
Il Governo è intervenuto quest’anno sul lavoro flessibile con alcune disposizioni in legge finanziaria che obbligano il settore pubblico, in tutti i suoi comparti, ad assorbire il personale che ha avuto contratti a termine con le pubbliche amministrazioni.
I diversi Memorandum e Intese firmate dal Governo con le organizzazioni sindacali per i diversi comparti hanno quindi chiarito la portata obbligatoria ed automatica di tali disposizioni sulla "stabilizzazione del lavoro precario". E’ questa l’espressione che viene utilizzata dal legislatore anche in barba agli istituti del diritto del lavoro.
Che le pubbliche amministrazioni riprendano a svolgere un tradizionale ruolo di ammortizzatore sociale, nulla di nuovo. Anche se si pensava che questo fosse un ruolo del passato, poco coerente con i tanto enunciati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Con quanto scritto in materia di controlli interni e speso in termini di innovazione tecnologica.
Il problema della "stabilizzazione dei precari" non è solo di carattere finanziario, rendendo inutili anni di parziale divieto ad assumere, ma di carattere "funzionale". Soprattutto se si pensa a settori delicati come la scuola, l’università, la sanità e la ricerca. Abbiamo visto i danni negli enti locali e in certe regione delle assunzioni senza selezione; rischiamo di vederne ancora e in settori fondamentali dal punto di vista dei livelli essenziali dei servizi.
Le numerose norme sulla stabilizzazione dei precari contenute nella legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) se possono avere un merito sociale, tutto da analizzare, certamente sacrificano ogni principio di meritocrazia e valutazione in quanto favoriscono persone che hanno avuto la possibilità di avere dei contratti a termine in maniera non certificata.
Dato il carattere di sanatoria, come illustrato dalla Direttiva 7/2007 del Ministro per le riforme (sigh!) Prof. Luigi Nicolais, delle norme di valutazione e selezione c’è ben poco, mettendo una pietra sopra le illegittimità compiute dagli amministratori e dai dirigenti che hanno attivato migliaia di contratti in violazione di legge.
Anche qui le illegittimità portano a dei vantaggi e non a delle sanzioni: vedi condono edilizio e fiscale. Dal punto di vista della costruzione di un’etica pubblica il peggio.
Il problema non è solo finanziario come si diceva, circa 280.000 dipendenti a tempo indeterminato in più, lì dove sono stati assunti, ma di carattere gestionale.
Facciamo l’esempio di settori delicati come gli enti di ricerca, le università, gli Ircs o gli istituti zooprofilattici nei quali quando va bene si applicano i commi 519 e 520 della legge finanziaria, estesi dalla citata direttiva Nicolais a settori non ricompresi dalla legge. Si prevede l’obbligo di stabilizzare ogni persona che ha una esperienza lavorativa di tre anni, anche in soggetti diversi, o che farà i tre anni grazie ad un contratto stipulato prima del 29 settembre 2006. Nelle more della stabilizzazione i contratti sono tutti prorogati. Il sospetto viene confermato allorché si dice che "se non è stato assunto mediante procedure concorsuali (quindi illegittimo)...alla stabilizzazione si provvede comunque previo procedure selettive" riservate alle persone. Il messaggio che si da ai giovani è quello di dire trovati un amico nelle pubbliche amministrazioni, non attendere i concorsi, perché così vieni assunto prima e con minor fatica.
Sarà una disposizione contro la fuga dei cervelli...degli altri paesi però.
Si pensi inoltre ai contratti stipulati su fondi di ricerca e per progetti a termine, che così vengono trasformati in contratti a tempo indeterminato. Ciò significa che partecipare ad un progetto temporaneo ha come effetto quello di avere delle assunzioni a tempo indeterminato a prescindere dai soldi e dalle professionalità utilizzate.
Il peggio continua con il comma 529, esteso ad enti di ricerca ed università, che prevede che tutte le amministrazioni pubbliche quando assumono a tempo determinato sono tenute a riservare il 60% dei posti a coloro i quali hanno avuto contratti di collaborazione, anche assegni di ricerca. Pertanto se un ente deve partecipare ad un progetto sulle staminali, sul telescopio europeo o altro deve tenere conto che deve stabilizzare i precari e non assumere il personale che serve per il progetto.
Negli enti di ricerca italiani ci sono bravissimi ricercatori, ma anche persone assunte per esigenze diverse non rispondenti ai fabbisogni istituzionali. Abbiamo enti con 100 unità di organico e 500 precari, così definiti dagli stessi presidenti con lettere ufficiali. Sono tutti ricercatori eccelsi? Servono tutti? Qualcosa non ha funzionato se direttori di enti hanno impiegato le stesse persone con borse di studio, assegni di ricerca, dottorati, co.co.co e tempi determinati. I numeri e le tipologie sono tali da non poter dire che sono tutti ricercatori da assumere a tempo indeterminato.
Altrimenti la conseguenza è che università ed enti di ricerca non potranno più attivare contratti di lavoro flessibili, pena la creazione di precariato. E i concorsi a che servono? In questo paese purtroppo sappiamo che servono per costringere le amministrazioni al rispetto del principio di imparzialità e buon andamento. In altri Paesi sappiamo non servono.
Con le norme sul precariato abbiamo visto che succede quando gli enti non vengono controllati sulle assunzioni.
Non vorrei che la spesa in ricerca nei prossimi anni aumenti in termini di spesa per il personale degli enti e non come investimento nell’attività e nei prodotti della ricerca. Si tratta di due cose ben diverse.