Abbandonato l’esperimento del reddito minimo di inserimento, la Finanziaria 2004 ha istituito il reddito di ultima istanza. Ma poco si sa delle caratteristiche che dovrebbe assumere e di come sarà finanziato. Sembra una pura e semplice delega di iniziativa agli enti locali e non è nemmeno chiaro se le Regioni saranno tenute a istituire la nuova misura. Il rischio è un passo indietro delle politiche di lotta della povertà, con il ritorno a misure, se non occasionali certamente discrezionali, per la disomogeneità di interventi che caratterizza storicamente il welfare locale in Italia e gli squilibri regionali tra aree ricche e aree povere.

L’esperienza del reddito minimo d’inserimento (Rmi) si è formalmente esaurita nell’aprile 2003, con la destinazione degli ultimi 36 milioni di euro a diciannove comuni inclusi nella sperimentazione.
Il superamento del Rmi a vantaggio di un nuovo istituto, il reddito di ultima istanza (Rui), era stato annunciato ufficialmente nel Libro bianco sul welfare, presentato dal ministro Roberto Maroni nel febbraio 2003, con queste motivazioni: “Il Rmi ha consentito di verificare l’impraticabilità di individuare attraverso la legge dello Stato soggetti aventi diritto ad entrare in questa rete di sicurezza sociale. Per questo motivo si è stabilito di individuare un nuovo sistema – il reddito di ultima istanza – da realizzare e co-finanziare in modo coordinato con il sistema regionale e locale, attraverso programmi che distinguano in modo finalizzato le carenze reddituali derivanti esclusivamente da mancanza di opportunità lavorativa (da affrontare attraverso politiche attive del lavoro che evitino l’instaurarsi di percorsi di cronicità e dipendenza assistenziale) e carenze tipiche delle fragilità e marginalità sociali che necessitino di misure di integrazione sociali e reddituali”. (1)

Il rischio di un passo indietro

La formale istituzione del Rui è avvenuta con la Finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003, articolo 3, comma 101).
Le caratteristiche che assumerà non sono però ancora definite.
La Finanziaria rimanda infatti a uno o più decreti ministeriali le modalità di attuazione. In particolare, resta oscuro come il Rui si rapporterà ai dettami della legge quadro sull’assistenza (legge 328/2000), che prevede la generalizzazione della misura, e la cui validità come legge dello Stato non sembra indebolita dalle recenti modifiche in senso federalista della Carta costituzionale.

Ciò lascia aperto il rischio che la bocciatura del Rmi a favore del reddito di ultima istanza faccia retrocedere il fronte delle politiche di lotta della povertà. E induca a tornare a misure, se non occasionali certamente discrezionali, finanziate in massima parte a livello locale e che per loro stessa natura equivarrebbero alla negoziazione di un diritto sociale di cittadinanza, garantito in pressoché tutti i paesi dell’Unione europea.
Per meglio comprendere questa affermazione, è utile fare riferimento agli esiti della sperimentazione del Rmi che hanno dimostrato che un’attuazione corretta della legge 328/2000 (articolo 22, comma 2), che pone il contrasto della povertà tra i livelli essenziali di intervento, richiede forti investimenti, sia finanziari sia di definizione di standard, sul piano nazionale.
Peccato che sia proprio su questi aspetti che il Rui prende le distanze dal Rmi.

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Finanziamento e definizione degli standard

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento del nuovo istituto, la Finanziaria per il 2004 si limita ad affermare che “lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il Rui”, nei limiti delle risorse preordinate nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, detratte alcune quote da destinare nel triennio 2004-2006 a favore delle famiglie che sostengono oneri per l’attività educativa dei figli presso scuole paritarie (100 milioni di euro) e a favore del potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica (45 milioni di euro).
Non è quindi chiaro se tutte le Regioni siano tenute a istituire la nuova misura, né l’entità del cofinanziamento. Certo è, invece, che le Regioni che la introdurranno potranno contare su un contributo statale decurtato. E dunque, le scarne informazioni finora disponibili fanno ritenere che lo sforzo finanziario non si configurerà sicuramente come un incentivo alla implementazione del Rui. (2)

Vari argomenti, poi, spingerebbero verso una piena assunzione di responsabilità da parte del Governo centrale nella definizione di standard nazionali del nuovo istituto. Su questo punto la Finanziaria resta invece silente.
La definizione dei criteri di eleggibilità e di determinazione dell’importo di base del Rui potrebbe avvenire a livello centrale. Senza per questo impedire di riconoscere al livello locale la possibilità di prevedere una serie di “supplementi”, in funzione di caratteristiche non monetarie influenti nel determinare lo stato di bisogno (spese di riscaldamento, spese per il pagamento del canone di affitto, eccetera) o di fattori aggiuntivi e indiretti di privazione economica (elevati carichi di famiglia, gravi forme di handicap psicofisico). Così come di delegare a livello decentrato le procedure amministrative di definizione dei progetti di inserimento e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

L’assenza di una cultura amministrativa consolidata e territorialmente omogenea non consente invece di guardare con tranquillità a una delega pura e semplice di iniziativa agli enti locali. Le carenze culturali e professionali a livello locale nell’affrontare le situazioni di povertà e di recupero sociale di famiglie in condizioni di privazione economica sono emerse con chiarezza nella sperimentazione del Rmi. Razionalità vorrebbe che delle luci e delle ombre dell’esperienza passata si facesse tesoro.
Non va inoltre sottovalutata la disomogeneità di interventi che caratterizza storicamente il welfare locale in Italia e gli squilibri regionali tra aree ricche e aree povere.
In sintesi, l’istituzione del Rui e il parallelo affossamento del Rmi sembra riflettere più la volontà di segnare una discontinuità con le politiche avviate nella precedente legislatura che il rigetto del disegno teorico sotteso a misure di questo tipo. Ciononostante, il sostanziale disimpegno a investire risorse nella creazione di una rete di sicurezza sociale di base, fa dubitare sulle reali intenzioni dell’esecutivo di impegnarsi in modo non effimero nell’azione di contrasto della povertà economica.

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Anche consideratol’impegno di procedere con l’abbattimento del carico fiscale sulle famiglie, iniziato nel 2003 con la mini-riforma dell’Irpef, il reperimento durevole dei fondi necessari all’attuazione del Rui non potrà quindi che provenire da risparmi di spesa nel comparto pensionistico o dalla sottrazione di risorse da settori (assistenza agli anziani non autosufficienti, politiche abitative, ammortizzatori sociali) che necessitano di interventi altrettanto urgenti. Se ciò non dovesse avvenire, anche l’attuazione del Rui sarebbe inevitabilmente ritardata.
Reddito di ultima istanza? Non basta la parola.

 

 

(1) Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2003, 37

(2) Per farsi un’idea del costo di tale strumento, si può ricordare che il costo complessivo del Rmi nel primo biennio di sperimentazione (1999-2000) era ammontato a 220 milioni di euro. Stime successive con modelli di microsimulazione indicavano in quasi 2 miliardi di euro il costo della sua ipotetica estensione a livello nazionale, con una platea di beneficiari pari a circa 2 milioni e mezzo di famiglie.

 

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