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Commenti

Una proposta di riforma istituzionale

di Giuseppe Pisauro, e Giancarlo Salvemini, Categoria Istituzioni e Federalismo, , Data 29.08.2006
L’esito del referendum di giugno, che ha bocciato la riforma del centro-destra, non esclude la possibilità di revisioni della Costituzione, purché ampiamente condivise e di portata limitata. Sarebbe necessario intervenire sulle regole istituzionali del federalismo fiscale, introdotte dalla riforma del Titolo V del 2001, la cui applicazione si è rivelata eccessivamente complessa. In questa direzione, una proposta che ripensa la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, le modalità di finanziamento dei governi locali, il ruolo delle Province e corregge il bicameralismo perfetto.
COMMENTI PRESENTI SULLA NOTIZIA
  • Autonomia fiscale
    Nome: Giulio Betti  Data: 30.08.2006
    Siamo proprio sicuri che con il referendum gli italiani si siano dichiarati contrari al finanziamento diretto delle singole autonomie territoriali con parte del gettito dei tributi riferibili ai rispettivi territori? Penso proprio che se nelle Regioni del Nord si riuscisse a votare su un testo di autonomia fiscale spinta come quello approvato in Catalogna (o per non andare lontano su quello del Trentino-Alto Adige) ci sarebbe un plebiscito.
  • riforme
    Nome: GIGI BOLLATI  Data: 30.08.2006
    Confesso di non essere in grado di commentare questi articoli, molto tecnici, al di sopra della mia preparazione. Un dubbio mi sto ponendo da tanto tempo: sono veramente indispensabili le Comunità Montane? Le ritengo uno spreco ben superiore alle Provincie, anche se, per queste ultime, si è forse esagerato nel consentirne la polverizzazione: si ha difficoltà a tenerne il conto... Ritengo che le comunità montane possano essere abolite e sostituite con i Comuni Montani, attualmente non previsti. Siccome le comunità montane sono costituite da una miriade di piccoli e piccolissimi comuni, ognuno con i propri organi amministrativi, sempre difficili da costituire, ed il proprio piccolo impianto amministrativo, complesso quanto quello dei grandi comuni (occorre il segretario comunale, l'anagrafe, l'ufficio tecnico, ecc), non si potrebbe trasformare la sede della comunità montana in unico comune montano con tante frazioni quanti sono gli altri comuni costituenti la comunità montana? Chiaramente, il comune montano dovrebbe racchiudere le competenze comunali e della comunità montana, comprese le agevolazioni economiche ed i finanziamenti. Il risparmio starebbe nell'unico impianto amministrativo e nell'enorme riduzione del numero di amministratori. La popolazione, grazie all'informatizzazione degli uffici, non dovrebbe subire alcun disagio perchè, mantenendo attivo un ufficio in ognuna delle attuali sedi comunali, si potrebbero ottenere tutti i documenti necessari. Amministratori meglio indennizzati, cosa possibile grazie al forte risparmio numerico, potrebbero dare disponibilità a spostarsi sul territorio per incontrare la popolazione, anche nel loro interesse... Grazie. Saluti
  • Quali riforme costituzionali.
    Nome: ANGELO DR. BALDAN  Data: 30.08.2006
    Abolirei, semmai, la potestà legislativa concorrente, e distinguerei in maniera più chiara le materie di potestà legislativa statale dalle materie di potestà legislativa regionale, prevedendo anche strumenti di raccordo che però non determinino interferenze reciproche. Il Senato dovrebbe contenere soltanto, e con diritto di voto, i rappresentanti delle istituzioni regionali e degli Enti Locali. Non può esistere un federalismo fiscale che non sia riferibile al territorio. Sulle Province il problema è aperto. D'altra parte che si farebbe dei territori non compresi nelle Città metropolitane ?. C'è pure bisogno di un ente intermedio tra il Comune e la Regione.
  • Alcune osservazioni critiche
    Nome: Matteo Barbero  Data: 30.08.2006
    Proposta interessante ma non priva di criticità. Ne segnalo due. 1) Trasformare la competenza legislativa concorrente (ex art. 117, comma 3, Cost.) in residuale e, contestualmente, eliminare la competenza legislativa regionale esclusiva (oggi prevista dall’art. 117, comma 4, Cost.) rischia di determinare una forte compressione dei poteri legislativi spettanti alle Regioni, con il loro sostanziale declassamento a poteri meramente regolamentari. Anche se in linea teorica, nelle materie concorrenti, lo Stato dovrebbe limitarsi a predisporre una mera legislazione di principio tale da consentire a ciascuna Regione una certa discrezionalità attuativa, nella pratica spesso esso va ben oltre arrivando (spesso con l’avallo della Corte Costituzionale) a disciplinare molti e significativi aspetti di autentico dettaglio. L’obiettivo di procedere ad un ridimensionamento dei poteri legislativi regionali può anche essere da qualcuno (non da me) considerato desiderabile, ma bisogna averne consapevolezza o, almeno, il coraggio di enunciarlo con chiarezza (nel contributo si legge, invece, che il nuovo assetto delle competenze legislative permetterebbe “su un campo vastissimo di materie l’intervento regionale (il federalismo), lasciando allo Stato solo la definizione dei principi generali”, il che pare poco verosimile.) 2) Non si comprende la soppressione dell’attuale comma 5 dell’art. 117, che disciplina (fra l’altro) il concorso delle Regioni alle fasi c.d. ascendente e discendente del diritto comunitario, consentendo alle medesime di contribuire (peraltro secondo modalità definite dalla legge dello Stato) all’elaborazione della normativa europea ed alla sua successiva attuazione. Pare trattarsi di un intervento in pieno contrasto con il principio di sussidiarietà su cui si basa la stessa architettura comunitaria. Scusate se mi sono permesso, ma credo che la diversità di opinioni giovi ad un dibattito che (concordo con voi) è assolutamente necessario rilanciare.
  • riforma snella ed efficace
    Nome: Stefano Strozzieri  Data: 30.08.2006
    La proposta sembra molto interessante soprattutto per la semplicità che si traduce in efficacia. In un punto, però, mi sembra lasci ancora spazio a dubbi interpretativi: nella proposta l'art. 70 recita "Nelle materie a competenza esclusiva dello Stato e in quelle con conseguenze finanziarie". E' difficile pensare che ci siano leggi senza conseguenze finanziarie e comunque quando e chi dovrebbe decidere se una legge ha conseguenze finanziarie e quindi di competenza del parlamento? Un ultimo dubbio sull'art.117 c.2 punto e. Si può ancora parlare di legislazione dello Stato in materia di politica monetaria?