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I sindacati e le pensioni private

di Armando Tursi, Categoria , Pensioni, Data 07.11.2005
La portabilità del contributo datoriale è questione insidiosa sotto il profilo politico-sindacale e giuridico. Obiettivo esplicito della legge delega era la parità concorrenziale tra le diverse forme pensionistiche complementari. Ma così il principio di libera concorrenza impone di trasformare un obbligo contrattuale valevole nei rapporti tra le parti contraenti, in un obbligo a favore di qualunque fondo pensione. Ora si tratta di trovare una terza via tra la violazione dell'autonomia contrattuale delle parti sociali e l'infedeltà alla delega.
COMMENTI PRESENTI SULLA NOTIZIA
  • La legge delega sulla previdenza complementare
    Nome: Domenico Polizzi - delegato aziendale di Fondenergia  Data: 21.11.2005
    La violazione dell'autonomia negoziale e l'erroneo principio di parificazione dei fondi pensione Mai come in questa legislatura i principi del diritto sindacale sono stati messi così a dura prova; è stato fatto in occasione dei due più importanti interventi di politica legislativa del lavoro fortemente voluti dall’attuale maggioranza di governo: il d.lgs. n.276/2003 e la legge delega n.243/2004. Nel caso del d.lgs. n.276/2003, la sensazione avvertita è di un’autonomia collettiva “ipertrofica”, costretta ad intervenire secondo tempi e modi dalla legge predeterminati. La legge delega per la riforma della previdenza complementare ci propone invece un modello di autonomia collettiva a sovranità limitata: il contratto può produrre effetti anche nei riguardi di soggetti diversi da quelli pattiziamente designati, qualora sopraggiunga un interesse pubblico che i titolari della contrattazione collettiva non avevano peraltro alcuna competenza a valutare. Senza voler prescindere da queste premesse ci si può chiedere se il corrente dibattito sulla riforma previdenziale o, meglio, sul ruolo che le Forme di Previdenza Private ed i Fondi Negoziali devono avere nel contesto della riforma, non sia, in ogni caso, viziato alla base da una errata interpretazione della diversa natura delle due categorie di soggetti. Da un punto di vista strettamente economico non vi è dubbio che le Forme di Previdenza Private si collochino all’interno della componente del mercato che prende il nome di “offerta”. I soggetti che hanno istituito tali forme (assicurazioni, banche etc.) hanno inteso creare dei veri e propri prodotti da offrire a chi ne faccia domanda, al legittimo scopo di ricavarne un profitto. I Fondi Negoziali non hanno per scopo il conseguimento del profitto ma quello della soddisfazione di un bisogno, quello previdenziale, e vengono costituiti dagli stessi soggetti che li alimentano e che ne beneficeranno. Anche da questa visuale si rafforzano le posizioni di chi oggi sostiene che la delega sia inattuabile, nei termini in cui è stata pensata.
  • Sulla questione della portabilità del contributo di lavoro dai fondi contrattuali alle altre foem integrative
    Nome: Michele Squeglia, Prof. a contratto di diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano  Data: 15.11.2005
    Se è indubbio che la materia della portabilità del contributo datoriale costituisce un argomento centrale della riforma sulla previdenza complementare al vaglio dell’Esecutivo, meno scontato è ritenere se la soluzione approdata negli ultimi mesi nelle aule di Palazzo Chigi sia giuridicamente, oltre che politicamente, sostenibile. La soluzione che imponeva al datore di lavoro di versare il contributo individuato dalla contrattazione collettiva a una forma complementare diversa da quella individuata da quest’ultima, intendeva certo rispondere alle accuse di immobilismo che avevano collocato il nostro paese, quanto a libertà di scelta dei lavoratori in materia pensionistica, nella soffitta della storia. Ebbene, della nuova strategia (salvaguardare la corsia preferenziale dei fondi pensione contrattuali) non si può dare un giudizio positivo avendo a confronto il testo della legge delega e le assillanti pronunce comunitarie in ordine alla parità concorrenziale tra le forme pensionistiche complementari. Tuttavia, nel valutare l’attuale versione del testo del decreto legislativo, occorre tenere presenti gli aspetti di natura giuridica che vanno al di là della pura opportunità politica. Sotto questa angolazione, condivisibilmente TURSI ha sottolineato il carattere esitante e contraddittorio che caratterizza l’attuale fase di attuazione della legge delega, che vedrebbe interessato il principio di libera concorrenza dei fondi pensionistici italiani. Sembra affacciarsi la possibilità di una terza via, probabilmente costituita dalla portabilità a tempo del contributo datoriale dai fondi contrattuali alle altre forme integrative, che pare rappresentare uno specchio fedele delle contraddizioni italiane, sospesa tra una machiavellica “virtù” –l’abile propensione alla negoziazione politica- e un’altrettanta machiavellica “fortuna” –il convincimento di tutte le parti sociali della necessità di addivenire all’emanazione di una riforma previdenziale complementare non più differibile.