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Come aprire i fondi chiusi

Molti contratti collettivi prevedono che la contribuzione del datore di lavoro sia vincolata all’adesione del lavoratore ad un fondo chiuso. E che sia interrotta se il lavoratore decide di trasferire i capitali accumulati o il Tfr a un fondo diverso. E’ auspicabile che il legislatore intervenga per vietare clausole simili. Si dovrebbe anche imporre ai gestori dei fondi chiusi di accettare adesioni dalla generalità dei lavoratori e non solo dagli appartenenti alla categoria. Crescerebbe la possibilità di scelta e la concorrenzialità del sistema.

La normativa sulla previdenza complementare garantisce ai lavoratori la possibilità di scegliere diverse forme di investimento di somme da accantonare a scopo previdenziale. Il legislatore ha previsto la possibilità di aderire a fondi comuni d’investimento istituiti dagli operatori finanziari, i cosiddetti “fondi aperti”, e ha permesso a gruppi di lavoratori (per esempio, quelli di un’azienda o di una determinata categoria) di accordarsi mutualisticamente per destinare le somme a fondi creati appositamente, i fondi “chiusi”, o “negoziali”. Inoltre, la legge contempla una (limitata) libertà di trasferire fondi, esercitabile a due anni dall’adesione, oppure dopo il trasferimento a un diverso impiego.
La possibilità di scegliere fra diverse forme di investimento e la libertà di trasferire fra esse i capitali accumulati è importante perché garantisce, in linea di principio, la concorrenzialità del sistema e, con essa, minori costi di gestione dei fondi e maggiori rendimenti per i lavoratori.

Gli accordi negoziali limitano la scelta del lavoratore

La libertà di scelta è stata però in parte limitata dalla maggioranza degli accordi collettivi di lavoro, che hanno introdotto importanti restrizioni al contributo versato dai datori di lavoro. Il contributo è, a tutti gli effetti, una forma di compensazione che tutti i lavoratori vincolati dal contratto devono poter ricevere. I contratti lo prevedono allo scopo di sfruttare un vantaggio fiscale indicato dalla legge.
In particolare, la generalità degli accordi collettivi include: 1) clausole che vincolano la corresponsione del contributo del datore di lavoro all’adesione del lavoratore al fondo chiuso, e al versamento ulteriore di una percentuale minima del salario oltre che dell’intera somma destinata al trattamento di fine rapporto (Tfr); 2) clausole che obbligano il datore di lavoro a interrompere il versamento nel caso in cui il lavoratore decidesse di trasferire i capitali accumulati a un fondo aperto.
Il linguaggio usato da alcuni accordi collettivi non lascia dubbi sull’intento delle parti negoziali. Per esempio, il contratto collettivo dei lavoratori metalmeccanici prevede che il datore di lavoro contribuisca alla previdenza complementare l’1,2 per cento dello stipendio lordo, purché il lavoratore aderisca al fondo chiuso appositamente istituito, il fondo Cometa, e vi contribuisca un uguale importo, oltre al Tfr. L’articolo 40 del contratto (1) prevede quanto segue (in questa, e nelle citazioni che seguono, l’enfasi è mia):
“L’obbligo contributivo e di devoluzione del trattamento di fine rapporto, così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo.
Ecco quanto stabilisce invece il contratto dei lavoratori delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni nell’istituire il fondo negoziale Telemaco (2):
“L’obbligo contributivo nei confronti del Fondo è assunto dalle aziende esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano la qualità di soci del Fondo stesso; la corrispondente contribuzione, pertanto, non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualità di soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente“.

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Chi vince e chi perde con queste clausole?

Gli esempi citati rispecchiano la generalità degli accordi negoziali (3), che non sempre sembrano essere stipulati a vantaggio del lavoratore. Da un lato, gli accordi sfruttano i vantaggi fiscali della previdenza complementare prevedendo che parte della compensazione avvenga sotto forma di contributo del datore di lavoro al fondo pensione. Dall’altro, limitano considerevolmente la possibilità di scelta del lavoratore, rendendo conveniente in certi casi la rinuncia al contributo del datore di lavoro. E il lavoratore si trova così di fronte a un dilemma di difficile soluzione.
L’esistenza di queste clausole non è tuttavia difficile da spiegare. Implicano per le parti negoziali vantaggi che non corrispondono esattamente all’interesse dei lavoratori. La gerarchia sindacale, per esempio, partecipando alla gestione dei fondi negoziali, si assicura maggiori rendite proprio nei casi in cui i fondi possiedono un maggiore potere monopolistico, come quello implicitamente garantito dalle clausole che ho citato. È spiacevole notare come l’interesse dei lavoratori venga disatteso proprio dalle parti che dovrebbero rappresentarli. Il vantaggio dei datori di lavoro è facile da intuire: sono esentati dalla contribuzione nei casi in cui i lavoratori scelgano di aderire a una forma previdenziale complementare diversa dal fondo chiuso.

Alcune semplici riforme

Si noti che la legge non esclude che il datore di lavoro possa contribuire anche a versamenti a fondi aperti. Prevede anzi una varietà di destinazioni possibili per le somme destinate al Tfr. Tuttavia, in tutti gli accordi collettivi che conosco, il contributo del datore di lavoro viene conferito solo se il Tfr viene destinato al fondo chiuso.
Anche il legislatore è, almeno in parte, responsabile dell’esito scaturito dagli accordi negoziali. La legge istitutiva della previdenza complementare prevede proprio che i contratti possano limitare la scelta dei lavoratori (4):
“Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto a un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi”.
Il comma citato sembra avere scarso contenuto normativo: sembra a me ovvio che le parti possano accordarsi per stabilire quantità e forme contributive, purché rispettino la legge. Tuttavia, la frase evidenziata sembra aver fornito lo spunto agli autori degli accordi negoziali per introdurre le clausole di limitazione della libertà di scelta.
È auspicabile che il legislatore intervenga per vietare che la contribuzione del datore di lavoro venga vincolata all’adesione del lavoratore a una particolare forma previdenziale. Dovrebbe impedire anche che la contribuzione del datore di lavoro venga interrotta nei casi in cui il lavoratore decida di trasferire i capitali accumulati, o il Tfr, a un fondo diverso. Teoricamente, regolamentazioni che limitano la libertà contrattuale sono sconsigliabili dal punto di vista dell’efficienza. In questo caso, però, questa piccola riforma appare necessaria per proteggere i destinatari della previdenza complementare, i lavoratori, che raramente partecipano direttamente agli accordi stipulati per loro conto. Un’ulteriore riforma potrebbe imporre ai gestori dei fondi chiusi di accettare adesioni dalla generalità dei lavoratori, e non solo di quelli appartenenti alle rispettive categorie. Sarebbe un ulteriore vantaggio per tutti i lavoratori. Molti fondi chiusi infatti prevedono costi di gestione notevolmente inferiori a quelli previsti dai fondi aperti, almeno per lavoratori disposti ad aderirvi per un certo numero di anni. (5)
Questo fatto non nega la validità del mio ragionamento. Anzi, supponiamo che i minori costi di gestione dei fondi chiusi siano dovuti a speciali criteri di efficienza ignorati dagli operatori finanziari classici. “Aprire” i fondi chiusi aumenterebbe, per tutti, la possibilità di scelta e, con essa, una maggiore concorrenzialità del sistema garantendo a tutti i lavoratori la possibilità di aderire ai fondi meno costosi.

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(1) Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica dell’8 giugno 1999 art. 40 http://www.fiom.cgil.it/ccnl/industria/1999/Ccnl_industria_1999.pdf.
(2) Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 dicembre 2005 per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
(3) Si veda anche la rubrica “Esperto risponde TFR” sul Sole 24Ore, http://tinyurl.com/3c3lcv, in risposta alla domanda “posso trasferire la posizione da un fondo pensione negoziale ad una forma pensionistica individuale?”.
(4) Articolo 8, comma 10, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
http://www.covip.it/documenti/PDF/LeggiDecreti/Decreto%20252.pdf
(5) Per la generalità dei fondi negoziali, la maggior parte dei costi è caricata sul fondo attraverso una considerevole commissione all’entrata, il cui peso, nel corso degli anni, diminuisce sulla media annuale dei costi di gestione

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  1. Casetti Flavio

    Se non fossi, io come Direttore insieme a qualche volenteroso consigliere, impegnato a competere, ovviamente liberamente su un mercato a concorrenza perfetta, con Genelrali Alleanza, RAS, MPS, Arc aPrevidenza, Unipol, Unicredit, ….. potrei risponderle argomentando. Ovviamente non scalfirei le sue opinioni sulle virtù della competizione, anche di quella presupposta e inesistente. Temo che invece di opinioni si tratti di FEDE e come tale non scalfittibile.
    Se sopravviverò al 30 giugno comunque proverò a spiegare come la struttura di un mercato non è indipendente dalla natura e dimensione dei competitori: intanto può andare a rileggersi il vecchio Bain (Barriers to new competition e anche Industrial Organization).

    • La redazione

      1) Mi sembra poco logico argomentare che la concorrenza sia un male perche’ non c’e’. 2) Ovviamente, la struttura di mercato non e’ indipendente dalla sua dimensione. 3) Se le grosse imprese hanno dei vantaggi (per esempio a causa di economie di scala), la risposta non e’ proteggere artificialmente quelle piccole, ma creare condizioni che riducano per esse le barriere all’entrata. Il fatto che i fondi chiusi abbiano costi inferiori e’ un segnale evidente di quanto poco concorrenziale sia anche il mercato dei fondi aperti. Non vedo come si possa avvantaggiare il lavoratore imponendo ulteriori limitazioni alla concorrenza. 4) Auguri per il 30 giugno.

  2. maria rosa gheido

    E’ indubbio il limite alla portabilità volontaria, ad altro fondo , della posizione assicurativa del lavoratore che contribuisce ad un fondo negoziale. E’ questa una delle contraddizioni che permangono rispetto allo spirito della riforma che avrebbe dovuto rendere del tutto concorrenzionali i fondi e privilegiare, in ogni forma, la costruzione della pensione integrativa di quella fornita dal sistema publbico. Anche l’uscita”obbligata” dal fondo negoziale per perdita dei requisiti di partecipazione non mi sembra coerente con detto spirtio, sopratutto quando l’adesione fosse finanziata con il solo TFR. Altra inconguenza mi sembra la possibilità di riscattare il capitale in caso del venir meno dei requisiti, quando lo stesso D.Lgs.252/2005 regola la fattispecie.
    Maria Rosa Gheido

  3. Eugenio La Mesa

    Condivido su tutta la linea.
    Aggiungo che la legge dovebbe prevedere i conti individuali come in Australia, in modo il lavorotare abbia la libertà di poter investire il suo TFR senza aderire a alcun fondo, semplicemente ad esempio con ETF.

    • La redazione

      Sono d’accordo. Se il sistema finanziario italiano non sembra in grado di fornire soluzioni a costi simili a quelli che si trovano negli altri paesi capitalisti, perche’ i sindacati non si fanno carico di proporre leggi che permettano ai lavoratori si scegliere anche fondi esteri?

  4. marco forlani

    Mi lascia perplesso la decisione di vietare la clausola. Come si potrebbe vietare al contratto di lavoro di istituire una forma per la quale è previsto un finanziamento da parte delle due parti contraenti senza violare la loro libertà contrattuale. Si tenga conto che l’1,2% o gli altri improti versati secondo contratti differenti da quello metalmeccanico viene versata secondo contratto a costo dell’azienda e che questa dovrebbe contribuire con lo stesso ammontare ad un fondo su cui essa o la sua organizzazione di rappresentanza non hanno alcuna possibilità di vigilanza e partecipazione neanche formale al controllo. Inoltre se aprissimo i fondi contrattuali di categoria aldifuori del contratto di appartenenza che significato avrebbero? Resta fermo che la legge lascia di accordi in deroga al contratto tra gruppi di lavoratori e azienda per aderire a fondi non contrattuali e senza la necessità di passare per le Organizzazioni Sindacali e le RSU. In secondo luogo mi sembra eccessivo accennare ad un monopolio sindacale riferendosi, almeno così appare, alle sole organizzazioni dei lavoratori se teniamo conto che nella gestione sono coinvolte anche le rappresentanze dei datori di lavoro. Per quello che concerne i costi essendo i fondi contrattuali non profit organisations di per se non possono che presentare meno costi di quelli aperti istituiti in prevalenza da parte di enti con fine di lucro. Con questo non voglio escludere che non si debba comunque cercare di ampiare le possibilità per lavoratori e aziende di allargare le proprie prospettive, ma si possono escludere i problemi di cui ho detto sopra. Inoltre, nel quadro, oltre a considerare eventuali interessi sindacali nascosti, che andrebbero verificati, non sarebbe più utile vedere direttamente cosa succede nelle azienda e i giochi più o meno “cooperativi” tra lavoratori e tra azienda e lavoratori?

  5. bellavita

    C’è una pubblicità martellante per indurre i lavoratori a mettersi nelle mani costose e incompetenti del sis74945tema finanziario italiano, che non ha quasi mai raggiunto il benchmark, ma in tema di commissioni è il più caro del mondo. Nessun giornale nè sindacato ha messo in evidenza che lasciando le cose come stanno, non si danneggia l’impresa dove si lavora e in caso di fallimento c’è sempre la garanzia Inps. Son tutti a far pubblicità alle magnifiche sorti e progressive di fare un altro giro con i tango bond…

  6. Pierluigi Biondi

    In realtà le cose non sono proprio come riportato nell’articolo. Il contributo del datore di lavoro spetta anche in caso di accordi individuali plurimi, quelli cioè raggiunti fra datore di lavoro e gruppi di lavoratori, se non addirittura con le stesse rappresentanze sindacali. Questo può accadere perchè sovente la scelta di un fondo chiuso è assolutamente limitativa (solo la posizione ideologica del sindacato non ne tiene conto, ma questo è un altro discorso), vuoi per poche linee di investimento vuoi per lo scarso patrimonio gestito (non dimentichiamoci i costi, che sono DICHIARATI in tutti i fondi aperti e sono invece un po’ “oscuri” in quelli chiusi, anche qui ci sarebbe da scrivere…). La legge dunque consente adesioni a fondi aperti e spesso è proprio il datore di lavoro che affianca al fondo chiuso, stabilito dal contratto collettivo nazionale, un fondo aperto. Anche e soprattutto (parlo per esperienza diretta) nel settore metalmeccanico, stabilendo a proprio carico delle contribuzioni maggiori rispetto a quelle del fondo negoziale. Con motivazioni abbastanza evidenti in un’ottica aziendale, sia nei confronti del sindacato (non concedo un’occasione di ingresso) sia nei confronti del mondo bancario (la banca mi finanzia). Ma anche per una politica salariale diversa, con incentivi sulla previdenza che costano meno a tutti (azienda e lavoratore), punto su cui non ci si ferma con la dovuta attenzione. Cordialmente, Pierluigi Biondi

    • La redazione

      Certamente e’ possibile legalmente per i datori di lavoro e per i lavoratori accordarsi per ricevere contribuzioni in deroga agli accordi collettivi, ma per la maggior parte dei lavoratori e’ molto difficile farlo. Invito i lavoratori che desiderassero avere piu’ flessibilita’ nella destinazione delle proprie contribuzioni a contattare i propri datori di lavoro e le
      proprie rappresentanze sindacali per evitare la stipulazione delle clausole che ho menzionato.

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