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La paga dell'avvocato

di Daniela Marchesi*, Categoria , Giustizia, , Data 19.09.2005
La stretta regolamentazione di ordini professionali e tariffe non tutela i cittadini. Nel caso degli avvocati, la parcella è strettamente legata al numero di attività svolte e alla lunghezza della causa. Un incentivo distorto che ha decretato il fallimento di ogni tentativo di riforma del processo civile che ne prevedesse lo snellimento. Con un onorario in forma fissa, invece, la semplificazione diventerebbe conveniente anche per gli avvocati. In Germania, per esempio, il compenso forfetario ha ridotto i tempi dei processi, pur conservandone tutte le garanzie.
COMMENTI PRESENTI SULLA NOTIZIA
  • incentivi
    Nome: Simona Zagaria  Data: 20.09.2005
    Secondo l'Autore: "Più efficace sarebbe un onorario fosse in somma fissa – ossia completamente sganciato sia dal numero di attività svolte nel processo, sia dalla durata della causa". Vorrei fare qualche (banale) osservazione. - Non si può prescindere da una commisurazione degli onorari dall'oggettivo grado di "complicazione" di una causa, pena la "non convenienza" della diligente trattazione della causa difficile/complessa da parte dell'avvocato. - Il numero di adempimenti effuettuati e la durata della causa cositutiscono un ragionevole indicatore (verificabile e oggettivo) del grado di complessità affrontato dall'avvocato. Considerando, ad esempio, solo il valore della causa si avrebbe l'effetto di ottenere la difesa meno accurata proprio per le cause più delicate. Poi, la durata della causa non è una variabile dipendente esclusivamente dal comportamento dell'avvocato. Il cliente (specie se in torto) può avere un proprio interesse all'allungamento dei tempi dei giudizi. Le disfunzioni dei tribunali (scarsità dei giudici, assenze prolungate da parte dei medesimi) contribuiscono all'allungamento dei tempi del processo civile.
    Risposta:
    Gentile lettrice, Il punto è proprio questo: poiché l’onorario dipende da quanto il processo si complicherà, all’avvocato non è possibile fornire un preventivo di spesa al cliente. Ciò comporta che il cliente non può stabilire se gli conviene economicamente o meno affrontare la causa, né confrontare preventivi alternativi di diversi professionisti per scegliere a chi gli conviene rivolgersi. Diverso sarebbe se si sostituisse l’attuale formula con un compenso a forfait, quale ad esempio quello adottato in Germania. E a maggior ragione se il livello di tale di tale compenso a forfait non fosse regolamentato, ma completamente libero. Il cliente potrebbe disporre di un preventivo, potrebbe capire se la causa gli conviene economicamente oppure no, e, se sì, potrebbe scegliere tra le diverse offerte di diversi professionisti. L’avvocato potrebbe scegliere strategie poco complicate e più veloci senza che l’onorario ne sia compromesso. I prezzi diventerebbero segnali di qualità. Inoltre mentre l'avvocato è un "agente informato", perché nella sua esperienza ha visto molte volte come si artcola un processo, e sa valutare in anticipo grosso modo quanto si complicherà la causa - in altri termini è un protagonista di un "gioco ripetuto" -, il cliente invece è alla sua prima e forse unica esperienza e perciò tutte queste cose non le sa valutare e non può darsi un preventivo a occhio. Per questo è inefficiente - e forse anche ingiusto - che il rischio economico legato al gonfiarsi della parcella per una eventuale complicazione della causa ricada sul cliente.
  • Regolamentazione e accesso
    Nome: Giacomo Dorigo  Data: 20.09.2005
    Premetto che sono daccordo con la liberalizzazione delle tariffe (come proposto nell'articolo) e dell'accesso alla professione (anche se per ragioni diverse da quelle espresse nell'articolo). Tuttavia volevo evidenziare quella che potrebbe essere una mancanza 'logica' nel testo. La bassa frequenza delle sanzioni disciplinari viene spiegata con due possibili ipotesi: a. alto livello di rettitudine degli avvocati italiani; b. lassismo dei controlli dell'ordine. Da ciò viene dedotto che qualunque dei due casi fosse vero, comunque l'ordine si rivelerebbe inutile (e da questa deduzione è possibile ricavare una restrizione all'ipotesi 'a', cioè che la rettitudine degli avvocati sia dovuta a fattori non determinati dal'ordine). Vorrei far notare che è stata esclusa una terza ipotesi: c. il ristretto accesso all'ordine comporta un'alta selezione precedente all'inizio dell'attività, per cui la condizione al precedente punto 'a' non è dovuta alla natura virtuosa degli avvocati, ma ai controlli in fase di accesso dell'ordine, per cui l'ordine NON è inutile. Personalmente non conosco nulla della situazione reale dell'ordine degli avvocati, e quindi non saprei dire quale sia l'ipotesi più adeguata, se 'a','b' o 'c'. Tuttavia per escludere l'ipotesi 'c' ritengo non sia sufficiente un'indagine logica, ma sia necessario un controllo empirico.
    Risposta:
    Gentile lettore, L’obiezione è più che ragionevole: un filtro efficace all’ingresso da parte dell’ordine previene comportamenti scorretti. I dati però non sembrano confermare l’esistenza di un filtro sottile. Infatti l’Italia ha un numero di avvocati per abitante – 22,5 per 10.000 abitanti - largamente superiore alla stragrande maggioranza degli altri paesi europei, inclusi quelli entrati a seguito dell’allargamento secondo i dati del Consiglio d’Europa l’Italia. Solo la Spagna ( 25,9 avvocati per 10.000 abitanti) e il Lichtestein (30,1) hanno percentuali più alte mentre i paesi citati nell’articolo Finlandia (3,3), Danimarca (8,2) e Germania (14,1) le hanno decisamente più basse.