Alcuni punti del disegno di legge di tutela del risparmio suscitano critiche, perché sono suscettibili di ostacolare l’ordinato funzionamento degli organi sociali senza peraltro realizzare l’obiettivo che si vuol perseguire. Tra i più rilevanti, la facoltà di nominare un amministratore attribuita alla minoranza che detiene il 2,5 per cento del capitale, i nuovi vincoli per le operazioni con parti correlate, l’azione di responsabilità contro gli amministratori promossa dal collegio sindacale, i rapporti tra le banche e le imprese azioniste.

L’equilibrio nell’organizzazione imprenditoriale della società per azioni, specie dopo la riforma del diritto societario del 2003 (talvolta detta “Novella”), è dato da una maggioranza di azionisti, interessata alla gestione e quindi legittimata a gestire, e da una minoranza, interessata invece a un ritorno patrimoniale dell’investimento, che coopera nel controllo (attraverso il quale può reagire a gestioni scorrette).

Il delicato equilibrio della governance delle società per azioni

L’equilibrio è delicato. Non è certamente rafforzato dalla scelta, nel disegno di legge per la tutela del risparmio inviato al Senato dalla Camera, di attribuire a una minoranza che coaguli il 2,5 per cento del capitale la facoltà di nominare un amministratore. Tra l’altro il possesso di azioni per il 2,5 per cento del capitale – una percentuale superiore addirittura a quella considerata soglia di partecipazione “rilevante” ai sensi del Testo unico per l’intermediazione finanziaria – non esprime certamente il risparmio diffuso, sicché l’evocazione etica sottesa al disegno di legge non trova affatto soddisfazione. Rende semplicemente più complesso, e più difficile nell’applicazione, il modello prescelto dalla Novella del 2003 per il governo societario. Soci per il 2,5 per cento del capitale dovrebbero avere, ai sensi del Ddl sul risparmio, il diritto a chiedere l’integrazione delle materie da trattare in un’assemblea già convocata. Tenendo conto di quanto già detto, la norma non appare certamente a tutela del risparmio diffuso, ed è invece inutilmente dirompente rispetto all’equilibrio societario, connettendosi a essa, come naturale effetto, la mortificazione e non l’esaltazione del dibattito assembleare. L’innovato precetto aprirebbe la strada dell’assemblea alla discussione anche, se non soprattutto, di argomenti estranei al coerente apprezzamento dell’attività d’impresa e dell’organizzazione societaria da parte dei soci. Ma vi sono altri punti che suscitano critiche, in quanto sono suscettibili di ostacolare l’ordinato funzionamento degli organi sociali e neppure realizzano l’obiettivo che si vuol perseguire. Ne elenco tre più rilevanti.

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I nuovi vincoli per le operazioni con parti correlate

La norma che si vorrebbe introdurre impone che tutte le operazioni con parti correlate di ammontare superiore a 100mila euro siano deliberate dal consiglio di amministrazione, previa approvazione del collegio sindacale.
L’introduzione di tali “limiti di valore” comporterebbe fortissimi ostacoli gestionali nei gruppi di maggiori dimensioni, fino alla possibile paralisi dei consigli e dei collegi sindacali, per il gran numero di operazioni coinvolte. Si noti come l’istanza comunemente riconosciuta, anche nelle direttive comunitarie, è semplicemente quella di assicurare piena trasparenza e pubblicità per gli atti di gestione e i bilanci, oltre all’obbligo già presente nell’ordinamento, di garantire il rispetto delle condizioni di mercato per tali operazioni. Qui gioca dunque una sorta di riviviscenza di convinzioni obiettivamente arcaiche. In un’economia di mercato, e in una disciplina dell’impresa coerente a un’economia di mercato, la difesa della minoranza è rappresentata dal giudizio negativo del mercato verso comportamenti abusivi, di cui si ha conoscenza, per la trasparenza informativa che la legge impone, non dal blocco dell’attività o dall’ostacolo all’attività delle imprese.
La norma inoltre dimentica che gran parte del sistema è articolato in gruppi di società e che le operazioni infra-gruppo sono economicamente valide e giuridicamente lecite. Dimentica anche che la riforma del 2003 ha già dettato una disciplina che punisce l’abusiva direzione del gruppo societario, così direttamente tutelando i soci di minoranza.

La promozione dell’azione di responsabilità

L’azione di responsabilità contro gli amministratori si vorrebbe promossa non solo dall’assemblea o da minoranze qualificate di soci, com’è oggi, ma anche dal collegio sindacale, con delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Nel caso in cui il collegio sindacale deliberi tale azione all’unanimità, si produrrebbe anche l’automatica decadenza degli amministratori.  L’idea di un organo di controllo che si intromette nella gestione, come avverrebbe qualora i sindaci non denunziassero all’assemblea, ma potessero agire direttamente, evoca una visione istituzionalista del fenomeno societario, dimenticando che si tratta invece di organizzazione di un’impresa privata, che privata deve restare – dove cioè gli amministratori sono fiduciari dei soci.
Idem, o peggio, per la revoca degli amministratori quando l’azione di responsabilità sia deliberata all’unanimità dai sindaci. Possono sottolinearsi tre censure. Anzitutto, la facoltà in parola è inefficace quanto a tutela delle minoranze: stante anche il rischio di risarcimento danni al quale vanno incontro i sindaci, quella facoltà non verrà mai esercitata. In secondo luogo, gli amministratori rispondono nei confronti dei soci, non dei sindaci, sicché nell’ottica seguita dal disegno di legge l’unico risultato è l’ancor maggiore impoverimento dei poteri dell’assemblea. Infine, il potere di revoca da parte di chi non nomina, introdurrebbe una confusione di responsabilità estremamente preoccupante.

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I rapporti tra le banche e le imprese azioniste

La norma proposta prevede da un lato che la Banca d’Italia fissi i limiti di credito alle imprese che partecipano il capitale della banca, ma dall’altro, per le imprese che detengano partecipazioni significative, introduce un rigido tetto al credito, fissato nel limite dei tre quarti della stessa partecipazione.
Due censure. Appare una curiosa contraddizione, in primo luogo, che dapprima si deleghi la Banca d’Italia a fissare gli opportuni limiti, poi si stabiliscano fisse regole quantitative. L’aggiunta voluta dal disegno di legge è mirata inoltre a restringere la concessione di credito ai “soggetti” soci, partecipi a un patto di sindacato o amministratori, eccetera.  La norma è peraltro scritta male: comprende in unica categoria la persona fisica amministratore e la persona giuridica partecipe a un sindacato. È inoltre errata nelle conseguenze: comprime a priori la capacità operativa di un’impresa privata, sicché è di per sé preoccupante; fissa parametri astrattamente rigidi, sicché contraddice la necessaria dinamicità di gestione; i “tetti” di concessione di credito prescritti sono inoltre parametrati in maniera singolare, in un contesto nel quale in buona sostanza l’effettiva privatizzazione delle banche viene respinta e la capacità di vigilanza della Banca d’Italia mortificata.

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