
Molti giuristi hanno in queste settimane affermato che la deroga all'art. 18 per le aziende che oltrepassino la soglia dei ..........
Molti giuristi hanno in queste settimane affermato che la deroga all'art. 18 per le aziende che oltrepassino la soglia dei 15 dipendenti proposta nell'ambito del "Patto per l'Italia" potrebbe sollevare problemi di Costituzionalità. Infatti, qualora questa deroga venisse tradotta in legge, verrebbero a coesistere aziende con uguale numero di dipendenti soggetti a differenti regimi di tutela contro i licenziamenti: la tutela integrale offerta dall'art. 18 nelle aziende che abbiano oltrepassato la soglia dei 15 dipendenti prima dell'autunno 2002 e una tutela inferiore nelle aziende che abbiano invece superato questa soglia successivamente. Il tutto complicato dall'incertezza su quello che accadrebbe alla fine dei tre anni di sperimentazione.
Principi costituzionali e esigenze di valutazione statistica.
Il rischio di incostituzionalità del Patto per l'Italia solleva implicitamente il problema più generale di come conciliare i principi Costituzionali con le esigenze della sperimentazione statistica volta a valutare in modo serio gli effetti di una riforma. Come nelle scienze mediche, anche nelle scienze sociali la valutazione dell'efficacia di un "trattamento" richiede il confronto tra un campione di individui "esposti al trattamento" e un campione di individui "di controllo" che descrivano collettivamente ciò che sarebbe accaduto in assenza di trattamento. Per effettuare questo confronto, senza il quale nessuna valutazione seria è possibile, devono necessariamente coesistere individui soggetti a diverse situazioni di trattamento. Il costo che questo comporta in termini di violazione di principi etici (e/o Costituzionali), va però valutato alla luce dei benefici che la collettività ottiene grazie alle informazioni offerte dalla sperimentazione.
In campo medico, speciali Comitati Etici esaminano i progetti di sperimentazione con il compito specifico di valutare se i vantaggi informativi superano i costi etici. Ma l'idea che sperimentare può essere necessario anche al costo di qualche cedimento etico e' comunemente accettata ed anzi auspicata. Nel campo delle scienze sociali siamo, invece, anni luce distanti dall'atteggiamento che caratterizza la ricerca medica. La sperimentazione è ancora considerata un "tabù".
Comitati etici anche per le scienze sociali?
Tornando al caso specifico della deroga all'art. 18, sarebbe auspicabile che la Corte Costituzionale, come i Comitati Etici in campo medico, tenesse conto dei vantaggi informativi che una sperimentazione può offrire. Più in generale, sarebbe auspicabile che, senza disturbare la Corte Costituzionale, anche nel campo delle scienze sociali venisse istituita una struttura più agile di Comitati Etici a cui venisse affidato il compito di esaminare le sperimentazioni necessarie per valutare l'efficacia di interventi quali riforme legislative, programmi di formazione, ecc. Continuando nella lista dei desideri, sarebbe di fondamentale importanza che i giuristi e i tecnici dei Ministeri predisponessero gli strumenti legislativi necessari per consentire, sotto il controllo dei Comitati Etici, la sperimentazione ``randomizzata'' ossia la possibilità di scegliere in modo casuale gli individui da esporre al "trattamento" e gli individui di "controllo". E' facile immaginare che questo sollevi ancor più gravi problemi di Costituzionalità nella situazione attuale, ma il superamento di questo "tabù" e' essenziale per evitare che il dibattito sulle riforme sociali rimanga uno scontro prettamente ideologico, senza valide informazioni circa gli effetti delle riforme prospettate.
Patto per l'Italia e sperimentazione
Guardando con gli occhi di uno statistico, almeno una cosa positiva c'e' nel Patto per l'Italia: e' il riferimento esplicito alla parola "sperimentazione". Pur essendo un riferimento vago, la sua presenza potrebbe essere un segnale importante da non sommergere sul nascere sotto una valanga di cavilli giuridici. Vorremmo davvero che fra tre anni (e in ogni altro caso a venire), la valutazione degli effetti della riforma sia basata su fatti e non su posizioni ideologiche di principio.