile. Le forti limitazioni che listituto italiano condivide con la quasi totalità degli analoghi dispositivi europei vanno infatti contro lo spirito di uno strumento geneticamente predisposto a incrementare leffettività del diritto attraverso laccorpamento in un unico procedimento di più istanze simili. (1)
Lo strumento, se ben congegnato, non solo permette di tutelare anche i titolari di pretese di modesta entità, ma realizza proficue economie di scale, riduce la quantità di giustizia domandata, elimina processi fotocopia e abbrevia i tempi di pendenza delle cause. Inoltre è in grado di contenere il rischio di giudicati difformi. E, soprattutto, attraverso la minaccia concreta di un diritto effettivo, spinge gli agenti economici verso condotte socialmente più responsabili.
LONTANI DAL MODELLO
Il prototipo a cui le esperienze europee in tema di tutela collettiva si richiamano è certamente quello della class action statunitense: il processo di adattamento ha però trasformato in maniera radicale loriginale fisionomia dellistituto doltreoceano, tanto da spingerci a parlare piuttosto che di filiazione, di semplice ispirazione al modello primitivo.
Per meglio comprendere questa affermazione, basta osservare le molte difformità tra listituto americano e le molteplici declinazioni europee, così come sinteticamente descritto dalla tabella comparativa che si può vedere in allegato.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Con lunica eccezione rappresentata dalla disciplina inglese, tutti i paesi europei hanno rigettato il principio statunitense di libero accesso allazione collettiva riconoscendo solo a enti sovrapersonali il diritto di azionarla. La nostra disciplina, ad esempio, autorizza unicamente le associazioni di consumatori e utenti, rappresentative a livello nazionale, e gli ulteriori comitati e associazioni adeguatamente rappresentativi. Lesclusione dei singoli consumatori dalla legittimazione attiva e la contestuale istituzione di intermediari abilitati tra le effettive parti processuali rischia di far proliferare inutili centri di potere e nuovi conflitti di interessi.
LIMITI ALLOGGETTO DELLA TUTELA
Se il modello statunitense non condiziona il ricorso alla class action al verificarsi di fattispecie predeterminate, i legislatori nazionali europei hanno invece proceduto a circoscrivere lapplicazione dei nuovi dispositivi a ipotesi delimitate. La normativa italiana ha preferito elencare le ipotesi di ammissibilità richiamandosi alle fattispecie di illeciti contrattuali sorti nellambito della contrattazione di massa, di illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite e di comportamenti anticoncorrenziali. La limitazione relativa alle ipotesi di danneggiamenti nati allinterno della contrattazione per adesione a moduli o formulari non modificabili dalle parti finisce però con il rappresentare una ingiustificata (o meglio ingiusta) decurtazione dalle ipotesi ammesse alla tutela collettiva dei casi, tuttaltro che marginali, di contrattazione non seriale.
VINCOLATIVITÀ DELLA DECISIONE
La forza della class actionstatunitense risiede nella sua idoneità a risolvere con ununica decisione un numero altissimo di controversie. Interessati dalla sentenza sono tutti i soggetti coinvolti nellevento che ha originato il processo collettivo e lestromissione dalla classe è concessa solo previa richiesta (opting-out). I legislatori europei, invece, circoscrivendo lefficacia della sentenza collettiva solo a vantaggio di coloro che hanno manifestato la volontà di sottomettervisi (opting-in), favoriscono la nascita di classi poco estese e coese e di ridotta forza processuale.
NATURA DELLA SENTENZA
Come previsto negli Stati Uniti, anche in molte discipline europee il provvedimento emesso al termine del giudizio collettivo, se favorevole alla domanda della parte attrice, liquida i membri della classe. Al contrario, la nostra normativa, pur imponendo al giudice che accoglie listanza collettiva di determinare i criteri per la quantificazione del risarcimento, individua una sentenza non di condanna, bensì di accertamento e come tale inidonea a convertire leventuale termine di prescrizione breve in quello ordinario e a costituire titolo esecutivo o per liscrizione di ipoteca giudiziale. Limposizione alle parti, e segnatamente a quella più debole, di una ulteriore fase conciliativa per lerogazione dellindennizzo, finisce però col causare un inutile quanto inevitabile allungamento dei tempi della giustizia.
UNOCCASIONE MANCATA?
La trattazione comune di istanze simili garantisce la tutela anche delle situazioni marginali, riduce i costi privati e pubblici della giustizia, allontana le imprese da comportamenti opportunistici e le spinge verso ladozione di idonee misure precauzionali: è per ciò che lintroduzione nel nostro ordinamento di un dispositivo processuale ispirato a forme di tutela collettiva va vista con favore. Nonostante lesercizio di volontario ottimismo, non può però essere taciuta la sensazione che si sia comunque mancata unoccasione. In vista della realizzazione dei benefici a cui gli istituiti di tutela collettiva tenderebbero naturalmente, non resta altro che esprimere lauspicio che in tutta Europa, a una fase iniziale di sperimentazione, segua la rottura dei lacci in cui questi dispositivi sono costretti così da garantirne la libertà daccesso e la semplicità duso.
(1) Lintervento più risalente in materia appartiene alla Francia che nel 1993 ha inserito allinterno del Codice del consumo laction en représentation conjointe. Nel 2000 hanno poi visto la luce le actiones colectivas indemnizatorias spagnole e nel Regno Unito la group litigation. Da ultimo nel 2005, in seguito al contenzioso sorto dopo il collocamento sul mercato del colosso Deutsche Telekom, il legislatore tedesco ha varato la Gesetz zur Einführung von Kapitalanleger-Musterverfahren (ossia legge per lintroduzione dei procedimenti modello per gli investitori).
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simone gambuto
Cito il Suo articolo: La limitazione relativa alle ipotesi di danneggiamenti nati allinterno della contrattazione per adesione a moduli o formulari non modificabili dalle parti finisce però con il rappresentare una ingiustificata (o meglio ingiusta) decurtazione dalle ipotesi ammesse alla tutela collettiva dei casi, tuttaltro che marginali, di contrattazione non seriale. Faccio fatica ad immaginare ipotesi di illecito contrattuale non seriale che possano realmente beneficiare di una azione collettiva. Essendo un contratto individuale pattuito dalle parti, va accertato in modo specifico il danno ed il suo quantum. Se latamente si riferisce al causus belli derivati, mi sembra che la qualifica dei sottoscrittori, la normativa di settore, la causa petendi, lo rendano inidoneo all’azione collettiva. Mi faccia un esempio di fattispecie che il giudice non può ammettere allazione collettiva e che invece sarebbe efficiente ricomprendere, in modo da aiutarmi a capire il Suo pensiero. Complimenti e grazie.
La redazione
Nel riferirmi ai casi di contrattazione non seriale indebitamente, a mio giudizio, non ammessi ad usufruire dello strumento processualisitico dell’azione collettiva, avevo in mente le ipotesi di danneggiamenti scaturenti dall’utilizzo di beni di largo consumo. L’esperienza quotidiana conferma la circostanza secondo cui il reperimento sul mercato di tali prodotti, reperimento che di regola avviene attraverso l’acquisto presso le catene della grande distribuzione, non richiede l’espletamento di alcuna formalità. In questi casi la contrattazione, seppur di massa in quanto moltiplicata per un numero elevatissimo di scambi, non rientra nella fattispecie contemplata dal provvedimento in esame proprio perchè esula dalla adesione scritta a moduli o formulari già predisposti dalle parti, contrariamente a quanto invece prevede il citato art. 1342 del codice civile. Per quanto concerne la materia dei prodotti finanziari, mi sembra invece che proprio il richiamo alla contrattazione per adesione alimenti qualche timida speranza.