Negli Stati Uniti le azioni collettive svolgono un ruolo molto importante per il risarcimento di danni causati da prodotti difettosi e fondate sulla responsabilità civile dei produttori. Basterà una legge sulle class action per diffondere anche in Italia una simile tradizione? Probabilmente no. Perché il regime di responsabilità oggettiva è stato introdotto in Europa nel 1985, ma raramente vi si è fatto ricorso. E restano notevoli le differenze con gli Usa nelle garanzie offerte dallo Stato sociale e nel costo di accesso alla giustizia.
In un recente scambio epistolare con il Presidente di MDC, Antonio Longo, avevo stigmatizzato il formulato, poi approvato per errore al Senato, sull’istituzione della class action che pone una riserva quasi esclusiva alle associazioni appartenenti al CNCU. In poche parole si tradisce lo spirito originario della class action americana che dovrebbe, per i successi che ha ottenuto, essere il modello di riferimento, un modello diffuso sul territorio. Con la class action all’italiana si rischia di creare un sistema ”controllato e diretto” dal Ministro dello Sviluppo Economico, che, per legge (art. 136 del Codice del Consumo), presiede il CNCU. Le imprese non dovrebbero essere preoccupate più di tanto, salvo che il ministro di turno, alzandosi male una mattina, non decida di convocare le associazioni per invitarle, magari con la promessa di qualche finanziamento, a ”colpire un’azienda per educarne cento”. E’ evidente che i contributi potrebbero essere erogati anche per la ragione opposta! A fronte di tale scenario, le difese “corporative” del provvedimento da parte di Federconsumatori, sembrano surreali come il sostegno, a spada tratta, di Adiconsum e Adusbef. Essendo tutte associazioni appartenenti al CNCU e, guarda caso, strenue paladine dell’indennizzo diretto, comprendiamo benissimo la volontà di sostenere quello che è per loro una specie di ”asso piglia tutto”, come peraltro espresso con alcuni comunicati dall’ADUC , una associazione fuori dal coro.
Carissimi, il paragone fatto con gli USA, "patria" della class action è più che sensato. Manca però, a mio modesto parere, un ulteriore punto che limita ulteriormente la portata di questa legge: si applica solo ai contratti a sottoscrizione. Ciò vuol dire che in Italia non si potrà in alcun caso fare ricorso a questo strumento per porttare avanti grandi "battaglie", come invece avvenuto negli States. Con cio' intendo, solo per fare alcuni dei possibili esempi, l'inquinamento di una falda acquifera, danni da amianto o danni da famaco. Insomma, davvero l'ennesima legge "all'italiana" come direbbe qualche amico d'oltreoceano.