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L'incerto futuro dei co.co.co.

di Pietro Ichino*, e Paolo Sestito, Categoria Pro e Contro, / Lavoro, Data 21.10.2003
Questa discussione telematica fra Paolo Sestito, coordinatore del Gruppo di monitoraggio politiche del lavoro presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e Pietro Ichino, è avvenuta il 17 ottobre 2003 sul nostro portale. Nel dibattito, che qui riportiamo, vengono affrontati i principali cambiamenti che la Legge Biagi, in vigore dal 24 ottobre, porterà ai cosiddetti co.co.co.
COMMENTI PRESENTI SULLA NOTIZIA
  • Legge Biagi e Partita IVA
    Nome: Paolo  Data: 15.12.2003
    Ma la "Legge Biagi" ha impatti su i liberi professionisti (e titolari di partita IVA), non aventi l'obbligo di iscrizione ad Albo Professionale ? In sostanza, se un libero professionista fino ad oggi ha stipulato un contratto di consulenza con una Società, vincolato ad un termine "temporale" (ossia io, Società, richiedo a te, professionista, la tua opera professionale fino alla data xx/xx/xx), sarà costretto a rinnovarlo vincolandolo necessariamente ad un progetto ?? Credo che questo dubbio stia attanagliando molte Società e molti collaboratori, che fino ad oggi prestavano la propria opera senza che vi fosse un indicazione esatta sul fine dell'opera stessa. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ringrazio anticipatamente.
    Risposta:
    Se il collaboratore non è iscritto ad alcun albo od ordine professionale, dal 24 ottobre 2003 si applica un divieto generale di collaborazione continuativa autonoma a tempo indeterminato. La collaborazione stessa può essere legittimamente attivata soltanto se strettamente collegata a un progetto, programma o fase di programma e comunque limitata a un periodo di tempo ben determinato. P.I.
  • costi o fonti di profitto
    Nome: Angelo Danio  Data: 22.10.2003
    L'impresa, e soprattutto la grande impresa "assume" co.co.co. per due motivi fondamentali: 1) costano meno; 2) se ne puo' "sbarazzare" quando vuole. Vorrei far notare pero che il gruppo per cui lavoro (e molti altri, di cui sono a conoscenza) non stipula contratti con i co.co.co. direttamente, ma si serve di intermediari, ai quali affida incarichi "a corpo". Questo tra l'altro inficia le statistiche secondo cui i grandi gruppi fanno poco ricorso ai co.co.co. quando invece esternizzano il 20/30 % delle loro ore interne. Questa forma contrattuale è molto apprezzata dagli interessati, che spesso e volentieri rifiutano un contratto di lavoro proposto, perchè sicuramente inferiore (almeno a breve). Il vero problema e che così si sono create tre categorie di lavoratori, quelli ultratutelati (art.18), quelli scarsamente tutelati e per ultimi i co.co.co., che non hanno nessuna tutela, nemmeno l'assenza di malattia o le ferie! Figuriamoci se poi volessero scioperare, dovrebbero domandare il permesso al datore di lavoro! O peggio, al cliente del datore di lavoro! Non mi è stata riconosciuto nemmeno il permesso elettorale quando sono stato scrutatore al seggio elettorale. In francia, per quanto ne so, esiste questa forma di contratto, ma è pochissimo usata, in quanto non vi è nessuna differenza di costo per l'impresa rispetto ai lavoratori dipendenti. D'altra parte l'impresa sana dovrebbe avere tutto l'interesse di "fidelizzare" e "coinvolgere" i propri dipendenti: in un economia che sta evolvendo sempre piu nel terziario i dipendenti non saranno piu un costo ma una fonte di profitto
    Risposta:
    Anche in Germania il costo contributivo per i lavoratori "parasubordinati" è uguale a quello per i subordinati. In generale, mi parrebbe giusto lasciare libera la scelta delle parti individuali circa il carattere autonomo o subordinato della prestazione lavorativa, assicurando a tutti coloro che lavorano in condizioni di "dipendenza economica" da un unico committente (o prevalentemente da un committente) lo stesso grado di protezione ritenuto essenziale. Senonché questo comporterebbe una redistribuzione ed estensione delle protezioni, che in Italia è parsa fino a oggi politicamente impossibile. Pietro Ichino