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Condoni e Regioni

di Michele Massa, Categoria Conti Pubblici, / Istituzioni e Federalismo, Data 09.10.2003
Il condono edilizio, pilastro della manovra finanziaria, è stato varato. Ma alcune Regioni lo attaccano. Appellandosi a passate decisioni della Corte costituzionale, sottolineano come la sanatoria potrebbe compromettere la propria gestione del territorio. Inoltre, invocano la maggiore autonomia garantita dal Titolo V. Un’analisi della giurisprudenza costituzionale mostra come il conflitto tra i due livelli di governo sia assai incerto negli esiti.
COMMENTI PRESENTI SULLA NOTIZIA
  • Il Paese delle sanatorie
    Nome: Paolo  Data: 07.01.2004
    Pensando all'intervento di Tito Boeri del 30-12-2003 ("L'ottimismo delle regole") e raccogliendo il suo invito, non posso non pensare e citare un altro esempio di regola modificata ex-post. La prima pagina del Corriere della Sera del 7 gennaio 2004 titola così: "Maroni: sanatoria sulle pensioni". Parole del Ministro: "Ci sono pensionati con posizioni IRREGOLARI per somme cui NON avevano diritto? Ci sarà la sanatoria, troveremo le risorse." La domanda che mi pongo è la seguente: per quale motivo prima si stabiliscono dei criteri e poi, una volta accertata la loro assenza, si sanano invece di essere "applicati"? Le regole, per essere definite tali, devono essere credibili ex-ante, altrimenti cessano di svolgere il loro ruole e diventano inutili. Povera Italia!
    Risposta:
    Grazie. Sì tratteremo molto molto presto di questo tema.
  • condono edilizio
    Nome: luca  Data: 02.01.2004
    Forse mi sbaglio, ma a memoria recente mi sembra di aver capito che i 750mq non riguardano un edificio ma un "singolo elemento abitativo ". Ecco come fa a condonare un condominio enorme composto da molti moduli abitativi da 500 mq l'uno (dunque 100 singoli elementi abitativi), potrebbe essere condonato. Giusto o errato ?
    Risposta:
    Egregio lettore, La ringrazio della lettura e dell'attenzione. La sua affermazione e' parzialmente esatta. Il tetto massimo della sanatoria - a seguito della conversione del d.l. n. 269 in l. n. 326/03 - e' fissato in "750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi" (art. 32.25). Quindi, 750 mc anche per una singola unita' abitativa, purche' l'intero edificio non superi 3.000 mc: questo secondo limite e' stato pero' introdotto soltanto in sede di conversione del d.l., insieme a qualche altro correttivo. Intanto, come annunciato, alcune Regioni hanno impugnato l'art. 32 (Campania, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Umbria) ed hanno approvato leggi contro il condono (es.: l. Toscana n. 55/03; l. Friuli-Venezia Giulia n. 22/03): altre hanno invece dato via libera alla sanatoria, con qualche modifica (es.: l. Puglia 28/03). Con ord. 20.11.2003, n. 27, il TAR di Parma, ha sollevato eccezione di incostituzionalita' sul medesimo art. 32. Secondo il TAR, il condono e' "un sistema moralmente discutibile per reperire subito e comunque risorse finanziarie" e "realizza un sistema ingiusto e discriminatorio proprio nei confronti dei cittadini rispettosi delle leggi, che si vedono privare di quei beni che anch?essi avrebbero potuto costruire violando le norme, e che... sarebbero costretti... a subire il degrado urbanistico prodotto dall?illegalità edilizia, riemersa con ostentazione e legalizzata, con rischio che in futuro si producano le condizioni per un ulteriore degrado". Michele Massa