
Le norme contabili "salva-calcio" approvate nella primavera scorsa saranno oggetto di due procedure d'infrazione della Commissione europea: sarà verificata la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato e con le norme contabili europee.
L'articolo 2447 del codice civile
Alla radice delle ragioni sottese all'intervento di "salvataggio" del Governo italiano, è una norma del codice civile (l'articolo 2447) che nessuna direttiva comunitaria ci impone, che non ha equivalenti in diversi altri Stati membri dell'Unione europea e la cui giustificazione economica è più che dubbia. Se con le modifiche alla riforma del diritto societario si eliminasse quella norma, verrebbe meno anche l'esigenza di modificare le regole di bilancio delle società calcistiche e si potrebbe dunque evitare la procedura d'infrazione.
Una scelta del genere avvantaggerebbe anche molte piccole e medie imprese non calcistiche, che spesso sono condannate a chiudere da quella stessa norma, pur non essendo tecnicamente insolventi.
Giuseppe Pisauro ha già chiarito a suo tempo per quali ragioni il Governo e il Parlamento hanno deciso di intervenire: per evitare alle società calcistiche la scomoda eredità di ammortamenti eccessivi, si è consentito di spalmare su più esercizi le svalutazioni del patrimonio giocatori. In questo modo, si è permesso alle società calcistiche di non riconoscere immediatamente in bilancio gravi perdite, che avrebbero comportato in molti casi la necessità di ricapitalizzare la società o di scioglierla.
L'articolo 2447 del codice civile, infatti, nella vecchia come nella nuova formulazione conseguente alla riforma del gennaio 2003, dispone che in caso di riduzione del patrimonio netto, in conseguenza di perdite, al di sotto del minimo legale (100mila euro nella vecchia disciplina, 120mila nella nuova), la società abbia due opzioni: o raccoglie nuovi mezzi freschi mediante aumento di capitale o si scioglie e dunque viene liquidata.Vi è in realtà una terza opzione, quella della trasformazione in società di persone, ma essa pare preclusa alle società calcistiche. Le perdite conseguenti alle svalutazioni avrebbero avuto sui bilanci l'effetto di imporre ai soci una ricapitalizzazione della società (prospettiva assai poco piacevole, vista la scarsa redditività dell'investimento in società calcistiche), pena lo scioglimento automatico delle società stesse.
Scioglimento o fallimento?
Nei commenti sulla stampa si confonde spesso lo scioglimento seguito da liquidazione con il fallimento (il dover "portare i libri in tribunale"). Si tratta, però, di ipotesi ben diverse: infatti, una società può benissimo sopravvivere e pagare regolarmente i propri debiti, anche se il suo patrimonio si è ridotto al di sotto del minimo legale e perfino se il suo patrimonio netto è negativo. Ciò può accadere in quanto le norme contabili spesso non consentono di contabilizzare attività immateriali (ad esempio, l'avviamento) che invece permettono a una società di sopravvivere e di trovare credito a prescindere dai risultati di bilancio.
E del resto, non occorre essere esperti di finanza per capire che, in mercati anche vagamente efficienti, la capacità di una società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni non può essere influenzata dal modo in cui si contabilizzano determinate perdite. O i soldi per pagare i giocatori e gli interessi bancari ci sono o una società deve portare i libri in tribunale a prescindere dalle norme in materia di bilancio.
L'articolo 2447 del codice civile disconosce, di fatto, questa realtà e si preoccupa di tutelare i creditori, imponendo la liquidazione o la ricapitalizzazione, già in una fase di semplice allarme che si basa esclusivamente su dati contabili, non necessariamente indicativi del reale stato di salute di una società, come si è visto.
Una regola da eliminare
Assieme a Jon Macey, ho sostenuto che una regola di questo tipo, presente anche in altri ordinamenti europei (ma non in tutti), dovrebbe essere cancellata, perché a fronte dei limitati benefici che può assicurare ai creditori sociali, impone alle imprese e al sistema economico nel suo complesso costi assai significativi.
In sintesi, possono darsi due casi: o una società che presenta perdite al di sotto del minimo legale è realmente in crisi o vi sono attività non contabilizzabili che consentirebbero alla società di proseguire con quella struttura finanziaria e patrimoniale. Nel primo caso, è improbabile che i creditori più attenti (le banche) non abbiano avuto sentore delle difficoltà prima che i dati contabili emergano e che non abbiano conseguentemente attivato strumenti di autotutela in grado di prevenire l'aggravarsi della crisi (ad esempio chiedendone il fallimento), a vantaggio, di solito, anche degli altri creditori. Nel secondo caso, s'impone ai soci, di fatto, un'inutile ricapitalizzazione, richiedendo loro di vincolare alla società capitali superflui rispetto ai bisogni finanziari di questa. Se, per qualunque ragione, i soci hanno problemi di liquidità, dovranno cercare l'aiuto di terzi, così diluendo la propria quota, e se non riusciranno a trovare terzi disposti a investire nella società (non è necessariamente facile convincere un estraneo della bontà di un investimento le cui prospettive reddituali non possono riflettersi nei dati contabili). Tutto ciò, chiaramente, scoraggia ex ante l'iniziativa imprenditoriale in forma di società di capitali.
Se le società calcistiche avessero potuto svalutare il patrimonio giocatori senza la spada di Damocle dell'articolo 2447 del codice civile, la necessità del decreto salva-calcio non sarebbe mai sorta.
Poiché questa regola è assai discutibile in generale, quale migliore occasione di quella fornita dalle modifiche e correzioni alla riforma del diritto societario per eliminarla per tutte le società, abrogando al contempo le norme contabili salva-calcio, così da accontentare la Commissione europea? Dopotutto, una simile norma pone tutte le società di capitali italiane, calcistiche e non, in una posizione di svantaggio competitivo nei confronti di quelle costituite in Stati (anche calcisticamente) non secondari, come l'Inghilterra, che si guardano bene dall'introdurla.
Per saperne di più
L. Enriques e J. Macey, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, in Rivista delle società, 2002, pp. 78-120 (traduzione di un articolo pubblicato in Cornell Law Review, 2001, vol. 86, pp. 1165-1204). Una proposta di superamento della norma in questione era contenuta nella proposta di riforma del diritto societario presentata dai Ds nella scorsa e nella presente legislatura.