Per limitare gli scioperi nei servizi pubblici è meglio ipotizzare un sistema di incentivi, invece di sanzioni di difficile applicazione. Alla garanzia di continuità del servizio potrebbe corrispondere il pagamento di un premio di non-conflittualità, finanziato con un lieve aumento delle tariffe. Le somme raccolte sarebbero gestite da un ente autonomo, chiamato anche a restituirle agli utenti in caso di agitazioni. Si eviterebbe così anche qualsiasi modifica dei diritti e doveri di lavoratori e aziende.

Scongiurare gli scioperi nei servizi pubblici mediante incentivi può essere più semplice e meno controverso che farlo attraverso sanzioni. Alla base di un sistema di incentivi sta il fatto che un servizio continuativo dovrebbe valere per gli utenti più di uno esposto all’alea di interruzioni per scioperi (selvaggi o non): pertanto dovrebbero essere disposti a pagare qualcosa di più per ottenerlo.

La proposta

Supponiamo che un rincaro di una certa percentuale x combinato con la certezza della continuità sia preferibile all’offerta attuale di un servizio aleatorio per una tariffa inferiore.
Data la bassa elasticità della domanda del servizio e il fatto che la stessa garanzia della continuità stimolerebbe probabilmente la domanda, si può ritenere che i ricavi aumenterebbero più o meno nella stessa proporzione della tariffa.

Le entrate aggiuntive potrebbero essere destinate al pagamento di un premio di non-conflittualità sia all’azienda sia ai lavoratori. L’opportunità di questa soluzione è dettata dall’esigenza di non alterare i rapporti di forza negoziali e cioè di fare sì che la rottura sia costosa per entrambe le parti e lo sia più o meno nelle stesse proporzioni, un risultato che potrebbe essere ottenuto destinando al premio per i lavoratori una quota delle maggiori entrate pari a quella dei salari nel valore aggiunto dell’azienda.
Un incremento tariffario del 10 per cento, che probabilmente, data la gravità dei costi e dei disagi che gli scioperi comportano, gli utenti accetterebbero come prezzo per la garanzia della continuità, determinerebbe un aumento dei ricavi di uguali proporzioni, ma un incremento di minore entità del valore aggiunto, poiché le imprese operano solitamente in perdita e coprono lo scarto con sussidi pubblici.
Supponendo che i ricavi rappresentino solo la metà del valore aggiunto, l’aumento di quest’ultimo e dei salari sarebbero del 5 per cento, più o meno equivalente quest’ultimo alla retribuzione di dodici giornate lavorative (supponendo che nell’arco di un anno queste siano pari a 240).
Se il pagamento avvenisse due volte all’anno il costo in termini di mancata retribuzione di uno sciopero risulterebbe moltiplicato, pari al salario non di una sola, ma di 7 (1+6) giornate lavorative, ed eserciterebbe un effetto significativo sul modo di condurre le trattative.
Il concomitante effetto di un aumento dei ricavi sarebbe una riduzione delle perdite delle aziende erogatrici e quindi un minore onere per l’ente pubblico finanziatore.

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In caso di sciopero

La proposta deve ovviamente essere completata con il chiarimento di cosa avverrebbe nel caso in cui, malgrado tutto, si abbiano interruzioni del servizio per scioperi. E in particolare, a) come si possa mantenere un’azione disincentivante anche dopo che uno sciopero si sia verificato e b) come ci si debba comportare nei confronti degli utenti quando sia mancata quella continuità di servizio in nome della quale la tariffa era stata aumentata.
La soluzione del primo problema potrebbe essere l’allungamento dei tempi di maturazione del premio in funzione del ripetersi degli scioperi.
Supponiamo che il premio sia semestrale e che tre mesi dopo l’ultima scadenza si verifichi uno sciopero: un simile evento annullerebbe il premio dell’intiero semestre, ma renderebbe ininfluenti ulteriori scioperi nei tre mesi seguenti.
Il mantenimento di un’azione disincentivante richiede che ogni ulteriore sciopero nel corso del semestre prolunghi il tempo di maturazione del premio successivo (o ne riduca l’entità a parità di tempo di maturazione).
La soluzione della seconda questione dovrebbe essere semplicemente la restituzione agli utenti di quanto avevano pagato per una continuità di servizio che non si è verificata.
Ciò potrebbe avvenire sospendendo per un semestre la maggiorazione tariffaria e cioè riportando il prezzo del servizio al suo livello di partenza e destinando i fondi già raccolti al pagamento del prossimo premio. La mancata osservanza della clausola di non-sciopero porrebbe qualche problema amministrativo e implicherebbe qualche costo (fare coincidere le scadenze degli abbonamenti con quelle di pagamento del premio, evitare che si abbiano incette di biglietti nell’imminenza di una reintroduzione della sovratariffa).
Ancora più delicati i problemi che si porrebbero quando le astensioni dal lavoro interessino solo una parte dei lavoratori (in questo caso il rimborso del premio sarebbe solo parziale).
La portata di questi problemi non va trascurata, ma neppure sopravvalutata, e soprattutto occorre tenere presente che si
verificano solo se viene mancato l’obiettivo prioritario di scongiurare completamente gli scioperi. Il loro verificarsi è reso meno probabile da un rafforzamento del meccanismo disincentivante e cioè da un aumento dei premi.

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Chi gestisce il premio

Essenziale per il funzionamento dello schema è che le aziende erogatrici non possano in alcun modo disporre dei fondi accumulati (ma siano semplicemente incaricate della loro riscossione) e che la stessa determinazione e destinazione del premio sia mantenuta al di fuori della sfera della negoziazione salariale.
Titolare dello schema dovrebbe essere un ente autonomo ad hoc che motu proprio si impegni a pagare certe somme alle parti interessate (lavoratori e azienda) qualora sia stata rispettata la continuità del servizio e che, in assenza di quest’ultima, non possa fare altro che restituire agli utenti le somme precedentemente incassate.
Se queste condizioni fossero soddisfatte, i) l’azienda e i lavoratori non avrebbero alcuna possibilità di appropriarsi delle somme raccolte (per esempio, portando il premio nella retribuzione base); ii) lo schema rappresenterebbe l’atto unilaterale di un soggetto terzo rispetto alle parti negoziali, con le quali non sarebbe necessaria alcuna trattativa e delle quali non occorrerebbe il consenso, essendo la semplice volontà politica dell’organo (Stato, comune) competente in materia sufficiente per la sua introduzione (ed eventuale revoca); iii) non si avrebbe alcuna modifica dei doveri o dei diritti delle parti, compreso il diritto di sciopero, del quale i lavoratori conserverebbero la piena titolarità e al quale sarebbe semplicemente associata una gamma di possibili utilizzi (con possibili effetti di tipo finanziario e non solo come strumento negoziale) più varia e complessivamente più favorevole di quella attuale.

 

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