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LA CLASS ACTION NASCE ORFANA

di Simone Gambuto, Categoria Giustizia, / Finanza, Data 20.11.2007

Il Senato ha approvato la class action in un modo rocambolesco e abbastanza inaspettato. La norma presenta rilevanti criticità giuridiche e di efficienza del sistema giustizia. Le associazioni dei consumatori hanno un forte incentivo alla proposizione di cause collettive anche pretestuose. E resta comunque il diritto del singolo cittadino ad agire in giudizio per la medesima controversia. Per i processi non è prevista alcuna corsia preferenziale, né un giudice particolarmente qualificato. Non bastano modifiche in corsa, serve una più ampia riflessione.

COMMENTI PRESENTI SULLA NOTIZIA
  • Class Action e potere
    Nome: Americo Marini  Data: 23.11.2007

    Mi meraviglio che ancora una volta non venga estesa la possibilità delle cause collettive ai lavoratori in conflitto con le aziende che, di fatto, mantengono la loro posizione forza (economina e vessatoria) nei confronti dei loro dipendenti. Il nostro è uno strano paese in cui la parte datoriale può ignorare anche le sentenze passate in giudicato senza alcuna conseguenza e le Organizzazioni sindacali non possono intervenire legalmente per costringere le aziende a rispettare i contratti sottoscritti.

  • confronto all'americana
    Nome: Stefano Bonato  Data: 21.11.2007
    La mia cultura sul tema class action é molto hollywoodiana, basata sul film "Erin Brokovich": rimasi molto colpito dagli aspetti "legali" del film, in particolare dalla centralitá dell'ininziativa dello studio legale nel definire una classe, dal fatto che chi scegliesse di non rientrare nella classe doveva farlo prima di sapere l'esito e non prendere nulla dal risarcimento, e dalla conclusione tramite un arbitraggio senza giudizio, salvo quello del giudice di accettare la definizione della classe proposta dallo studio legale. Tutte cose che, da quanto ho capito, di sicuro non vedremo con la proposta in finanziaria.
    Risposta:

    in effetti non molto del meccanismo della class action americana, che ha appreso da film di successo, sarebbe presente nel nostro Paese. In particolare non sarà presente la figura di un "avvocato eroe" che raccoglie da solo le prove e le porta davanti ad un giudice competente che le "certifica" (l'istituto processuale si chiama appunto certification) vagliandone la serietà, perchè solo le associazioni dei consumatori sono legittimate all'azione e non c'è alcun tipo di filtro. Non sarà poi certamente presente il meccanismo da Lei individuato di "opt in", per cui il consumatore che rimane inattivo non può beneficiare della eventuale condanna. con tutta probabilità sarà invece presente la figura di avvocati delle associazioni che tentano in tutti modi di intentare azioni legali al solo scopo di porre in difficoltà le imprese e strappare vantaggiose (per loro) transazioni, indipendentemente dal beneficio dei consumatori. Sia chiaro che le istanze che motivano le azioni collettive a difesa dei diritti dei consumatori e utenti sono insopprimibili in una democrazia economica matura, ma un intervento tanto delicato meriterebbe una approfondita ponderazione. Se vuole prendere spunto da una esperienza estera molto interessante, potrebbe dare uno sguardo ai test case tedesco (Sammel or Musterklage; e Kapitalanleger-Musterverfahren). grazie

  • Class Action e CNCU
    Nome: stefano mannacio  Data: 21.11.2007
    Come ho scritto in un post precedente il problema serio, della class action all'italiana è che il meccanismo è, per legge, soggetto al controllo politico. Infatti, incredibile dictu, ai sensi dell'art, 136 del codice del consumo il presidente del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti, il parlamentino delle associazioni abilitate alla class action all'italiana, è il ministro dello Sviluppo Economico o un suo delegato. Attualmente tale ruolo è, per esempio, coperto dal vice ministro d'Antoni. E tale ruolo non è di rappresentanza ma di "indirizzo e controllo". Basta vedere e osservare le politiche del CNCU degli ultimi anni e la sterminata serie di protocolli di intesa e accordi di conciliazione con banche e assicurazioni, per comprendre come la vera direzione del consumerismo in Italia sia del Ministro dello Sviluppo Economico di turno, da Bersani a Letta, da Marzano a Scajola per finire al Bersani di oggi. Tale assetto del consumerismo italiano è agli antipodi delle migliori esperienze anglosassoni e più simili ad un assetto dirigista teso più a conservare quell'assetto dell'economia italiana orientata alla produzione.
  • Precisazioni indispensabili
    Nome: rino ruggeri  Data: 21.11.2007

    Che una democrazia economica evoluta debba avere una norma che permetta e disciplini le azioni collettive è evidente. Meno comprensibile che si debba inserire con un articolo di finanziaria altrimenti non la si sarebbe vista per chi sa quanti anni ancora. Nel merito di chi possa agire, mi sembra limitativo individuare solo le associazioni di consumatori proprio perchè si rischia la costituzione di un'altra lobby. Quanto ai singoli che si ritengono danneggiati, introdurrei la clausola della iscrizione alla azione da chiudersi prima dell'inizio del procedimento giudiziale. questo per evitare abusi ed anche per risarcire i consumatori più attenti ed in modo significativo. Chi non aderisce può sempre agire singolarmente. Infine il ruolo degli avvocati deve rimanere entro i limiti dell'azione e prevederei la remunerazione in percentuale del risarcimento, ma gli aderenti pagano una quota che serve a pagare la parcella. Il guaio è che non ci sarà ne la volontà ne il tempo per fare una buona legge degna di un mercato maturo a tutela delle imprese serie e significativa per i consumatori. Grazie

  • Al consumatore vantaggi solo sulla carta
    Nome: Elena Pasquini  Data: 20.11.2007

    Non sono pienamente d’accordo con la sua analisi, non credo che la class action in questi termini leda così tanto le imprese, piuttosto il consumatore. Non è facile argomentare in soli 2000 caratteri. Certamente la normativa in questione attribuisce un potere esorbitante e fuori luogo alle associazioni dei consumatori. E’ vero che la mancanza di un filtro all’origine potrebbe determinare una proliferazione di cause, di class actions, ma ciò che sconvolge è la camera di conciliazione per come è stata concepita, per la possibilità di rendere vana qualunque sentenza di condanna e dunque stimolare eventuali ricorsi individuali, sempre più deboli di qualunque azione collettiva. Quanti? Non credo che siano molti i singoli disposti ad affrontare un lungo, estenuante e costoso iter giudiziario per risarcimenti che spesso sono irrisori. Piuttosto è probabile che il fallimento della conciliazione vada a vantaggio delle imprese e delle associazioni. Per quanto concerne la prescrizione è presumile che anche per questo tipo di risarcimenti valgano le regole generali del diritto civile. Ciascuno ha giustamente e costituzionalmente diritto a perseguire i propri interessi, se mai sarebbe necessario coordinare, come negli Usa con l’Mdl, i procedimenti pendenti davanti a giudici diversi. Ovviamente il nostro è un sistema differente. Certo ci vuole un giudice qualificato in grado di vagliare, ma anche di emettere una sentenza che stabilisca il quantum del risarcimento. Per quanto riguarda l’impossibilità di quantificare il numero di richieste di rimborso a giudizio definito, non sarei così perentoria: la lettera del comma 7 è piuttosto ambigua e il giudizio non è affatto definito con la sentenza di condanna che non stabilisce il quantum e dunque non ha nessun valore. E’ vero, il singolo può andare davanti ad un altro giudice…passeranno vent’anni? Pochi consumatori possono permettersi processi tanto lunghi ed è più probabile che desistano. Cordiali saluti.

    Risposta:

    Credo anch’io che purtroppo il consumatore non tragga evidente beneficio da questa legislazione, e mi pare di poter dire che spesso neppure il consumatore americano abbia tratto notevoli vantaggi dalla class action americana, nonostante i danni puntivi. Molto frequentemente il "risarcimento" individuale si è risolto in un buono sconto per l’acquisto di nuovi beni della stessa impresa colpevole ed è stato quindi occasione di nuovi profitti. Le imprese invece da noi posso subire ingenti danni e pressioni anche perché l’azione collettiva non definisce il perimetro delle pretese risarcitorie. Le segnalo che nel nostro Paese i consumatori, o meglio i loro solerti difensori, si sono mostrati molto attivi nel reclamare supposti danni da illecito concorrenziale. In seguito alla condanna del cartello delle compagnie assicurative sulle r.c. auto da parte della Autorità della concorrenza, più di centomila assicurati hanno citato in giudizio dinanzi ai giudici di pace le compagnie per vedersi corrisposto il 20% dei premi pagati, in media una trentina di euro, senza dimostrare il loro nocumento e con atti fotocopia. Mai i loro difensori hanno trascurato di chiedere il rimborso delle spese (cioè i loro compensi, circa 500€ per giudizio). Anche dopo che la Suprema Corte ha sancito la competenza della C. di Appello (ove pendono circa 30.000 giudizi -
    principalmente in meridione -) solerti avvocati hanno continuato a chiedere risarcimenti per gli assicurati davanti ai giudici di pace. È perciò evidente che queste cause rappresentano un’occasione di lucro soprattutto per gli addetti ai lavori a danno delle imprese, trascurando i reali interessi dei consumatori. Abbiamo perciò bisogno di uno strumento processuale collettivo che migliori l’efficienza del nostro sistema, ma deve essere meglio ponderato ed adeguato alla disastrosa situazione della nostra giustizia civile.
    In questa legge la prescrizione non segue le regole del giudizio civile, ma l’azione del singolo non si prescrive durante l’esercizio dell’azione collettiva. Grazie