Concordo integralmente col dott. Pierluigi Vigna, che desidererei fosse sempre presente ed attivo sulle problematiche della Giusizia italiana e particolarmente nelle azioni contro le mafie che mi sembrano poco interessare i Gover e, in sintesi, i politici, nonché alcuni magistrati. S.Acocella
Trasparenza e prestanomi.Cambiamo le regole del gioco?
Nome: ugo romanoData: 05.04.2008
La parola chiave dell'azione di contrasto alla criminalità economica evocata dal Dr. Vigna è "trasparenza". Condivido pienamente e ritengo che la chiarezza dei rapporti economici è da porsi a fondamento di una società di civiltà avanzata. Il ragionamento, però, non mi sembra conduca a conclusioni adeguate sugli strumenti da approntare. Occorre innanzitutto una rigorosa e onesta revisione critica delle interpretazioni correnti di alcune nozioni: es.: quella di "garantismo" e di "diritto alla privacy". La criminalità economica nel nostro Paese si fonda su uno strumento tra i più rozzi e arcaici: l'utilizzazione di prestanomi. Quale strumento adeguato e proporzionato al cancro dell'economia "sommersa" dietro i prestanome propongo il seguente nuovo approccio: configurare come autonoma fattispecie penale il "possesso ingiustificato di patrimoni", facendo salvo ovviamente il diritto alla difesa ma supportandolo dall'inversione dell'onere della prova. Vedo già i "sacerdoti del tempio" e i legulei del garantismo e della privacy che si stracciano le vesti...ma mi consola il fatto che fuori del tempio i laici, pur continuando a non saperne nulla, hanno da molto tempo capito tutto!
Scudo Fiscale
Nome: lucaData: 04.04.2008
Il c.d. “scudo fiscale” è stato originariamente disciplinato con il decreto legge 350/2001, poi convertito con modificazioni nella legge 409/2001. Tale misura ha consentito, in estrema sintesi, di rimpatriare le disponibilità in questione o di regolarizzare i propri investimenti (anche non finanziari) pur mantenendoli all’estero, facendo in sostanza emergere attività di soggetti fiscalmente residenti in Italia sinora sconosciuti all’Amministrazione finanziaria. In pratica, a fronte dell’emersione era previsto, in alternativa, il pagamento di una somma una tantum pari praticamente al 2,5% dell’ammontare delle attività in questione, ovvero, come si legge nella relazione, “la sottoscrizione, per una quota pari al 12% delle complessive attività rimpatriate, di una particolare tipologia di titoli di Stato con rendimenti particolarmente ridotti, il cui ricavato è destinato al finanziamento di specifici interventi infrastrutturali dello Stato”. Gli effetti del rimpatrio previsti dall'art. 14 sono, in sintesi: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario; b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall’articolo 5 del decreto legge n. 160 del 1990, relativamente alle disponibilità delle attività finanziarie dichiarate; c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i reati di cui al decreto legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate. Inoltre, In caso di accertamento gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi di cui al comma 1. Dove erano questi signori quando Berlusconi approvava questa norma? Luca
Concordo integralmente col dott. Pierluigi Vigna, che desidererei fosse sempre presente ed attivo sulle problematiche della Giusizia italiana e particolarmente nelle azioni contro le mafie che mi sembrano poco interessare i Gover e, in sintesi, i politici, nonché alcuni magistrati. S.Acocella
La parola chiave dell'azione di contrasto alla criminalità economica evocata dal Dr. Vigna è "trasparenza". Condivido pienamente e ritengo che la chiarezza dei rapporti economici è da porsi a fondamento di una società di civiltà avanzata. Il ragionamento, però, non mi sembra conduca a conclusioni adeguate sugli strumenti da approntare. Occorre innanzitutto una rigorosa e onesta revisione critica delle interpretazioni correnti di alcune nozioni: es.: quella di "garantismo" e di "diritto alla privacy". La criminalità economica nel nostro Paese si fonda su uno strumento tra i più rozzi e arcaici: l'utilizzazione di prestanomi. Quale strumento adeguato e proporzionato al cancro dell'economia "sommersa" dietro i prestanome propongo il seguente nuovo approccio: configurare come autonoma fattispecie penale il "possesso ingiustificato di patrimoni", facendo salvo ovviamente il diritto alla difesa ma supportandolo dall'inversione dell'onere della prova. Vedo già i "sacerdoti del tempio" e i legulei del garantismo e della privacy che si stracciano le vesti...ma mi consola il fatto che fuori del tempio i laici, pur continuando a non saperne nulla, hanno da molto tempo capito tutto!
Il c.d. “scudo fiscale” è stato originariamente disciplinato con il decreto legge 350/2001, poi convertito con modificazioni nella legge 409/2001. Tale misura ha consentito, in estrema sintesi, di rimpatriare le disponibilità in questione o di regolarizzare i propri investimenti (anche non finanziari) pur mantenendoli all’estero, facendo in sostanza emergere attività di soggetti fiscalmente residenti in Italia sinora sconosciuti all’Amministrazione finanziaria. In pratica, a fronte dell’emersione era previsto, in alternativa, il pagamento di una somma una tantum pari praticamente al 2,5% dell’ammontare delle attività in questione, ovvero, come si legge nella relazione, “la sottoscrizione, per una quota pari al 12% delle complessive attività rimpatriate, di una particolare tipologia di titoli di Stato con rendimenti particolarmente ridotti, il cui ricavato è destinato al finanziamento di specifici interventi infrastrutturali dello Stato”. Gli effetti del rimpatrio previsti dall'art. 14 sono, in sintesi: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario; b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall’articolo 5 del decreto legge n. 160 del 1990, relativamente alle disponibilità delle attività finanziarie dichiarate; c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i reati di cui al decreto legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate. Inoltre, In caso di accertamento gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi di cui al comma 1. Dove erano questi signori quando Berlusconi approvava questa norma? Luca