Chiedere lumi sulla compravendita di azioni esercitata dal presidente di una società quotata in Borsa non è una violazione della privacy. Rendere pubbliche queste operazioni è un dovere del manager, in Italia per un principio di autoregolamentazione, negli Stati Uniti per norma di legge. Serve infatti a ristabilire la parità informativa tra i diversi attori del mercato. Chi fa informazione dovrebbe cercare di far crescere la scarsa cultura finanziaria del nostro paese. E soprattutto rifiutare la cultura del non rispetto delle regole.

Nella puntata di “Otto e mezzo” del 19 gennaio, Giuliano Ferrara, conduttore della trasmissione, si è esibito in una delle sue veementi invettive. Questa volta l’oggetto dei suoi strali è stata la domanda che Barbara Palombelli, l’altra conduttrice, aveva posto all’ospite della trasmissione, Fedele Confalonieri.

Una domanda “pettegola”?

Prendendo spunto da alcuni articoli polemici, Palombelli ha chiesto a Confalonieri chiarimenti su alcune operazioni di compravendita di titoli Mediaset ( di cui abbiamo già avuto modo di parlare su questo sito) da lui effettuate nei giorni precedenti.
Ferrara ha definito “pettegola” la domanda, sostenendo che era il frutto di una cultura che reputa illegittimo l’arricchimento e che vorrebbe, citando le parole usate dal conduttore, che tutti girassero “con le toppe al culo”.
La passione con cui si sostengono le proprie idee dovrebbe trovare, almeno in chi per professione fa informazione, un contemperamento nell’esigenza di rappresentare correttamente i fatti. In questo caso, le affermazioni e i toni erano tali da far pensare a una violazione della privacy, che coprirebbe le informazioni sull’attività di trading esercitata da un manager sui titoli della società che dirige.

Le operazioni effettuate da Fedele Confalonieri, vale la pena di ricordarlo, riguardavano titoli di una società quotata che, come tale, deve sottostare a un particolare regime di disclosure (pubblicità) imposto a tutela degli azionisti e, quindi, degli investitori.
Chiariamo: non si sta parlando di insider trading, ovvero dell’uso di informazioni privilegiate che nel nostro ordinamento, così come in quello di tutti i paesi comunitari, è un reato, in forza di un impianto normativo mutuato dagli Stati Uniti e imposto da una direttiva comunitaria.
Si sta parlando di altra cosa, e non si tratta a priori di un reato. Stiamo parlando di operazioni che alcuni soggetti (tipicamente coloro che ricoprono cariche sociali e i manager di grado più elevato) compiono sui titoli delle società in cui prestano la loro opera. Questa seconda fattispecie è denominata “insider dealing” o “internal dealing”.

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Gli Usa si regolano così

Ma anche questo fenomeno negli Usa è da tempo sottoposto a regolamentazione.
Infatti, la Section 16(b) del Securities Exchange Act del 1934 impone ai “(…) beneficial owner of more than 10 per cent of any class of equity security (…) or who is a director or an officer” che abbiano compiuto transazioni di breve periodo (inferiore a sei mesi) di versare alla società i profitti conseguiti, prescindendo da qualsiasi eventuale utilizzazione di informazione privilegiata. La Section 16(c), infine, introduce il divieto di vendite allo scoperto.
In questo come in altri campi (ad esempio, il falso in bilancio), le norme americane sono più restrittive di quelle vigenti nel nostro paese, con buona pace di coloro che si spacciano per “liberisti”. Inoltre, in attuazione di queste norme, nel 1988 la Sec (l’Autorità che controlla i mercati finanziari americani) ha imposto stringenti regole di disclosure.
In particolare, sono stati individuati alcuni soggetti (le cosiddette persone rilevanti, tra le quali rientrano coloro che nelle società quotate ricoprono cariche sociali) che, superati certi limiti quantitativi, devono comunicare la loro attività di trading sui titoli delle società in cui ricoprono cariche.
Queste operazioni sono rese pubbliche perché si ritiene che abbiano un valore segnaletico sulla qualità dell’impresa: se i manager investono o disinvestono sui titoli della loro società è perché credono che siano sottovalutati o sopravvalutati sulla base di una conoscenza della società che, per l’incarico che svolgono, è superiore a quella di altri investitori.
Scopo della norma, quindi, è quello di ripristinare una parità informativa tra i diversi partecipanti al mercato. Inoltre, stante i problemi derivanti dai conflitti d’interessi e dai problemi di agenzia, questa disclosure serve per garantire, ex-post, la possibilità che i risparmiatori abbiano strumenti conoscitivi idonei a valutare la correttezza dell’operato dei manager.

In Italia vige l’autoregolamentazione

Si tratta di un principio che in Italia ancora non è norma di legge (né, quindi, di regolamentazione da parte della Consob), ma lo sarà presto quando sarà recepita la nuova direttiva sul “Market Abuse”, del gennaio 2003 (Direttiva 2003/6/EC).
Tuttavia, attualmente in Italia l’internal dealing è disciplinato dal Regolamento della Borsa Italiana Spa. Si tratta di una norma di autoregolamentazione che le società quotate, e i soggetti che in esse rivestono cariche, si sono spontaneamente dati, in quanto la migliore prassi internazionale e gli investitori stranieri così chiedevano.
Ecco quindi che Confalonieri, e le altre centinaia di soggetti che come lui rendono queste comunicazioni, non è stato oggetto di alcun complotto né di alcuna prevaricazione.

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Semplicemente, fare ricorso al mercato, momento importante di una società capitalista, impone il rispetto di alcune regole, tra cui quelle di disclosure.

Cultura finanziaria insufficiente

La vicenda appare interessante perché sottolinea la rilevanza di una questione troppo spesso dimenticata. Se nel nostro paese avvengono scandali come quelli che hanno interessato Cirio, Giacomelli, Parmalat e Finmatica, se l’operare degli intermediari è condizionata dai conflitti d’interesse in cui versano, non è solo perché deve essere affinato l’impianto normativo-istituzionale. Ma anche perché scarsa è la cultura finanziaria, poco diffusa è la capacità di percepire il rischio di un investimento o la consapevolezza dell’opportunità di operare adeguate forme di diversificazione.

In questo contesto, tutt’altro che confortante, chi per mestiere è chiamato a informare il pubblico dovrebbe offrire il proprio contributo ad accrescere la cultura finanziaria, operando con adeguata competenza, evitando, fosse anche solo per propria ignoranza, di compiere atti di disinformazione e, soprattutto, rifiutando la cultura del non rispetto delle norme, giacché l’effettività del diritto non può che seguire la censura morale.

 

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