
E' trascorso quasi un anno dalla firma del Memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche "Per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche", sottoscritto il 18 gennaio 2007 dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalle
Organizzazioni Sindacali.
Per valutare quanto il memorandum sia stato uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, niente può essere più utile della illustrazione di esempi di coerenza del comportamento delle parti all'accordo sottoscritto.
Un caso di specie lo si ricava dalla vicenda del rinnovo del CCNL del comparto delle Agenzie fiscali, relativo alla proposta, avanzata dall'Agenzia delle Entrate, e recepita un po' fumosamente nell'atto di indirizzo formulato dal Ministro per la Funzione Pubblica all'ARAN (Si veda l'allegato), di superamento di una norma che risale al Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato, DPR 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale), norma recepita in tutti i contratti collettivi nazionali del pubblico impiego.
Le motivazioni della proposta dell'Agenzia sono ben illustrate dal seguente brano (estratto da "1997-2007 L'Agenzia delle Entrate a dieci anni dagli uffici unici: bilanci e prospettive"):
Rapporto fra procedimento disciplinare e penale
In un'organizzazione che si occupa del prelievo delle imposte, bisogna mettere in conto gravi l'eventualità di gravi violazioni dei doveri di onestà e integrità professionale. In casi come questi ci si aspetterebbe la possibilità di un immediato licenziamento - nel rispetto di tutte le forme e le garanzie del procedimento disciplinare - come accade per qualunque dipendente privato che abbia dato prova di grave infedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro. Invece non è così: per i dipendenti pubblici vige la cosiddetta "pregiudiziale penale", in base alla quale l'azione disciplinare non può avere corso e deve essere invece sospesa quando essa si riferisca a illeciti per i quali penda un procedimento penale.
L'azione penale - per sua natura, e per le esigenze di garanzia che le sono proprie, in quanto va a ricadere sul bene della libertà personale - ha modalità complesse di svolgimento e tempi spesso lunghi, che eccedono in genere il periodo massimo consentito per la misura cautelare della sospensione dal servizio (cinque anni), con l'indesiderato effetto per l'amministrazione di dover riammettere in servizio il dipendente e di dovere necessariamente attendere, per l'irrogazione di sanzioni disciplinari (ivi compreso il licenziamento), la conclusione del procedimento penale.
Ciò comporta che l'azione disciplinare può spesso riprendere solo a distanza di molti anni dalla commissione del fatto illecito, senza peraltro che il procedimento penale abbia potuto sovente trovare la sua fisiologica conclusione (sentenza di proscioglimento o di condanna), in quanto sfocia frequentemente nella prescrizione del reato. Questa situazione, specie quando si tratti ad esempio di reati contro la pubblica amministrazione, come la corruzione e la concussione, e quindi di fattispecie che caratterizzano la patologia estrema delle funzioni più delicate attribuite ai dipendenti degli uffici tributari, è destinata a gettare grave discredito sull'amministrazione finanziaria e sulla sua capacità di far rispettare con tempestiva determinazione le regole delle quali il funzionario che opera alle sue dipendenze dovrebbe essere il garante.
Rischia così di uscirne indebolito, nella coscienza sociale, il rispetto per l'istituzione fiscale, dal quale pure dipende, e in misura verosimilmente significativa, il livello di adesione spontanea agli obblighi tributari.
L'intervento normativo che si auspica dovrebbe pertanto prevedere che laddove il dipendente abbia commesso gravi illeciti per i quali il contratto collettivo contempli la sanzione del licenziamento, le Agenzie fiscali possano avviare e condurre a termine l'azione disciplinare anche in pendenza di un eventuale procedimento penale.
A fronte di questa e di altre proposte altrettanto sensate, le organizzazioni hanno proclamato lo stato di agitazione con il comunicato unitario allegato, a firma di CGIL, CISL e UIL, che testualmente fa diventare l'arcaica previsione del Testo Unico del 1957 una richiesta di "mano libera" per azzerare alcuni diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti (licenziamenti prima del pronunciamento del giudice...).