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INDAGINI CON OBBLIGO DI RISPOSTA

di Franco Peracchi, Categoria Informazione, Data 22.01.2008

Norme che assicurino una protezione formale dei dati personali non sono necessarie nelle indagini statistiche, a patto che si garantisca il diritto alla non-risposta o alla risposta mendace. Lo sono invece nel caso dei dati amministrativi. Ma la legislazione Italiana ignora completamente la distinzione tra i due tipi di dati. Impone perciò obblighi di risposta senza precedenti in altri paesi. E un livello eccessivo di protezione, che comporta maggiore burocrazia, aggravio di costi, minore ricerca scientifica e minore conoscenza.

COMMENTI PRESENTI SULLA NOTIZIA
  • indagini con obbligo di risposta
    Nome: Annamaria  Data: 27.01.2008
    Contrariamente a quanto da qualche settimana una, per fortuna, esigua minoranza va sostenendo, in tutti i Paesi europei sono previste sanzioni per chi - cittadini, imprese e istituzioni pubbliche o private - non risponde ai questionari statistici per i quali la legge prevede l'obbligo di risposta. Solo dopo che la Corte dei Conti ha legittimamente contestato ai vertici dell'Istat la non applicazione ai non rispondenti (soprattutto imprese) delle sanzioni previste dagli articoli 7 e 11 del d.lgs. 322/89, c'è chi ha gridato allo scandalo. Quanto al rispetto della privacy, occorre precisare che nessun obbligo di risposta esiste in Italia, come altrove, quando trattasi di indagini sullo stato di salute, sulle convinzioni politiche, religiose et similia.