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E in magistratura largo agli anziani

Una sentenza della Corte costituzionale cancella la legge che fissava in sessantasei anni il limite di età dei magistrati per partecipare a concorsi per dirigere uffici giudiziari di merito. Norma dettata da ragioni molto specifiche e poco attente agli interessi della giustizia, ma che aveva avuto il merito di riaprire il dibattito sui requisiti e sul ruolo del magistrato dirigente e sul criterio dell’anzianità. Se la politica non saprà uscire da logiche di piccolo cabotaggio ed esprimere rapidamente un progetto coerente e forte, il sistema finirà per collassare.

Con sentenza del 20 giugno 2007, depositata in questi giorni, la Corte costituzionale ha dichiarato non conforme ai principi costituzionali la disposizione di legge, voluta dalla precedente maggioranza, che fissava per i magistrati in sessantasei anni il limite di età per partecipare a concorsi per dirigere uffici giudiziari di merito (il limite era di sessantotto anni per gli uffici direttivi presso la Corte di Cassazione).

La motivazione della sentenza. E le conseguenze

La complessa e assai tecnica motivazione della sentenza censura la nuova disciplina sotto il profilo della irragionevolezza e, potremmo dire, della contraddittorietà. Giustificata dal legislatore con l’esigenza di garantire che gli aspiranti assicurino almeno un quadriennio di presenza ai vertici dell’ufficio giudiziario, periodo calcolato con riferimento all’età ordinaria di pensionamento fissata in settanta anni, la disciplina contrasta, secondo la Corte, con altra norma di legge, voluta anch’essa dalla medesima maggioranza parlamentare, che prevede per il magistrato la possibilità di posticipare il pensionamento fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età. Tale possibilità non è soggetta a controlli o valutazioni da parte del Csm, così che risulta del tutto privo di coerenza che, da un lato, si consenta al magistrato di decidere unilateralmente di restare in servizio ben oltre i settanta anni e, dall’altro, gli si impedisca di partecipare a concorsi per incarico direttivo avendo come parametro proprio tale tetto, ormai privo di significato.
Con questa decisione la Corte mette in discussione tutti i concorsi che il Csm ha bandito negli ultimi due anni applicando il limite dei sessantasei anni e, più ancora, mette in dubbio la possibilità che con le regole attuali sia possibile favorire l’accesso di magistrati meno anziani alla direzione degli uffici giudiziari.
La situazione che abbiamo davanti si fa davvero critica. Tutte le procedure di nomina ancora in corso dovranno essere sospese, ponendo il Csm davanti alla difficile scelta se bandire di nuovo i concorsi oppure riaprire le valutazioni all’interno della platea di coloro che avevano fatto domanda. Entrambe le soluzioni sono possibili sul piano tecnico e, qualunque venga scelta, le future nomine saranno soggette a ricorsi e incertezze. Passeranno molti mesi, dunque, prima che il Csm possa procedere alle nuove nomine (lasciando gli uffici scoperti) e ogni delibera sarà soggetta al rischio di annullamento da parte del giudice amministrativo.

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Scelte sciagurate

Questa situazione è frutto di scelte legislative sciagurate volute dalla precedente maggioranza. L’idea di portare a settantacinque anni l’età pensionabile fu figlia di due ragioni: la volontà del ministro Castelli di bloccare i concorsi per assumere nuovi magistrati in attesa che entrasse in vigore il “suo” ordinamento giudiziario, con conseguente aumento, in assenza dell’innalzamento di età, del numero dei posti che si sarebbero liberati per pensionamento senza poter essere coperti; la volontà della maggioranza di gratificare i magistrati più anziani, e soprattutto quelli che operavano presso la Cassazione, ufficio ritenuto nevralgico sia per il nuovo ruolo che la legge di ordinamento giudiziario intendeva riconoscere sia per i processi che in Cassazione si dovevano celebrare.
Per altro verso, il tetto dei sessantasei anni fu introdotto in via anticipata con legge che fece molto discutere e che di fatto impedì a un noto magistrato di concorrere per l’incarico di Procuratore nazionale antimafia.
Due leggi, dunque, dettate da ragioni molto specifiche e poco attente agli interessi della giustizia. Ciò non toglie che l’introduzione del tetto di sessantasei anni abbia modificato in positivo equilibri che fanno della magistratura italiana una vera gerontocrazia, nella quale un magistrato di cinquanta-cinquantacinque anni (che quindi ne ha alle spalle venticinque-trenta di servizio) non ha nessuna speranza di poter dirigere un ufficio di una qualche dimensione o rilevanza.
Quella legge aveva avuto il merito di dare spazio alla ripresa di un dibattito non fossilizzato circa i requisiti che deve avere un magistrato dirigente, circa il peso del criterio dell’anzianità e lo stesso ruolo che il dirigente deve rivestire.
Con la sentenza della Corte costituzionale non solo questo iniziale processo di ripensamento risulta messo nel nulla per molto tempo ancora, ma sembrano porsi le basi per un assetto che, sul piano normativo e di politica del personale, escluderà di fatto i “non anziani” dalla direzione degli uffici giudiziari.
Giusta o sbagliata che sia la decisione della Corte, il connubio fra leggi pessime e la decisione che ne annulla la parte meno conservatrice produrrà effetti rilevantissimi nell’immediato e nel futuro. Effetti che incentiveranno la permanenza in servizio dei magistrati più anziani e innalzeranno l’età in cui sarà possibile dirigere anche le procure della Repubblica e i tribunali. Temo che questo non aiuterà la ricerca di innovazione del sistema giudiziario e di miglioramento della sua qualità complessiva. Detto, ovviamente, col massimo rispetto personale verso quei magistrati che dopo quaranta anni di carriera si cimenteranno per la prima volta con compiti di direzione di un ufficio a una età che in altre magistrature coincide con il pensionamento.
Anni e anni di politiche che sulla giustizia si sono mostrate contraddittorie e di basso profilo, stanno producendo e produrranno effetti disastrosi. Se la politica non saprà uscire da logiche di piccolo cabotaggio ed esprimere rapidamente un progetto coerente e forte, il sistema finirà per collassare: troppe cose non vanno (ordinamento, risorse, politiche del personale, leggi processuali, carichi di lavoro e via elencando) e i diversi difetti, sommandosi, danno origine a una miscela quasi incontrollabile, che non sappiamo più da quale punto di partenza affrontare.

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  1. Giorgio

    Questo è quello che succede a mantenere al lavoro persone oltre i 60 anni (escludendo così i giovani che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro quasi dieci anni dopo rispetto all’età in cui sono entrati gli attuali pensionandi). Mi pare ci sia una piccola (piccola, si fa per dire) contraddizione fra chi si lamenta per la gerontocrazia imperante (tutta la PA è così e sarà sempre peggio mandando in pensione la gente più tardi – i dirigenti saranno gli ultimi afd andarsene visti i privilegio stipendiali di cui beneficiano) ed al tempo stesso sollecita l’innalzamento dell’età pensionabile. O no ?

  2. Jean Baptiste Clamence

    Trovo piuttosto equivoco il concetto di “Magistrato dirigente” che presuppone il possesso, nei capi degli uffici giudiziari, di qualità manageriali che esso normalmente non possiede, e non si vede come potrebbe possedere, visto che né i suoi studi, né la sua successiva carriera lo orientano al management. È ormai acquisito nel resto della Pubblica Amministrazione che la buona gestione non è solo applicazione delle norme, campo, quest’ultimo, nel quale i Magistrati certamente eccellono.
    Nell’attuale sistema, il CSM nomina i capi degli uffici giudiziari, spesso tra Magistrati che non ne fanno parte. Dunque la nomina consiste anche in un trasferimento, e il Presidente di un tribunale o un Procuratore capo vengono catapultati dall’alto in una realtà che non conoscono. Non mi pare un gran modo di assicurare l’indipendenza del potere giudiziario, né la sua efficienza. Ritengo perciò auspicabile un diverso modello di governance degli uffici giudiziari. Almeno le corti giudicanti dovrebbero poter eleggere nel loro seno il loro Presidente, tra magistrati che ne fanno già parte. È lo schema seguito, per fare un esempio, dalla Corte Costituzionale. L’elezione potrebbe essere annuale. Verrebbe in tal modo assicurata la rotazione degli incarichi, la conoscenza da parte del capo del proprio ufficio, l’autonomia del potere giudiziario dall’interferenza del CSM. Inoltre sarebbero recuperate risorse alla giurisdizione: oggi la concentrazione sui capi degli uffici anche dei compiti amministrativi li esenta dalla normale attività giurisdizionale, e quindi chi lavora come capo dell’ufficio giudiziario, normalmente non lavora come giudice. Il Magistrato capo dovrebbe allora occuparsi soltanto degli affari giudiziari, lasciando a un dirigente-manager non togato la gestione delle incombenze amministrative (personale ed uffici).

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