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PER UNA CLASS ACTION PIU’ AMERICANA

La trattazione comune di istanze simili garantisce la tutela delle situazioni marginali, riduce i costi privati e pubblici della giustizia, allontana le imprese da comportamenti opportunistici e le spinge verso l’adozione di idonee misure precauzionali. Ed è dunque un bene che sia stata introdotta anche in Italia. Ma la nostra norma, come quasi tutte le analoghe leggi europee, si discosta dal modello americano per molti aspetti significativi. Alla fase di sperimentazione, dovrà seguirne una in grado di garantire la libertà d’accesso e la semplicità d’uso.

azione collettiva introdotta dal nostro legislatore con la Legge finanziaria per l’anno 2008 è una iniziativa apprezzabile, ma assai migliorabile. Le forti limitazioni che l’istituto italiano condivide con la quasi totalità degli analoghi dispositivi europei vanno infatti contro lo spirito di uno strumento geneticamente predisposto a incrementare l’effettività del diritto attraverso l’accorpamento in un unico procedimento di più istanze simili. (1)
Lo strumento, se ben congegnato, non solo permette di tutelare anche i titolari di pretese di modesta entità, ma realizza proficue economie di scale, riduce la quantità di giustizia domandata, elimina processi fotocopia e abbrevia i tempi di pendenza delle cause. Inoltre è in grado di contenere il rischio di giudicati difformi. E, soprattutto, attraverso la minaccia concreta di un diritto effettivo, spinge gli agenti economici verso condotte socialmente più responsabili.

LONTANI DAL MODELLO

Il prototipo a cui le esperienze europee in tema di tutela collettiva si richiamano è certamente quello della class action statunitense: il processo di adattamento ha però trasformato in maniera radicale l’originale fisionomia dell’istituto d’oltreoceano, tanto da spingerci a parlare piuttosto che di filiazione, di semplice ispirazione al modello primitivo.
Per meglio comprendere questa affermazione, basta osservare le molte difformità tra l’istituto americano e le molteplici declinazioni europee, così come sinteticamente descritto dalla tabella comparativa che si può vedere in allegato.

LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Con l’unica eccezione rappresentata dalla disciplina inglese, tutti i paesi europei hanno rigettato il principio statunitense di libero accesso all’azione collettiva riconoscendo solo a enti sovrapersonali il diritto di azionarla. La nostra disciplina, ad esempio, autorizza unicamente le associazioni di consumatori e utenti, rappresentative a livello nazionale, e gli ulteriori comitati e associazioni “adeguatamente rappresentativi”. L’esclusione dei singoli consumatori dalla legittimazione attiva e la contestuale istituzione di intermediari abilitati tra le effettive parti processuali rischia di far proliferare inutili centri di potere e nuovi conflitti di interessi.

LIMITI ALL’OGGETTO DELLA TUTELA

Se il modello statunitense non condiziona il ricorso alla class action al verificarsi di fattispecie predeterminate, i legislatori nazionali europei hanno invece proceduto a circoscrivere l’applicazione dei nuovi dispositivi a ipotesi delimitate. La normativa italiana ha preferito elencare le ipotesi di ammissibilità richiamandosi alle fattispecie di illeciti contrattuali sorti nell’ambito della contrattazione di massa, di illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite e di comportamenti anticoncorrenziali. La limitazione relativa alle ipotesi di danneggiamenti nati all’interno della contrattazione per adesione a moduli o formulari non modificabili dalle parti finisce però con il rappresentare una ingiustificata (o meglio ingiusta) decurtazione dalle ipotesi ammesse alla tutela collettiva dei casi, tutt’altro che marginali, di contrattazione non seriale.

VINCOLATIVITÀ DELLA DECISIONE

La forza della class actionstatunitense risiede nella sua idoneità a risolvere con un’unica decisione un numero altissimo di controversie. Interessati dalla sentenza sono tutti i soggetti coinvolti nell’evento che ha originato il processo collettivo e l’estromissione dalla classe è concessa solo previa richiesta (opting-out). I legislatori europei, invece, circoscrivendo l’efficacia della sentenza collettiva solo a vantaggio di coloro che hanno manifestato la volontà di sottomettervisi (opting-in), favoriscono la nascita di classi poco estese e coese e di ridotta forza processuale.

NATURA DELLA SENTENZA

Come previsto negli Stati Uniti, anche in molte discipline europee il provvedimento emesso al termine del giudizio collettivo, se favorevole alla domanda della parte attrice, liquida i membri della classe. Al contrario, la nostra normativa, pur imponendo al giudice che accoglie l’istanza collettiva di determinare i criteri per la quantificazione del risarcimento, individua una sentenza non di condanna, bensì di accertamento e come tale inidonea a convertire l’eventuale termine di prescrizione breve in quello ordinario e a costituire titolo esecutivo o per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. L’imposizione alle parti, e segnatamente a quella più debole, di una ulteriore fase conciliativa per l’erogazione dell’indennizzo, finisce però col causare un inutile quanto inevitabile allungamento dei tempi della giustizia.

UN’OCCASIONE MANCATA?

La trattazione comune di istanze simili garantisce la tutela anche delle situazioni marginali, riduce i costi privati e pubblici della giustizia, allontana le imprese da comportamenti opportunistici e le spinge verso l’adozione di idonee misure precauzionali: è per ciò che l’introduzione nel nostro ordinamento di un dispositivo processuale ispirato a forme di tutela collettiva va vista con favore. Nonostante l’esercizio di volontario ottimismo, non può però essere taciuta la sensazione che si sia comunque mancata un’occasione. In vista della realizzazione dei benefici a cui gli istituiti di tutela collettiva tenderebbero naturalmente, non resta altro che esprimere l’auspicio che in tutta Europa, a una fase iniziale di sperimentazione, segua la rottura dei lacci in cui questi dispositivi sono costretti così da garantirne la libertà d’accesso e la semplicità d’uso.

(1) L’intervento più risalente in materia appartiene alla Francia che nel 1993 ha inserito all’interno del Codice del consumo l’action en représentation conjointe. Nel 2000 hanno poi visto la luce le actiones colectivas indemnizatorias spagnole e nel Regno Unito la group litigation. Da ultimo nel 2005, in seguito al contenzioso sorto dopo il collocamento sul mercato del colosso Deutsche Telekom, il legislatore tedesco ha varato la Gesetz zur Einführung von Kapitalanleger-Musterverfahren (ossia legge per l’introduzione dei procedimenti modello per gli investitori).

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  1. simone gambuto

    Cito il Suo articolo: “…La limitazione relativa alle ipotesi di danneggiamenti nati all’interno della contrattazione per adesione a moduli o formulari non modificabili dalle parti finisce però con il rappresentare una ingiustificata (o meglio ingiusta) decurtazione dalle ipotesi ammesse alla tutela collettiva dei casi, tutt’altro che marginali, di contrattazione non seriale”. Faccio fatica ad immaginare ipotesi di illecito contrattuale non seriale che possano realmente beneficiare di una azione collettiva. Essendo un contratto individuale pattuito dalle parti, va accertato in modo specifico il danno ed il suo quantum. Se latamente si riferisce al causus belli “derivati”, mi sembra che la qualifica dei sottoscrittori, la normativa di settore, la causa petendi, lo rendano inidoneo all’azione collettiva. Mi faccia un esempio di fattispecie che il giudice non può ammettere all’azione collettiva e che invece sarebbe efficiente ricomprendere, in modo da aiutarmi a capire il Suo pensiero. Complimenti e grazie.

    • La redazione

      Nel riferirmi ai casi di contrattazione non seriale indebitamente, a mio giudizio, non ammessi ad usufruire dello strumento processualisitico dell’azione collettiva, avevo in mente le ipotesi di danneggiamenti scaturenti dall’utilizzo di beni di largo consumo. L’esperienza quotidiana conferma la circostanza secondo cui il reperimento sul mercato di tali prodotti, reperimento che di regola avviene attraverso l’acquisto presso le catene della grande distribuzione, non richiede l’espletamento di alcuna formalità. In questi casi la contrattazione, seppur di massa in quanto moltiplicata per un numero elevatissimo di scambi, non rientra nella fattispecie contemplata dal provvedimento in esame proprio perchè esula dalla adesione scritta a moduli o formulari già predisposti dalle parti, contrariamente a quanto invece prevede il citato art. 1342 del codice civile. Per quanto concerne la materia dei prodotti finanziari, mi sembra invece che proprio il richiamo alla contrattazione per adesione alimenti qualche timida speranza.

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