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La fabbrica nazional-locale di professori

di Franco Donzelli, Categoria , Scuola e Università, , Data 24.10.2005
Il disegno di legge sull'università contiene le disposizioni per il reclutamento dei professori. Ne fissa i "principi e criteri direttivi". Che però sono incoerenti perché discendono dal tentativo di far convivere due orientamenti antitetici. Da un lato, si vuole ricondurre le procedure a una dimensione nazionale. Dall'altro, sopravvivono prescrizioni che assicurano un ruolo autonomo alle singole università. Determinare il numero massimo di soggetti che possono conseguire idoneità diventa un problema matematico irresolubile. Come dimostra un esempio numerico.
COMMENTI PRESENTI SULLA NOTIZIA
  • interpretazione legge Moratti
    Nome: LucianoGuerzoni  Data: 01.11.2005
    Il principio di... "carità interpretativa", per altro il più appropriato al caso, non fa ancora parte dell'ermeneutica giuridica, ma quello di ragionevolezza sì. E' un canone interpretativo assunto dalla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale. Nel merito, il risparmio atteso non ci sarà, perchè il Ministro ha già preannunciato una norma per sbloccare i concorsi per tutto il 2006 (immemore del suo maxiemendamento e del diniego opposto agli emendamenti che, correttamente, spostavano il blocco alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, e non della legge). Concordo su tutto il resto e ringrazio per l'attenzione
  • idoneità scientifica nazionale
    Nome: Luciano Guerzoni  Data: 27.10.2005
    Per quanto confuse ed improvvide le menti e le mani ministeriali che hanno redatto il maxiemendamento governativo, l'interpretazione che Donzelli ne opera, pur testualmente legittima, dà luogo ad un risultato talmente irragionevole da renderla infondata. Sembra più verosimile un'altra interpretazione. Il Ministro, raccolte le richieste degli atenei, "bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati" (comma 5, n. 1, lett.a). Quindi, c'è un bando unico annuale per settore e per fascia. Lo stesso d.m. determina, per ciascun settore e fascia, oltre al numero massimo delle idoneità, l'ateneo ove si svolge la relativa procedura (unica, nazionale), rifilandogli, per legge, le relative spese. L'ateneo... prescelto (per sorteggio ? previo accordo ? non è dato capire), funziona, di fatto, come sede decentrata dell'Amministrazione centrale. Alla faccia dell'autonomia gestionale e finanziaria delle università. Sarà comunque un caos.
    Risposta:
    Naturalmente non posso che inchinarmi di fronte alla sapienza giuridica e all’esperienza legislativa e di governo di Luciano Guerzoni. Noto peraltro che lo stesso Guerzoni riconosce che l’interpretazione da me proposta è “testualmente legittima”; a suo avviso, tuttavia, essa deve considerarsi “infondata” a causa del “risultato […] irragionevole” cui dà luogo. Non sono un giurista e non sono in grado di valutare se il “principio di carità interpretativa” sia ormai entrato a far parte dei fondamenti comunemente accettati dell’ermeneutica giuridica. Sono naturalmente ben consapevole dell’assurdità delle procedure idoneative che discendono da un’interpretazione letterale della norma (a questo riguardo, tuttavia, invito Guerzoni e tutti quanti a rileggere parola per parola i punti 1 e 3 della lettera a del comma 5). Sono anche consapevole del fatto che il Governo, se volesse rendere applicabili le norme appena approvate, dovrebbe utilizzare in maniera intelligente e spregiudicata i decreti delegati, da adottarsi entro sei mesi, al fine di eliminare le evidenti contraddizioni insite nei criteri direttivi contenuti nella legge delega (con le prevedibili conseguenze di carattere costituzionale e forse amministrativo che comunque ne discenderebbero). Ma vorrà veramente il Governo impegnarsi in un simile tour de force alla fine della legislatura? E, anche se lo volesse, sarebbe in grado di farlo? L’imperizia dimostrata nella predisposizione del maxi-emendamento induce a dubitare delle capacità tecniche degli uffici ministeriali. Il clima politico generale induce invece a dubitare della volontà del Ministero di procedere a tappe forzate per quanto riguarda i decreti delegati, dopo aver incassato l’approvazione formale di una legge il cui maggior pregio è quello di rinviare a un futuro lontanissimo e vago tutte le conseguenze più spinose e controverse, producendo solo, come effetto di breve periodo, un probabile risparmio di spesa (a causa del blocco immediato delle procedure per il reclutamento dei professori e della probabile impossibilità di conferire affidamenti retribuiti ai ricercatori).
  • professore straniero vade retro!
    Nome: Patrick Henrard  Data: 25.10.2005
    Questo interessante articolo continua a sviluppare uno dei mali antichi dell'Università italiana, e cioè la contemplazione narcisistica del proprio (non dotatissimo) ombelico. Se ci cercano i professori stranieri nelle Università italiane, si contano sulle dita di una mano, poiché l'embargo sulla materia grigia di provenienza estera è notevole. Paura della concorrenza intellettuale, sicuramente, preservazione delle rendite di posizioni familiari ancora più probabilmente. L'esempio dei lettori stranieri di lingua e letteratura nelle Università italiane illustra fino all'assurdio quest embargo : quanti di loro a pari o superiore competenza linguistica e scientifica sono diventati non dico professori, ma almeno ricercatori? La discriminazione anti-stranieri è il male oscuro conseguenza del clientelismo universitario "nazional-locale". Confido sempre che l'Unione Europea voglia scardinare questa discriminazione per il bene stesso dell'Università italiana, sclerotizzata da una consanguinità (eredità del posto di docente in molti casi) che La rende inadatta ad essere un soggetto dell'Europa dell'intelligenza. Patrick Henrard Collaboratore ed esperto linguistico Università di Milano Bicocca.
  • altra possibile interpretazione
    Nome: Giovanni Federico  Data: 25.10.2005
    Pur concordando con il giudizio generale dell'autore sull'assurdità del sistema, vorrei suggerire un'interpretazione alternativa dei meccanismi concreti. I professori eletti e poi sorteggiati sono i commissari per un giudizio di idoneità equivalente al vecchio (e apparentemente rimpianto dalla CRUI) concorso nazionale della 382/80. Ad esso si applicano le varie quote per soddisfare gli appetiti corporativi. Le singole università possono poi scegliere con valutazioni locali, secondo procedure da loro stabilite, un professore fra gli idonei. In questo meccanismo, esse avrebbero un minimo di autonomia. D'altra parte il doppio concorso sarebbe estremamente lento, come chiunque sia passato per i concorsi del vecchio tipo sa bene. Questo inconveniente, sempre grave, potrebbe divenire gravissimo nel momento in cui si renderà necessario rimpiazzare il gran numero di docenti assunti negli anni Settanta che inizieranno ad andare in pensione verso la fine di questo decennio. In tutto questo, il merito scientifico non ha ovviamente alcun peso. E l'università italiana continua a scivolare nel Terzo Mondo - anzi nel Quarto (paesi come l'India stanno molto meglio di noi) Giovanni Federico Università di Pisa e Istituto Universitario Europeo
    Risposta:
    L’interpretazione delle procedure di reclutamento dei professori previste dal ddl (ora legge) sull’Università è assai controversa. L’interpretazione suggerita da Giovanni Federico nel suo commento è quella più naturale per una persona dotata di buon senso e corrisponde quasi certamente agli intenti originari del Governo; peccato però che non sia suffragata dal testo del ddl, così come è stato approvato dal Parlamento. Se infatti si legge il comma 5, che fissa i principi e criteri direttivi cui si dovranno attenere i decreti delegati volti a regolare le procedure per il conferimento delle idoneità, si vede che tali procedure si dovranno “svolgere presso le università” (lettera a, punto 1), restando ben chiaro, a scanso di equivoci in tempo di ristrettezze di bilancio, che “tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell’Ateneo ove si espleta la procedura” (lettera a, punto 3). Questo significa, senza possibilità di equivoco, che le “procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale” si devono svolgere … a livello locale! Anche le procedure di valutazione comparativa finalizzate alla copertura dei posti di professore ordinario e associato si svolgono a livello locale, naturalmente; ma queste ultime sono regolate dal comma 8 del ddl, e non devono quindi essere confuse con i giudizi idoneativi di cui al comma 5. Come ho rilevato nell’articolo, l’origine di questo pasticcio risiede nell’approvazione, in prima lettura alla Camera, di un emendamento dell’opposizione, che ha scardinato in maniera inattesa ed estemporanea l’impianto centralizzato delle procedure idoneative originariamente previsto dal Governo. Perché il Governo non abbia poi corretto al Senato questa incongruenza è un mistero. Resta il fatto che i criteri direttivi, così formulati, sono contraddittori e inapplicabili, come ho mostrato nell’articolo, anche mediante un’illustrazione numerica. Il Governo potrebbe naturalmente cercare di correggere le incongruenze della legge delega in sede di adozione dei decreti legislativi; in tal caso, peraltro, incorrerebbe inevitabilmente in un problema di eccesso di delega. Con ogni probabilità, quindi, il tutto finirebbe alla Corte Costituzionale. La mia personale previsione è che questo Governo non abbia né il tempo né la volontà di adottare i decreti delegati prima dello scioglimento delle Camere; per la parte relativa al reclutamento dei professori, quindi, il ddl resterà probabilmente inapplicato fino alla prossima legislatura, nella quale sarà auspicabilmente abrogato.