Lavoce.info

L’appello anglosassone

In Inghilterra e negli Stati Uniti le impugnazioni di una sentenza di primo grado sono molto rare. Perché il ricorso in appello non è consentito per i patteggiamenti. Mentre nelle sentenze seguite a un dibattimento è sconsigliato spesso dagli stessi difensori in virtù del fatto che la condanna di primo grado è immediatamente esecutiva e che la pena comminata potrebbe essere più grave. Anche quando vi si fa ricorso, è per porre rimedio a errori che abbiano privato l’imputato della possibilità di assoluzione, non per riesaminare in toto il giudizio di primo grado.

In Inghilterra le impugnazioni sono scarsamente praticate. L’appello, istituto estraneo alla tradizione storica di quel paese, fu introdotto solo nel 1907 e con limiti molto rigorosi, al contrario di quanto avviene nel nostro sistema.

Il modello di processo penale anglo-americano è infatti radicalmente diverso dal nostro: è di tradizione accusatoria, basato sulla disponibilità del tema decidendum e della prova davanti a un giudice spettatore-arbitro. Nella nostra tradizione giuridica, invece, il reato deve essere perseguito obbligatoriamente e il giudice ha l’obbligo dell’accertamento dei fatti anche a prescindere dalle richieste delle parti.

Le differenze tra i due processi

I caratteri fondamentali del processo penale nei paesi di tradizione anglosassone sono dissociazione della funzione giudicante fra giudizio sulla colpevolezza (affidato in genere a giudici laici) e giudizio di diritto (affidato a un giudice togato), lealtà e correttezza del dibattimento con previsione del reato di offesa alla corte (contempt of court), valutazione delle prove secondo regole giuridiche (law of evidence) e non secondo il principio del libero convincimento.
Al giudizio d’appello si perviene non tanto per rivedere “in toto” quello di primo grado, quanto per porre rimedio a eventuali manchevolezze riconducibili alla categoria degli “errores in procedendo” e dell’errore di diritto in generale.

Nel nostro sistema, invece, l’appello è uno strumento di rivalutazione completa dei fatti da parte di un giudice cui è consentito di esaminarli attraverso la lettura delle carte, tranne nei casi in cui ritenga necessario riassumere direttamente una prova. Solo dopo il suo svolgimento, nella generalità dei casi, segue il controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione
In Inghilterra, di fatto la “cross-examination” davanti alla “Crown Court”, ove si seguono rigorosamente i criteri della oralità, della immediatezza e del contraddittorio, non viene quasi mai utilizzata. Si ricorre in prevalenza al patteggiamento o ad altre procedure sommarie (in Inghilterra nell’82 per cento dei casi, negli Stati Uniti nel 95 per cento): in questi casi l’appello non è affatto consentito, essendo possibile solo la denunzia di una violazione di diritto.

Leggi anche:  C'era una volta l'abuso d'ufficio

Nel nostro sistema, anche nei limitati casi di patteggiamento e di riti alternativi, la sentenza non può diventare esecutiva quando venga proposta impugnazione.
Nei paesi anglosassoni, nel 64 per cento di tali casi (secondo stime non recenti) il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado dichiara l’appello improponibile se vi è stata confessione o se è ritenuto pretestuoso (“frivolous”) o di esito improbabile (“unsafe”). Contro tale decisione è ammessa opposizione a un giudice collegiale.
Sono irrilevanti le questioni di rito che non mettano in dubbio il fatto che l’imputato sia colpevole: l’errore nella condotta del processo deve aver privato l’imputato di una onesta possibilità di assoluzione.

Questa procedura, secondo una pronunzia della Corte europea, non contrasta con i principi della Convenzione.
Generalmente, solo il 10 per cento delle sentenze pronunziate in primo grado dopo un contraddittorio vengono impugnate. La proposizione dell’appello nel merito, il cosiddetto “real hearing”, che si svolge con l’assunzione di nuove prove e con rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è scoraggiata
· dal fatto che la condanna di primo grado è immediatamente esecutiva,
· che il giudizio di appello si può concludere anche con una pena più grave,
· il tempo di carcerazione decorso durante la celebrazione dell’appello può essere dichiarato non deducibile dalla corrispondente pena detentiva comminata con la sentenza di condanna
· il giudice può imporre anche notevoli oneri economici a carico dell’appellante, peraltro assicurandoli con specifiche garanzie patrimoniali.

Queste condizioni sono un notevole deterrente: hanno convenienza a ricorrere in appello soltanto i condannati a pene di una certa gravità, per i quali è abbastanza insignificante il rischio di aggravamento. E gli stessi avvocati, quando non ne ravvisino l’effettiva necessità, lo sconsigliano per deontologia professionale, per non incorrere nel rischio di aggravare ulteriormente la posizione dei loro assistiti o di impegnare invano il tempo delle Corti.
Al contrario di quanto avviene in Italia, ove le impugnazioni vengono utilizzate spesso per fini pretestuosi e per lucrare i tempi di prescrizione del reato.

Il ricorso per revisione

Coloro che non possono proporre l’impugnazione per motivi di merito, hanno la possibilità di proporlo per questioni di diritto. Dal 1997, nei casi di errore giudiziario è possibile anche il ricorso per revisione, istituto analogo a quella vigente nel nostro sistema.
Negli Stati Uniti, il sistema risponde grosso modo agli stessi principi, con qualche variazione che evidenzia un maggior rispetto per la posizione dell’imputato. In alternativa all’appello, il verdetto della giuria può essere opposto in prima battuta anche presso lo stesso giudice (“post flail motions”), che può ordinare un nuovo processo se la decisione non ha superato lo standard del ragionevole dubbio prescritto per le sentenze di condanna.

Leggi anche:  C'era una volta l'abuso d'ufficio

Il prosecutor non può impugnare, neanche per motivi di diritto, le sentenze di assoluzione nel merito pronunziate dal giudice di primo grado (“double jeopardy”). Non è infatti ritenuto corretto consentire alla pubblica accusa di rifare il processo quando, dopo avere manifestato i limiti della ipotesi accusatoria, ha già preso cognizione della linea difensiva dell’imputato. Il divieto di “double jeopardy” si estende all’imputato che ha appellato con successo per violazione dello standard del ragionevole dubbio. In questo caso, non può essere sottoposto a nuovo processo e quindi viene semplicemente annullata la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei suoi confronti.

Negli altri casi, sulla base della violazione di norme processuali o di errori di diritto, il processo deve essere celebrato di nuovo, con possibilità per l’appellante di vedersi anche aggravata la pena.
Dopo l’appello, c’è il ricorso alla Corte Suprema dello Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, in ultima istanza, il ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
Sono ricorsi ammissibili soltanto se riguardano questioni di interesse generale: l’interesse specifico dell’appellante viene in qualche modo utilizzato soltanto come strumento per affermare un principio di diritto di interesse generale.
Anche in altri paesi occidentali (Spagna e Germania) recentemente è stato introdotto l’appello, a completamento della modernizzazione del sistema processuale: le possibilità di accedervi sono però estremamente limitate e rigidamente regolamentate.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  C'era una volta l'abuso d'ufficio

Precedente

Sommario 4 marzo 2004

Successivo

Metti un Montezemolo nel motore

  1. B Bassoli

    sulla diversità dal processo anglosassone:
    cosa vuol dire esattamente che da noi c’è l’obbligatorietà dell’azione penale? Che negli altri paesi.senza una denuncia ,non si mette in moto la macchina giudiziaria?
    Perdonate la mia ignoranza e grazie per l’attenzione.
    B Bassoli

    • La redazione

      Gentile sig.ra Bassoli,

      L’art. 112 Costituzione stabilisce che “Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Questo obbligo rappresenta una garanzia di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed elimina la possibilità che le autorità di governo possano stabilire delle zone franche che impediscano il controllo di legalità in tutti i settori, nei confronti di alcune categorie sociali o, addirittura, nei confronti di alcuni soggetti privilegiati. In base a questo principio la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge – approvata dalla maggioranza che sostiene il governo Berlusconi – che impediva di processare Silvio Berlusconi.

      In alcuni paesi, ed in particolare in quelli ove il PM è sottoposto a vincoli gerarchici ed è di conseguenza controllato dall’esecutivo, il PM può stabilire di non esercitare l’azione penale in alcuni casi nei quali reputi inopportuno svolgere indagini e celebrare il processo penale.

      Nelle democrazie moderne il controllo di legalità svolto nei confronti di coloro che svolgono funzioni di responsabilità costituisce la massima garanzia di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e una condizione fondamentale per porre gli elettori nella condizione di conoscere quale sia il grado di correttezza di chi amministra o governa e per esprimere, di conseguenza, consapevolmente il proprio diritto di voto.

      Spero di avere soddisfatto la sua curiosità.

      Cordialmente

      Claudio Nunziata

  2. Alessandro Russo

    Quanto alla obbligatorietà dell’azione penale, alla Sua risposta ritiene sia corretto aggiungere che in realtà, nel nostro ordinamento, il PM gode di un forte potere discrezionale in quanto può e deve aprire un’inchiesta al ricevimento della notitia criminis, ma poi spetta al PM stesso definire le priorità nel condurre le indagini e quindi nel determinare le archiviazioni (mi vengono in mente le svariate inchieste aperte dal PM Guariniello)? Grazie e cordiali saluti

    • La redazione

      L’argomento è molto interessante e meriterebbe un autonomo approfondimento.
      Ove lo si ritenga utile potrebbe essere occasione di un nuovo intervento.
      Cordiali saluti

      Claudio Nunziata

  3. E.Kildani

    visto che Lei ha scritto quest’efficace articolo sull’attivazione del grado di appello negli ordinamenti di common law, verrei chiederLe un dettaglio su un argomento che sta a cavallo tra la disciplina della procedura e quella dell’esecuzione.
    esiste in tali ordinamenti uno statuto che rivesta la pronuncia non più ricorribile di un’autorità pari a quella del nostro giudicato penale? e se così è, in che misura questo risulta (in)tangibile o modificabile?
    La ringrazio anticipatamente per la sua attenzione

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén